Ad inizio di luglio la procedura aveva subito delle modifiche che riguardavano l'introduzione delle indicazioni dei conti correnti nel modello da trasmettere all'agenzia delle entrate per comunicare la deroga alle limitazioni del denaro contante.
I conti correnti multipli
Molte aziende avevano sollevato dubbi sull'unicità del conto corrente, spesso difficile da gestire quando si hanno più punti di vendita dislocati sul territorio nazionale.
Con le ultime istruzioni e aggiornamenti del software è stata prevista la possibilità di più invii del modello di comunicazione di deroga al contante con la possibilità di segnalare su ogni modello un conto corrente da identificare con una descrizione ed un numero progressivo.
In caso di cambio di un conto corrente basterà rettificare i dati facendo riferimento al progressivo comunicato in fase di invio della comunicazione del vecchio conto.
Tutti gli operatori commerciali interessati devono inoltrare un' apposita richiesta all'agenzia delle entrate per poter usufruire della deroga. Il modello ha subito delle variazioni.
Cosa cambia adesso
In sostanza l'agenzia delle entrate ha modificato il modello per la comunicazione dei dati integrandolo con le coordinate bancarie. Sempre in tema di semplificazione, con le nuove disposizioni, gli operatori commerciali dovranno comunicare gli estremi del conto corrente entro il 31 luglio del 2012, salvo comunicare ogni successiva variazione delle coordinate bancarie.
Con le recenti modifiche è stato aggiunto l’impegno a comunicare le operazioni effettuate, come previsto dal comma 2-bis del citato art. 3, introdotto in sede di conversione in legge.
Con l’entrata in vigore della manovra di Ferragosto il giorno 13 agosto 2011 si riduce da un importo 5.000,00 euro ad un importo di 2.500,00 euro il limite massimo relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni bancari trasferibili ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.
Tutte le operazioni di importo superiore ai 2500 euro dovranno essere poste in essere ricorrendo a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.
Il limite alla circolazione del contate è stato spesso variato negli ultimi anni, creando confusione per imprenditori e professionisti incapaci di muoversi con facilità o di fornire indicazioni ai professionisti.
Riepilogo dei limiti alla circolazione del contante
Nel seguente elenco di riportano le variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore:
Fino al 29.4.2008 12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 2.500,00euro
Le operazioni frazionate
Il divieto riguarda il valore oggetto di trasferimento ed il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con una successione di pagamenti inferiori ai limiti che, valutati caso per caso, sembrano essere fatti con lo scopo di eludere le norme in questione.
La possibilità di effettuare pagamenti in più soluzioni di importi che complessivamente superano i limiti deve essere frutto della libertà contrattuale (come ad esempio una vendite a rate o con una esplicita indicazione in fattura).
Le sanzioni
La violazione dei limiti in esame comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3000,00 euro, con possibilità che sia coinvolto anche colui che riceve il contante.
La sanzione cresce in modo esponenziale col crescere degli importi: quando oggetto della violazione sono somme in contanti superiori ad € 50.000 la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
In conclusione non bisogna fare i benefattori in contanti.
La manovra Monti ha ridotto a 1.000,00 euro il limite alla circolazione ed utilizzo di denaro contante, assegni trasferibili e libretti al portatore.
I nuovi limiti sono entrati in vigore dal 6/12/2011. Le soglie sono state ulteriormente ridotte rispetto al 2008 quando la soglia critica era indviduata ad € 12.500,00.
Il denaro contante
Lo scambio di cifre pari o superiori a mille euro dovrà avvenire per il tramite di intermediari finanziari abilitati. Le problematiche sorgono in merito alla frammentazione di importi che appaiono riconducibili ad un'unica operazione: in questi casi è previsto che qualora il frazionamento sia previsto da prassi commerciali (vendita a rate) è consentito. Ovviamente, eventuali spostamenti di denaro in contanti potranno essere effettuati presso gli intermediari abilitati che identificano le parti e comunicano i dati all'anagrafe dei rapporti tributari.
Il prelievo di contante
Il prelievo di contante, anche per importi superiori, qualora sia necessario, non è una violazione della norma e non è un'operazione soggetta a segnalazione.
Gli assegni
Gli assegni trasferibili, rilasciati versando un'imposta di bollo pari ad € 1,50 per ogni ticket, non potranno superare il nuovo limite di € 1000,00. Resteranno possibili gli assegni di importi superiori ad € 1000,00 contenenti la clausola non trasferibile.
Per gli assegni intestati al traente è importante ricordare che gli stessi possono essere utilizzati solo per essere girati per l'incasso.
