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Certificazione dei contratti

Foto da SplitShire

Il Jobs Act  è intervenuto anche sulle certificazioni dei contratti di lavoro ampliando le competenze delle Commissioni di certificazione e dei Consulenti del lavoro. Tra le sedi previste per la conciliazione sono comprese le commissioni istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro. La certificazione dei contratti è a diverse situazioni. Tra le altre:

  • Stipula del patto di demansionamento;
  • Regolamento delle Clausole elastiche nei rapporti part time;
  • Genuinità dei rapporti di collaborazioni a progetto.

 

Certificazione dei contratti e patto di demansionamento

Le nuove disposizioni prevedono la possibilità per datore di lavoro e lavoratore di stipulare un patto di demansionamento. Esso consiste in un accordo individuale che ha lo scopo di modificare alcuni aspetti del rapporto di lavoro quali mansioni, categoria, livello e relativa retribuzione al fine di garantire al lavoratore la conservazione dell’occupazione  ed anche la possibilità di acquisire una diversa professionalità più idonea alle esigenze aziendali e personali.

L’iter per la certificazione del patto di demansionamento si svolge presso le Commissioni di certificazione ed in questa sede il Consulente del lavoro può agire anche come assistente del lavoratore.

 

Le clausole elastiche del part time

Dopo le ultime modifiche apportate dal Jobs Act al contratto part-time è possibile intervenire per stipulare clausole elastiche anche se non disciplinate dal contratto collettivo.

Con l’entrata in vigore del Jobs Act, il legislatore ha unito i concetti di clausole flessibili ed elastiche parlando di possibilità del datore di lavoro di modificare l’orario stabilito nell’accordo individuale part-time. Anche in questo caso l’accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore deve essere sottoscritto presso una sede di certificazione dei contratti di lavoro.

La certificazione dei contratti oltre i contratti a progetto

L’abrogazione del contratto a progetto dall’1.1.16 prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che:

  • rappresentano prestazioni di lavoro personali e continuative
  • le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche orari e luogo di lavoro).

Quando si vuole attestare la genuinità di un contratto a progetto le parti possono richiedere alle Commissioni di certificare la genuinità della collaborazione a progetto e quindi  l’assenza dei requisiti che invaliderebbero l’autonomia del rapporto di lavoro:

  • libera gestione dei tempi di lavoro;
  • indipendenza dal luogo di lavoro;
  • carattere non personale e non continuativo delle prestazioni (etero-organizzazione).

Anche gli accordi per le regolarizzazioni di rapporti di collaborazioni a progetto e di soggetti titolari di partita IVA potranno essere siglati presso le commissioni di certificazione.