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La procedura per le chiusura delle partite Iva inattive

Approfondisci: partita IVA - manovre estive

Per chiudere la partita Iva basta pagare

Per titolari di partite Iva inattive i cittadini che, pur essendo titolari di una partita Iva, non presentano la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività. In particolare il provvedimento è rivolto a coloro che hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dal Dpr sull’Iva. Essi hanno novanta giorni di tempo per mettersi in regola semplicemente pagando una “mini” sanzione di 129 euro. Il termine ultimo è il prossimo 4 ottobre contado i giorni dal 6 luglio, data in cui il decreto legge 98/2011 è entrato in vigore.

Con due risoluzioni l'agenzia delle entrate ha fornito i necessari chiarimenti. Il documento di prassi ricorda che sono agevolati dalla misura introdotta dal Dl 98/2011.

La risoluzione 72 di luglio 2011

Con la risoluzione 72/E dell’11 luglio  2011 è stato istituito il codice tributo per consentire il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai sensi del citato articolo 35 del d.P.R. 633 del 1972 e sono state date indicazioni sulla modalità di compilazione del modello  F24-Elementi identificativi. In particolare è stato istituito il codice tributo “8110” denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del dPR 633/1972.

Per la compilazione del modello f24:

  • nella sezione “Contribuente” devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare:
  • la lettera “R” nel campo “tipo”
  • il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”
  • il codice tributo 8110 nel campo “codice”
  • l’anno di cessazione dell'attività nel campo “anno di riferimento”.

Risoluzione+72e partive iva

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La risoluzione 93 di settembre 2011

Con la risoluzione 93 l'agenzia delle entrate è dovuta nuovamente intervenire per precisare che:

  • Con il pagamento si completa la procedura di cessazione;
  • Non sarà necessario presentare alcun documento all'Agenzia;
  • Non sarà necessario trasmettere il modello di cessazione della Partita IVA.

Con la presente risoluzione è stato anche precisato che la chiusura agevolata non farà venir meno i poteri accertativi dell'Ufficio qualora vengano riscontrati movimentazioni sulla partita IVA cessata. Per i contribuenti che non chiuderanno la partite Iva inattive con la procedura agevolata,  l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.

Risoluzione chiusura partita iva

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