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La fattura elettronica è un documento che nasce e viene trasmesso in formato digitale. Su questo blog abbiamo parlato spesso di fattura elettronica. In questo post ci soffermeremo sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica.

La nuova procedura per la marca da bollo sulla fattura elettronica

imposta di bollo sulla fattura elettronica

nuove disposizioni per l’imposta di bollo sulla fattura elettronica

Imposta di Bollo sulla Fattura Elettronica

La fattura elettronica, per restare tale, non deve essere stampata ma seguire regole di conservazione digitale. Nel caso, ad esempio, di contribuenti minimi che devono emettere fattura elettronica ad enti pubblici, sorge il dubbio per l’affissione del contrassegno telematico in sostituzione della marca da bollo sulla fattura.

Con le nuove disposizioni contenute nel decreto del MEF datato 17 giugno 2014 e riportato in allegato al presente post, si detta la nuova disciplina per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica:


  1. l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica deve avvenire esclusivamente per via telematica;
  2. il pagamento dell’imposta di bollo deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  3. la fattura deve indicare tra le note l’indicazione imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 17 giugno 2014. Tale annotazione va indicata anche nel tracciato per la fattura elettronica alla PA;
  4. il pagamento deve avvenire per via telematica mediante modello f24 ma al momento non è presente alcun codice tributo specifico. La vecchia procedura prevede il pagamento con modello f23 utilizzando il codice 458T.

 

La nuova procedura è stata notevolmente semplificata ed agevola il compito dei soggetti che si avvalgono della conservazione sostitutiva dei documenti tributari. Tali disposizioni, come meglio evidenziato nel decreto riguardano anche i libri contabili.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica: procedura da non confondere

Con la Circolare 16/E/2015 l’agenzia delle entrate ha specificato che la disciplina di cui agli artt. 15 e  15-bis del DPR 642/72, in materia di imposta di bollo ed autorizzazione all’assolvimento virtuale della stessa

non trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal decreto ministeriale 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici. Infatti, per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l’assolvimento dell’imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642 

Il versamento dell’imposta di bollo segue la procedura prevista in quest’articolo.

Qui di seguito il testo del decreto.