Sanzioni e periodo transitorio
Le sanzioni partono da € 3000,00 (minimo) ed aumentano in percentuale agli importi violati:
sanzione dall' 1% al 40% dell'importo trasferito per cifre che vanno da 1.000,00 fino a 50.000,00 euro con un minimo di tremila
sanzione dall' 5% al 40% dell'importo trasferito per cifre che vanno da 1.000,00 fino a 50.000,00 euro con un minimo di tremila
Eccezione è rappresentata dall'oblazione che prevede una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo se previsto o il doppio del minimo della sanzione. Il ricorso all'oblazione è previsto solo per cifre inferiori ad € 250.000,00 ed è esercitabile una sola volta nell'anno. L'istituto dell'oblazione non si applica ai professionisti con obbligo di segnalazione.
Il periodo transitorio, in cui non saranno applicate sanzioni, scadrà il prossimo 31/01/2012.
I libretti al portatore
I libretti al non possono avere un saldo pari o superiore ai mille euro. Essi dovranno essere adeguati ai nuovi limiti entro il 31/127/2011. Le sanzioni in questo caso sono più elevate:
dal 20% al 40% dell'importo se inferiori ad € 50.000,00 con sanzione minima di € 3.000,00
dal 30% al 60% dell'importo se superiori ad € 50.000,00 con sanzione minima di € 3.000,00
Le nuove soglie, già in vigore, dovranno garantire un maggiore controllo e perseguire finalità anti evasione. Sarà sufficiente?
I termini per i pagamenti in contanti delle pubbliche amministrazioni.
Procediamo con ordine.
Gli acquisti in contanti degli stranieri
La possibilità per i turisti stranieri di poter pagare in contanti è la principale novità in materia di circolazione del denaro contante per importi superiori ai 1000 euro.
Sono due i requisiti richiesti che dovrà possedere il potenziale cliente:
avere cittadinanza Extra europea e siano residente fuori dal territorio italiano
acquistare presso esercenti il commercio al minuto e attività assimilate o agenzia di viaggi e turismo
L'eccezione comporta un aggravio di oneri in capo al venditore che dovrà:
acquisire una fotocopia del passaporto del cliente straniero;
far sottoscrivere un'autocertificazione in cui il turista attesta di non essere cittadino in uno stato UE e di non essere residente in Italia;
impegnarsi a versare il contante incassato presso la banca entro il primo giorno feriale successivo all'acquisto;
inviare un'istanza preventiva all'agenzia delle entrate in cui dichiara di voler incassare i contanti da tustisti stranieri.
Per l'entrata in vigore sarà necessario attendere entro l' 1 aprile del 2012 l'emissione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che specifichi modalità e termini della comunicazione preventiva.
Update: con un comunicato stampa l'agenzia delle entrate ha chiarito che in attesa della pubblicazione del modello si avrà una fase transitoria che consentirà di attuare l'eccezione per gli stranieri a condizione che si provveda alla trasmissione del modello entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.
I trasferimenti di contante oltre frontiera
In materia di trasferimenti di contante sono irrigidite le sanzioni per gli importi non dichiarati. La soglia è pari ad euro 10.000,00 e la sanzione è calcolata sull'eccedenza:
dal 10% al 30% per eccedenze fino 10.000,00 euro con un minimo di € 300,00. Possibile l'applicazione di una sanzione pari al 5% se l'eccedenza è minore ad € 10.000,00, il trasgressore non si sia avvalso di questa facoltà nei 365 giorni precedenti e versi contestualmente o al massimo entro 10 giorni gli importi dovuti
dal 30% al 50% per eccedenza superiori ai 10.000,00. Anche in questo caso per eccedenze inferiori ad € 40.000,00 è possibile l'applicazione della sanzione ridotte come nel caso precedente.
Cambiano anche le norme relative al sequestro delle somme:
il 30% dell'importo eccedente i 10.000,00 per eccedenze fino a 10.000,00 €
il 50% dell'importo eccedente i 10.000,00 per eccedenze superiori
Pagamenti della Pubblica amministrazione
Per gli stipendi e le pensioni corrisposte dalla pubblica amministrazione, il decreto sulle semplificazioni è intervenuto per prorogare al 1 maggio del 2012 il divieto di pagamento in contanti delle somme superiori a 1000 euro.
Con la Manovra Monti sono stati introdotti nuovi vincoli alla circolazione del denaro contante: il nuovo limite è stato stabilito a 1000 euro. Oltre tale somma tutte le operazioni devono essere pagate con strumenti diversi dal denaro contante che consenta la tracciabilità delle operazioni.
A tale limite era stata introdotta un'eccezione per gli acquisti fatti da turisti stranieri. Per accettare denaro contante da turisti stranieri è necessario che i venditori rispettino alcune condizioni di seguito sintetizzate:
cittadinanza Extra europea;
residenza fuori dal territorio italiano;
acquisti presso esercenti il commercio al minuto e attività assimilate o agenzia di viaggi e turismo;
acquisire copia del documento di identità;
versare il giorno successivo il denaro in banca.
Il modello per la comunicazione
L'agenzia delle entrate ha reso disponibile il software ed il modello per la comunicazione precisando che per le operazioni effettuate fra il 2 marzo e il 10 aprile 2012, la comunicazione deve essere inviata entro il 10 aprile 2012. Se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest’ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione di tale operazione.