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Dal 2017 sono soppressi alcuni codici tributo relativi alle ritenute utilizzati dai sostituti d’imposta. Gli stessi saranno assorbiti da altri codici tributo esistenti. Occhio alla scadenza ed in particolar modo alla decorrenza dal prossimo gennaio.

La revisione dei codici tributo

Lo scorso marzo, l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato una semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti di imposta agendo sui versamenti delle ritenute operate. Riepiloghiamo i casi principali:
In materia di lavoro dipendente avremo:
  • il codice 1001 (ritenute IRPEF lavoro dipendente) assorbirà i codici 1004 (ritenute su redditi assimiliati al lavoro dipendente e 1013 (ritenute a conguaglio nei primi due mesi dell’anno)
  • il codice 3802 (addizionale regionale) assorbirà il codice 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo)
Per le ritenute relative agli lavoratori autonomi:
  • il codice 1040 (ritenute lavoro autonomo e compendi arti e professioni) assorbirà il codice 1038 (provvigioni agenti)

Data di entrata in vigore



Dalle disposizioni normative si evince che già dal primo giorno del 2017 non dovranno essere più presentati modelli F24 con riferimento ai codici tributo andati in pensione. I sistemi dell’Agenzia delle Entrate, probabilmente, non saranno più in grado di abbinare i versamenti anche se resta possibile la loro immissione telematica.

Ravvedimento operoso ritenute: quali codici?



Al momento mancano indicazioni precise in merito alle ipotesi di ravvedimento delle ritenute 2016 che saranno versate nel 2017. In questo caso, in assenza di chiarimenti, essendo i codici soppressi dal 2017, converrà adottare direttamente i nuovi codici tributo anche se, il fatto che i codici restino in vigore ed utilizzabili, lascia qualche perplessità.