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Il reddito complessivo per godere delle detrazioni per familiari a carico ha molte sfaccettature che vale la pena analizzare per non incorrere in errori.

Detrazioni per familiari a carico

Famiglia al completo

Detrazioni per familiari a carico: quando spettano

Il TUIR prevede che spettino ai fini IRPEF detrazioni per familiari a carico qualora questi ultimi abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (…)”.

Soffermandosi su queste poche righe si corre il rischio di semplificare troppo il concetto di reddito complessivo che nel nostro ordinamento prevede una serie di eccezioni che evitano il cumulo di taluni redditi.

Prima di rinunciare o prevedere le detrazioni errate per carichi di famiglia è necessario verificare la situazione reddituale di ogni familiare per capire quali possono essere a carico del dichiarante.

Redditi da cumulare per le detrazioni


Una panoramica dei redditi da includere nella determinazione del reddito complessivo di ogni singolo componente è presente nelle Familiari a carico: istruzionialla compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Questi redditi sono:

  • retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato,
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime delle nuove iniziative produttive, art. 13 della L. n. 388/2000,
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per i c.d. “nuovi” contribuenti minimi, art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011
  • il reddito imponibile sottoposto a tassazione sostitutiva nel caso di applicazione della c.d. cedolare secca agli immobili locati ad uso abitativo.

Redditi da non cumulare per le detrazioni

Nel reddito complessivo non rientrano i redditi esenti che non devono essere considerati per la verifica del limite di € 2840,51. Tra i redditi esenti possiamo contare:

  • compensi sportivi dilettanti fino a 7.500 euro;
  • borse di studio esenti (attenzione ai singoli casi);
  • pensioni sociali;
  • redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (art. 3 del TUIR);
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (C.M. n. 95/2000);
  • redditi assoggettati a tassazione separata.

La presenza di queste tipologie di redditi incide sulla variabilità del reddito complessivo di un soggetto ai fini delle detrazioni per familiari a carico. Questo reddito complessivo “ricalcolato”, non va però preso in considerazione per altre prestazioni che spesso hanno come base il reddito imponibile nell’insieme.