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Aumentano le detrazioni edilizie. Storia di un caos

Nel mondo delle detrazioni fiscali per i contribuenti quelle che meritano da anni maggiore attenzione sono le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica.

Ristrutturazioni edilizie

Detrazioni sugli immobili in sintesi

Queste due detrazioni, nate con lo scopo di dare slancio all'edilizia residenziale, hanno avuto un percorso ricco di modifiche, finestre e proroghe. Nelle ultime manovre si era provveduto ad una semplificazione ed una stabilizzazione delle detrazioni: detrazione del 36% per entrambe le categorie a tempo indeterminato senza necessità di attendere di proroga in proroga.

Tutto troppo semplice. Alla guida pubblicata sul sito dell'agenzia delle entrate e modificata prima a novembre 2011 e poi a febbraio 2012 si renderà necessaria una ulteriore integrazione.

Le novità del decreto sviluppo 2012

Con il decreto Sviluppo di Passera, si ricrea confusione maggiorando a tempo determinato  l'aliquota della spesa detraibile.

Per i lavori che rientrano nel'ambito di applicazione del 36%, sarà aumentata l'aliquota al 50% per gli interventi intercorsi tra il 26/06/2012 (data di entrata in vigore del decreto sviluppo) e fino al 30/06/2013.

Per i lavori che rientrano nell'ambito di applicazione della detrazione del 55% saranno applicabili le seguenti detrazioni:

  • dal 26/06/2012 al 31/12/2012 si calcolerà la vecchia detrazione del 55% perchè più conveniente,
  • a partire dal prossimo anno e fino al 30/06/2013, in seguito all'assorbimento delle spese agevolabili al 55% nelle spese agevolabili al 36%, sarà possibile usufruire della detrazione del 50%.

Tutto questo fino al 30 giugno 2013. Poi ci saranno le proroghe.

Ultimi giorni per per rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni (sia agricoli che edificabili).

Requisiti oggettivi per la rivalutazione

Affinchè si possa procedere alla rivalutazione è necessario che:

  • i beni siano posseduti alla data del 1 luglio 2011
  • si proceda al versamento dell'imposta sostitutiva entro il 2 luglio del 2012
  • che sia redatta da un professionista abilitato una perizia di stima che determini il valore alla data del 01/07/2011.

Requisiti soggettivi

Alla rivalutazione possono accedere:

  • persone fisiche
  • società semplici
  • associazioni professionali
  • enti non commerciali
  • Società di capitali i cui beni sono stati soggetti a misure cautelari

Il versamento dell'imposta

L'imposta va calcolata applicando al valore di perizia le seguenti aliquote:

  • 2% per le partecipazioni non qualificate
  • 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni

Per il versamento, da effettuare entro il 2 luglio 2012 è possibile procedere anche ad una rateazione annuale in un massimo di tre rate:

  • 2 luglio 2012 (il 30/06 è sabato)
  • 1 Luglio 2013 (il 30/06 è domenica) + interessi del 3%
  • 30 giugno 2014 + interessi del 3%

La rivalutazione sarà perfezionata con il pagamento della prima rata

In caso di mancato versamento delle rate successive, sanabile con ravvedimento operoso, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse.

modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato con il modello f24 utilizzando i seguenti codici tributo nella sezione erario:

  • 8055 - per le partecipazioni
  • 8056 - per i terreni

Come anno andrà indicato l'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione.

Per terminare l'iter, gli importi delle rivalutazioni dovranno essere indicati nei rispettivi quadri del modello Unico 2012 relativo al 2011.

Va avanti la stagione delle proroghe. Dopo lo spostamento in avanti delle scadenze di UNICO 2012, cambiano, di conseguenza, le scadenze per i versamenti rateali.

Rate per saldi e primo acconto

L'agenzia delle entrate è intervenuta con un'apposita risoluzione per chiarire le date dei versamenti per le persone fisiche sia titolari di partita IVA che meno. Nelle seguenti tabelle sono riportate le date. In una colonna separate anche le rate per chi sceglie di iniziare a versare da agosto con una maggiorazione dello 0,40%.

