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JobsAct

Foto di Ryan McGuire

Il JobsAct aggiunge un ulteriore tassello sul riordino dei contratti in vigore 25/06/2015. Uno dei due documenti pubblicati dispone il riordino dei contratti di lavoro:

  • collaborazioni a progetto;
  • associazione in partecipazione;
  • disciplina delle mansioni;
  • lavoro a tempo parziale;
  • lavoro intermittente;
  • lavoro a tempo determinato;
  • somministrazione;
  • apprendistato;
  • lavoro accessorio.

L’altro documento si interessa invece di disciplinare le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro. Nel presente post ci soffermeremo sul riordino dei contratti di lavoro ed in particolare sulle collaborazioni a progetto e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

 

Collaborazioni a progetto dopo il JobsAct

 
In materia di collaborazioni a progetto, con il riordino dei contratti di lavoro sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69 bis del D.lgs. 276/2003 e saranno applicate esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente Decreto.


Con il JobsAct  si applicherà la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro.
Saranno un’eccezione:

  • le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative;
  • le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • le collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive e dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

 

Le parti potranno certificare la genuinità delle collaborazioni a progetto e qui di seguito è riportata una circolare della fondazione studi dei C.d.L che spiega come il ruolo dei consulenti nelle certificazioni delle collaborazioni.

 

JobsAct e scomparsa dell’Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015 attuativo del JobsAct viene modificato l’art. 2549 del codice civile, in quanto nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in atto alla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

In sintesi con le nuove disposizioni si ritiene superato il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Nel prossimo post parleremo del lavoro accessorio e delle modifiche al lavoro a tempo determinato e parziale. Soprattutto sul primo lavoro accessorio modificato con il riordino dei contratti si attendono chiarimenti sulle nuove disposizioni e sui nuovi adempimenti. Nel frattempo restano in vigore le vecchie modalità.