Seleziona una pagina

La Riforma Fornero, legge 28 giugno 2012, n. 92, ha modificato molti aspetti del mercato del lavoro incidendo anche sulle collaborazioni a progetto, delimitandone l’utilizzo.

Le disposizioni in materia di collaborazioni a progetto saranno applicate per i contratti a progetto instaurati a partire dal 18 luglio 2012. Per meglio definire la portata delle nuove previsioni legislative il Ministero del lavoro ha riepilogato la nuova disciplina delle collaborazioni a progetto in una circolare indirizzata a tutto il personale ispettivo.

Le collaborazioni a progetto dopo la riforma fornero

La circolare analizza i vari punti della collaborazione a progetto introdotta dalla riforma Biagi e modificata ultimamente dalla riforma Fornero.

I Requisiti della collaborazione a progetto

Il progetto deve essere “specifico”, descritto con sufficiente precisione e deve mirare ad un risultato finale da conseguire per realizzare uno specifico obiettivo del committente.

Progetto diverso dall’oggetto sociale del committente

Secondo le disposizioni della nuova circolare, il progetto può rientrare nel core business dell’azienda ma deve essere verificabile l’autonomia e gli obiettivi che si intende perseguire. Classico esempio un progetto di un azienda informatica per la realizzazione di un software con particolari caratteristiche. In fase di contenzioso possono comunque sollevarsi dubbi sulla natura subordinata della prestazione.

Prestazioni del progetto meramente esecutive ed elementari

Una compito meramente ripetitivo o elementare esclude l’autonomia del collaboratore tenuto a muoversi in base alle direttive del committente. La genuinità della collaborazione a progetto presuppone autonomia, anche operativa, nello svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati e che sono funzionali alla realizzazione del progetto. Ad ogni modo, l’elenco delle attività meramente esecutive e/o ripetitive può essere definito da parte dei contratti collettivi anche se, per esplicita indicazione del ministero, tale circostanza non condiziona l’applicabilità della presunzione che si tratti di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

Attività incompatibili con le collaborazioni a progetto

La circolare ha fornito un elenco (non esaustivo) delle attività che saranno ritenute a priori inquadrabili come lavoro subordinato e pertanto esclude dalle collaborazioni a progetto:

  • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
  • addetti alle agenzie ippiche;
  • addetti alle pulizie;
  • autisti e autotrasportatori;
  • baristi e camerieri;
  • commessi e addetti alle vendite;
  • custodi e portieri;
  • estetiste e parrucchieri;
  • facchini;
  • istruttori di autoscuola;
  • letturisti di contatori;
  • magazzinieri;
  • manutentori;
  • muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
  • piloti e assistenti di volo;
  • prestatori di manodopera del settore agricolo;
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
  • addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
  • prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.

Aspetti sanzionatori: conversione automatica

La circolare precisa che in caso di mancata individuazione del progetto opererà l’automatica conversione della collaborazione a progetto in lavoro subordinato.

Nel caso in cui la prestazione del lavoratore a progetto sia svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati impiegati nell’impresa si ha una presunzione di subordinazione. Spetterà al committente a fornire la prova contraria.

Qui di seguito il testo della circolare del ministero del lavoro sulle collaborazioni a progetto dopo la riforma Fornero