UNICO 2012 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore
Versamento della 1^ rata 
entro il 9 luglio 2012
Versamento 1^ rata, con 0,40%,
dal 10 luglio al 20 agosto 2012
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi %
1^ 9 luglio 0 20 agosto 0
2^ 31 luglio 0,23 31 agosto 0,11
3^ 31 agosto 0,56 1° ottobre 0,44
4^ 1° ottobre 0,89 31 ottobre 0,77
5^ 31 ottobre 1,22 30 novembre 1,10
6^ 30 novembre 1,55 ======= ===

 

UNICO 2012 - TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore
Versamento della 1^ rata
entro il 9 luglio 2012
Versamento 1^ rata, con 0,40%, 
dal 10 luglio al 20 agosto 2012
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi %
1^ 9 luglio 0 20 agosto 0
2^ 16 luglio 0,08 17 settembre 0,29
3^ 20 agosto 0,41 16 ottobre 0,62
4^ 17 settembre 0,74 16 novembre 0,95
5^ 16 ottobre 1,07 - -
6^ 16 novembre 1,40 - -

 L'agenzia delle entrate è ritornata sul tema della cedolare secca per chiarire alcuni aspetti operativi. Nella circolare pubblicata di seguito ha approfondito alcune tematiche che hanno generato dubbi per i contribuenti.

Gli acconti e la cedolare secca

Un primo punto ha riguardato la possibilità di ravvedere gli acconti non versati nel 2011 sanabili con il ravvedimento operoso e le modalità di calcolo per gli acconti del 2012 da determinare in base ai redditi derivanti dai canoni soggetti allo stesso regime nell'anno 2011.

Le comunicazioni al Conduttore

Una parte dei quesiti ha riguardato la comunicazione da fare al conduttore circa la rinuncia all'adeguamento. La circolare ha definitivamente chiarito che per i contratti di locazione che prevedono apposita clausola contenente la rinuncia agli adeguamenti del canone non è necessario inviare la comunicazione.

 Con immenso stupore siamo lieti di annunciare la pubblicazione di Ge.ri.co. Nuovo record di ritardo per il rilascio del software ufficiale per l'applicazione degli studi di settore. Solo in un Paese di persone attente i dettagli il software per la determinazione delle imposte è pubblicato lo stesso giorno della originaria scadenza delle stesse.

Adesso toccherà mettere mano al nuovo software scaricarlo ed in soli 20 giorni fare le dichiarazioni dei redditi.

Cambiano le istruzioni 

Per agevolare il compito dei professionisti le istruzioni dei 206 studi di settore sono stati pubblicati in una nuova veste grafica che abbandona il tradizionale layout su tre colonne e si affida ad un layout basato su una colonna per agevolare la lettura.

Studi di settore 2012

Sono 206 i modelli di comunicazione dei dati rilevanti approvati cosi suddivisi:

  • 51 studi per attività economiche del settore delle manifatture
  • 61 studi per attività economiche del settore dei servizi
  • 24 studi per attività professionali
  • 70 studi per attività economiche del settore del commercio

Uno spazio riservato per le novità in tema di sanzioni:

  • per l’omessa presentazione del modello, la sanzione è pari al massimo importo previsto per le violazioni sul contenuto e sui documenti delle dichiarazioni (2.065 euro), mentre,
  • in caso di accertamento, è elevata del 50% la misura minima e massima prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, qualora venga omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Spazio ai correttivi anticrisi nel quadro X, mentre nel nuovo Quadro V il contribuente può segnalare se si trova in una delle seguenti condizioni:

  • svolgimento di attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente,
  • redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali,
  • adozione del regime dei “minimi”;
  • attività di “consorzio di garanzia collettiva fidi”, “bancoposta” o “affitto di aziende”.

Il contribuente potrà cosi fornire le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio.

