Decertificazione dei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione
Con il nuovo anno sono state introdotte sostanziali modifiche inmateria di certificazioni e dichiarazioni sostitutive volte con l'intento di decertificare i rapporti fra la pubblica amministrazione ed i privati
L'art. 15 comma1 della legge 183/2011prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apopsta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non puà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Con la presente norma viene previsto l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti a carico delle amministrazioni che richiedono i documenti.
In allegato la comunicazione dell'agenzia delle entrate.
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