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Ravvedere gli avvisi bonari rateizzati

Con un'apposita risoluzione di fine anno, l'agenzia delle entrate è intervenuta per introdurre nuovi codici tributo da utilizzare in caso di ravvedimento operoso per le rate di avvisi bonari pagati in ritardo.

Gli avvisi bonari

Gli avvisi bonari spediti dall'agenzia delle entrate in seguito ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi, possono essere pagati rispettivamente con sanzioni ridotte al 10% o al 20%. Per gli stessi è possibile procedere con un pagamento rateale definibile con la procedura online gratuita presente sul sito dell'agenzia delle entrate.

La prima rata deve essere versata entro il trentesimo giorno dalla notifica, mentre i versamenti successivi, con cadenza trimestrale, saranno versati l'ultimo giorno del terzo mese successivo con una leggera maggiorazione a titoli di interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Il numero di rate varia in base all'importo della comunicazione:

  • fino a 5.000,00 euro massimo 6 rate trimestrali
  • oltre 50.000,00 fino a 20 rate trimestrali

Il ravvedimento operoso per gli avvisi bonari

In caso di pagamento tardivo di una rata, l’iscrizione a ruolo della sanzione piena (30%) e degli interessi può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso pagando entro la scadenza della rata successiva, oltre alla rata e agli interessi da dilazione, la sanzione ridotta e gli interessi per il ritardato versamento.

I codici tributo per la rata in ritardo

In base alla tipologia di avviso ricevuto e da ravvedere sono stati introdotti i seguiti codici tributo per le sanzioni e per gli interessi:

  • 8929 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
  • 1980 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI
  • 8931 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
  • 1981 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -INTERESSI
  • 8932 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
  • 1982 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI
  • 8933 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
  • 1983 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI.

L'istituto del ravvedimento si amplia e consente la regolarizzazione le piccole inadempienze che spesso sono frutto di semplici dimenticanze. 

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