Come per gli altri tributi anche il ritardato pagamento dell'IMU comporterà l'applicazione di sanzioni ed interessi che possono variare in base alle diverse omissioni.

Come evitare le sanzioni IMU con il ravvedimento operoso

Prima che intervenga un accertamento sull'imposta non versata o versata in misura ridotta è possibile procedere al ravvedimento operoso, ossia spontaneamente pagare l'IMU con le sanzioni e gli interessi.

Il Ravvedimento operoso per l’IMU

Se il contribuente non paga l’acconto IMU entro la scadenza del 18 giugno ma effettua spontaneamente il versamento in ritardo scatta il ravvedimento operoso da suddividere in ravvedimento sprint, breve e lungo.

Il ravvedimento sprint si applica per il pagamento IMU nei 14 giorni successivi la scadenza, applicando una sanzione ridotta dello 0,2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo più gli interessi di mora (2,5%, che i Comuni possono alzare).

Il ravvedimento breve prevede il pagamento IMU in ritardo da 15 a 30 giorni di ritardo, si paga una sanzione fissa del 3%, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora (che decorrono dal 18 giugno).

Il ravvedimento lungo prevede il pagamento dell'IMU oltre 30 giorni e fino a un anno dalla scadenza, con una sanzione la sanzione sale al 3,75% più gli interessi di mora.

Anche se i termini per la sanatoria arrivano fino ad un anno, è consigliabile mettersi in regola prima possibile per evitare che intervenga l'azione accertatrice degli enti facendo decadere i benefici del ravvedimento operoso.

Come compilare il modello F24

Come per la vecchia ICI anche il nuovo modello F24 IMU contiene una casella ravvedimento da flaggare in caso di versamento con la maggiorazione derivante dal ravvedimento operoso.

Per ogni codice tributo sarà necessario maggiorare l'importo di quanto dovuto a titolo di interessi e di sanzioni.

Multa in seguito ad accertamento

La circolare del Ministero dell’Economia sull’IMU chiarisce che, in caso di accertamento con adesione la sanzione è ridotta a un terzo e non più a un quarto, in base ai cambiamenti introdotti dalla manovra finanziaria Monti entrata in vigore dal 6 dicembre 2011.

I termini per l'accertamento dell’amministrazione, arrivano entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione che non sempre coincide con il quinto anno dal versamento. Nel caso di obbligo di dichiarazione la scadenza dei termini di accertamento si ha al termine del quinto anno da tale adempimento.

La omessa presentazione della dichiarazione IMU

Sono previste anche sanzioni per l'omessa o l'infedele dichiarazione sanabili anche in questo caso mediante il ravvedimento Anche per la mancata dichiarazione IMU sono possibili due casi: il ravvedimento operoso o la contestazione da parte dell’amministrazione.

Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro 90 giorni dal termine: la sanzione per la mancata presentazione è pari al 3% a cui vanno aggiunte le sanzioni e gli interessi relativi al ritardo del pagamento se dovuti.

La sanzione in caso di accertamento in misura piena va dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 51 euro.

Errori ed omissioni nella dichiarazione infedele

In caso di irregolarità o imprecisioni nelle dichiarazioni IMU, entro un anno, è possibile sanare pagando il 3,75%. Nel caso di accertamento la sanzione che si applica va dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

In caso di contestazione dell'amministrazione possono aversi due casi:

  • Se dalla dichiarazione infedele emerge una differenza di imposta, la sanzione sarà rapportata all'imposta dovuta con una percentuale compresa tra il 50 ed il 100 %.
  • Se dalla dichiarazione infedele non emerge alcuna differenza di imposta è prevista una sanzione che va da 51 a 258 euro.

Abbiamo parlato spesso dell'IMU e della sua complessa applicazione alle diverse categorie di immobili.

Il concorso tra Stato e Comuni sulle aliquote ha generato caos e confusione. Proviamo a fare chiarezza.

Casa bianca

La prima distinzione da fare è tra Aliquota ordinaria ed Aliquota ridotta.

Aliquota Ordinaria per l'IMU

L'aliquota ordinaria dell'IMU è pari allo 0,76%. Tale aliquota può essere aumentata fino all'1,06% dai Comuni o ridotta fino allo o,46%. Per alcune tipologie di immobili, i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4%. SI tratta delle seguenti categorie:

  • immobili che non producono redditi fondiari quali ad esempio gli immobili ad uso esclusivo per l'esercizio di arti e professioni;
  • immobili di imprese commerciali sia strumentali, merce che patrimoniali;
  • immobili posseduti da soggetti IRES;
  • immobili locati o affittati.

Un'ulteriore riduzione riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole per le quali è prevista una possibile riduzione dell'aliquota dell' 0,2%, ulteriormente modificabile dai Comuni fino allo 0,1%.

Aliquota ridotta per IMU

Del concetto di abitazione principale ai fini IMU ne abbiamo parlato in un precedente articolo. In questo caso è prevista l'applicazione di un'aliquota ridotta pari allo 0,4%. I comuni possono deliberare una riduzione fino all' 0,2% o un incremento massimo fino all' 0,6%. L'aliquota ridotta si estende anche alle pertinenze nei limiti previsti dalla disciplina IMU.

Calcolo degli acconti e ulteriori aumenti delle aliquote

In fase di calcolo degli acconti è stato stabilito che sarà necessario calcolare l'IMU applicando le aliquote base previste per le diverse categorie senza considerare gli aumenti e le riduzioni previste dai Comuni. Questa soluzione è stata adottata per dare maggior tempo ai comuni di determinare le aliquote di riferimento. Inoltre, il Governo si è riservato il diritto di poter aumentare di un ulteriore 0,1% le aliquote base di riferimento entro il mese di dicembre del 2012 per incrementare il gettito atteso dall'IMU.

Alle esenzioni è dedicato un articolo della norma IMU che recita:

"Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montante, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) h) ed i) del citato decreto legislativo n.504 del 1992"

Le categorie esenti pre viste dal D.Lgs. 504/1992:

  • Art.7 - comma 1 - Lettera b). Esenzione dei fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera c). Esenzione dei fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico);
  • Art.7 - comma 1 - Lettera c). Esenzione dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera e). Esenzione dei fabbricati di proprietà' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera f). Esenzione dei fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera h). Esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera i). Esenzione degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè' delle atti vita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Esenzioni IMU per gli agricoli

Sono Inoltre esenti dall' IMU:

  • i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, sulla base dell’elenco predisposto dall’ISTAT; ai fini dell’esenzione, è stato chiarito che è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del Comune ricompreso in tale elenco, indipendentemente dalla circostanza che il Comune sia parzialmente montano;
  • i terreni agricoli posseduti da colti¬va¬to¬ri diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, di valore complessivo non superiore a 6.000,00 euro;
  • i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal terremoto in Abruzzo del 6.4.2009, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei medesimi.

Nei precedenti post abbiamo affrontato molteplici aspetti della nuova IMU.In questo articolo ci soffermeremo sul rapporto tra l'IMU e le altre imposte.

Un primo aspetto da evidenziare è l'indeducibilità, come per l'ICI, dalle imposte dirette e dall'IRAP.

Cosa sostituisce l'IMU

L'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari prodotti dagli immobili non locati (sia terreni che fabbricati).

Quest'aspetto assume particolare rilevanza quando un immobile è locato solo per una parte dell'anno. In questo caso, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (730/2013 o UNICO 2013) sarà necessario scorporare, per ogni immobile, i periodi per i quali l'immobile è locato e quelli per i quali l'immobile è sfitto.

Nel primo caso ci sarà un concorso tra IMU e imposte dirette. Nel secondo caso l'IMU sostituirà a tutti gli effetti le imposte dirette.

Le categorie esenti dall'IMU

Per i terreni agricoli è importante sottolineare che l'IMU sostituisce il solo reddito fondiario mentre il reddito agrario andrà comunque dichiarato ai fini IRPEF. Tassazione ai fini IRPEF che rileva anche per le categorie immobiliari che beneficiano dell'esenzione dall'IMU. Su questo poi ritorneremo.

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Con l'introduzione dell'IMU si ritorna alla tassazione dell'abitazione principale abolita, in piena campagna elettorale, da uno spot pubblicitario dell'ex Presidente del Consiglio.

Con l'IMU ritorna ad essere tassata l'abitazione principale, per la quale sono state introdotte una serie di agevolazioni che renderanno meno oneroso il prelievo fiscale:

  1. Aliquota agevolata: o,4% invece dello o,76% per gli altri immobili
  2. Possibilità di variare l'aliquota di soli 0,2 punti percentuali invece di 0,3
  3. Detrazione base di Euro 200,00 per ogni unità immobiliare da suddividersi in egual misura tra i comproprietari
  4. Ulteriore detrazioni per ogni figlio con età inferiore ai 26 anni pari ad € 50,00

Il secondo video dedicato dall'agenzia delle entrate all'IMU sul proprio canale youtube riepiloga le agevolazioni collegate all'abitazione principale con pratici esempi.

Il prelievo sulle prime case era necessario per garantire ossigeno alle casse comunali: a differenza dell'ICI è stato impedito ai comuni di agevolare le abitazioni principali. Anche le case concesse in uso gratuito ai familiari diventano ora a tutti gli effetti seconde case scontando l'IMU in misura piena.

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Aumentano le detrazioni edilizie. Storia di un caos

Nel mondo delle detrazioni fiscali per i contribuenti quelle che meritano da anni maggiore attenzione sono le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica.

Ristrutturazioni edilizie

Detrazioni sugli immobili in sintesi

Queste due detrazioni, nate con lo scopo di dare slancio all'edilizia residenziale, hanno avuto un percorso ricco di modifiche, finestre e proroghe. Nelle ultime manovre si era provveduto ad una semplificazione ed una stabilizzazione delle detrazioni: detrazione del 36% per entrambe le categorie a tempo indeterminato senza necessità di attendere di proroga in proroga.

Tutto troppo semplice. Alla guida pubblicata sul sito dell'agenzia delle entrate e modificata prima a novembre 2011 e poi a febbraio 2012 si renderà necessaria una ulteriore integrazione.

Le novità del decreto sviluppo 2012

Con il decreto Sviluppo di Passera, si ricrea confusione maggiorando a tempo determinato  l'aliquota della spesa detraibile.

Per i lavori che rientrano nel'ambito di applicazione del 36%, sarà aumentata l'aliquota al 50% per gli interventi intercorsi tra il 26/06/2012 (data di entrata in vigore del decreto sviluppo) e fino al 30/06/2013.

Per i lavori che rientrano nell'ambito di applicazione della detrazione del 55% saranno applicabili le seguenti detrazioni:

  • dal 26/06/2012 al 31/12/2012 si calcolerà la vecchia detrazione del 55% perchè più conveniente,
  • a partire dal prossimo anno e fino al 30/06/2013, in seguito all'assorbimento delle spese agevolabili al 55% nelle spese agevolabili al 36%, sarà possibile usufruire della detrazione del 50%.

Tutto questo fino al 30 giugno 2013. Poi ci saranno le proroghe.

Ultimi giorni per per rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni (sia agricoli che edificabili).

Requisiti oggettivi per la rivalutazione

Affinchè si possa procedere alla rivalutazione è necessario che:

  • i beni siano posseduti alla data del 1 luglio 2011
  • si proceda al versamento dell'imposta sostitutiva entro il 2 luglio del 2012
  • che sia redatta da un professionista abilitato una perizia di stima che determini il valore alla data del 01/07/2011.

Requisiti soggettivi

Alla rivalutazione possono accedere:

  • persone fisiche
  • società semplici
  • associazioni professionali
  • enti non commerciali
  • Società di capitali i cui beni sono stati soggetti a misure cautelari

Il versamento dell'imposta

L'imposta va calcolata applicando al valore di perizia le seguenti aliquote:

  • 2% per le partecipazioni non qualificate
  • 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni

Per il versamento, da effettuare entro il 2 luglio 2012 è possibile procedere anche ad una rateazione annuale in un massimo di tre rate:

  • 2 luglio 2012 (il 30/06 è sabato)
  • 1 Luglio 2013 (il 30/06 è domenica) + interessi del 3%
  • 30 giugno 2014 + interessi del 3%

La rivalutazione sarà perfezionata con il pagamento della prima rata

In caso di mancato versamento delle rate successive, sanabile con ravvedimento operoso, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse.

modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato con il modello f24 utilizzando i seguenti codici tributo nella sezione erario:

  • 8055 - per le partecipazioni
  • 8056 - per i terreni

Come anno andrà indicato l'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione.

Per terminare l'iter, gli importi delle rivalutazioni dovranno essere indicati nei rispettivi quadri del modello Unico 2012 relativo al 2011.

Va avanti la stagione delle proroghe. Dopo lo spostamento in avanti delle scadenze di UNICO 2012, cambiano, di conseguenza, le scadenze per i versamenti rateali.

Rate per saldi e primo acconto

L'agenzia delle entrate è intervenuta con un'apposita risoluzione per chiarire le date dei versamenti per le persone fisiche sia titolari di partita IVA che meno. Nelle seguenti tabelle sono riportate le date. In una colonna separate anche le rate per chi sceglie di iniziare a versare da agosto con una maggiorazione dello 0,40%.

UNICO 2012 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore
Versamento della 1^ rata 
entro il 9 luglio 2012
Versamento 1^ rata, con 0,40%,
dal 10 luglio al 20 agosto 2012
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi %
1^ 9 luglio 0 20 agosto 0
2^ 31 luglio 0,23 31 agosto 0,11
3^ 31 agosto 0,56 1° ottobre 0,44
4^ 1° ottobre 0,89 31 ottobre 0,77
5^ 31 ottobre 1,22 30 novembre 1,10
6^ 30 novembre 1,55 ======= ===

 

UNICO 2012 - TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore
Versamento della 1^ rata
entro il 9 luglio 2012
Versamento 1^ rata, con 0,40%, 
dal 10 luglio al 20 agosto 2012
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi %
1^ 9 luglio 0 20 agosto 0
2^ 16 luglio 0,08 17 settembre 0,29
3^ 20 agosto 0,41 16 ottobre 0,62
4^ 17 settembre 0,74 16 novembre 0,95
5^ 16 ottobre 1,07 - -
6^ 16 novembre 1,40 - -

 L'agenzia delle entrate è ritornata sul tema della cedolare secca per chiarire alcuni aspetti operativi. Nella circolare pubblicata di seguito ha approfondito alcune tematiche che hanno generato dubbi per i contribuenti.

Gli acconti e la cedolare secca

Un primo punto ha riguardato la possibilità di ravvedere gli acconti non versati nel 2011 sanabili con il ravvedimento operoso e le modalità di calcolo per gli acconti del 2012 da determinare in base ai redditi derivanti dai canoni soggetti allo stesso regime nell'anno 2011.

Le comunicazioni al Conduttore

Una parte dei quesiti ha riguardato la comunicazione da fare al conduttore circa la rinuncia all'adeguamento. La circolare ha definitivamente chiarito che per i contratti di locazione che prevedono apposita clausola contenente la rinuncia agli adeguamenti del canone non è necessario inviare la comunicazione.

 Con immenso stupore siamo lieti di annunciare la pubblicazione di Ge.ri.co. Nuovo record di ritardo per il rilascio del software ufficiale per l'applicazione degli studi di settore. Solo in un Paese di persone attente i dettagli il software per la determinazione delle imposte è pubblicato lo stesso giorno della originaria scadenza delle stesse.

Adesso toccherà mettere mano al nuovo software scaricarlo ed in soli 20 giorni fare le dichiarazioni dei redditi.

Cambiano le istruzioni 

Per agevolare il compito dei professionisti le istruzioni dei 206 studi di settore sono stati pubblicati in una nuova veste grafica che abbandona il tradizionale layout su tre colonne e si affida ad un layout basato su una colonna per agevolare la lettura.

Studi di settore 2012

Sono 206 i modelli di comunicazione dei dati rilevanti approvati cosi suddivisi:

  • 51 studi per attività economiche del settore delle manifatture
  • 61 studi per attività economiche del settore dei servizi
  • 24 studi per attività professionali
  • 70 studi per attività economiche del settore del commercio

Uno spazio riservato per le novità in tema di sanzioni:

  • per l’omessa presentazione del modello, la sanzione è pari al massimo importo previsto per le violazioni sul contenuto e sui documenti delle dichiarazioni (2.065 euro), mentre,
  • in caso di accertamento, è elevata del 50% la misura minima e massima prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, qualora venga omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Spazio ai correttivi anticrisi nel quadro X, mentre nel nuovo Quadro V il contribuente può segnalare se si trova in una delle seguenti condizioni:

  • svolgimento di attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente,
  • redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali,
  • adozione del regime dei “minimi”;
  • attività di “consorzio di garanzia collettiva fidi”, “bancoposta” o “affitto di aziende”.

Il contribuente potrà cosi fornire le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio.

Come per gli altri tributi anche il ritardato pagamento dell'IMU comporterà l'applicazione di sanzioni ed interessi che possono variare in base alle diverse omissioni.

Come evitare le sanzioni IMU con il ravvedimento operoso

Prima che intervenga un accertamento sull'imposta non versata o versata in misura ridotta è possibile procedere al ravvedimento operoso, ossia spontaneamente pagare l'IMU con le sanzioni e gli interessi.

Il Ravvedimento operoso per l’IMU

Se il contribuente non paga l’acconto IMU entro la scadenza del 18 giugno ma effettua spontaneamente il versamento in ritardo scatta il ravvedimento operoso da suddividere in ravvedimento sprint, breve e lungo.

Il ravvedimento sprint si applica per il pagamento IMU nei 14 giorni successivi la scadenza, applicando una sanzione ridotta dello 0,2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo più gli interessi di mora (2,5%, che i Comuni possono alzare).

Il ravvedimento breve prevede il pagamento IMU in ritardo da 15 a 30 giorni di ritardo, si paga una sanzione fissa del 3%, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora (che decorrono dal 18 giugno).

Il ravvedimento lungo prevede il pagamento dell'IMU oltre 30 giorni e fino a un anno dalla scadenza, con una sanzione la sanzione sale al 3,75% più gli interessi di mora.

Anche se i termini per la sanatoria arrivano fino ad un anno, è consigliabile mettersi in regola prima possibile per evitare che intervenga l'azione accertatrice degli enti facendo decadere i benefici del ravvedimento operoso.

Come compilare il modello F24

Come per la vecchia ICI anche il nuovo modello F24 IMU contiene una casella ravvedimento da flaggare in caso di versamento con la maggiorazione derivante dal ravvedimento operoso.

Per ogni codice tributo sarà necessario maggiorare l'importo di quanto dovuto a titolo di interessi e di sanzioni.

Multa in seguito ad accertamento

La circolare del Ministero dell’Economia sull’IMU chiarisce che, in caso di accertamento con adesione la sanzione è ridotta a un terzo e non più a un quarto, in base ai cambiamenti introdotti dalla manovra finanziaria Monti entrata in vigore dal 6 dicembre 2011.

I termini per l'accertamento dell’amministrazione, arrivano entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione che non sempre coincide con il quinto anno dal versamento. Nel caso di obbligo di dichiarazione la scadenza dei termini di accertamento si ha al termine del quinto anno da tale adempimento.

La omessa presentazione della dichiarazione IMU

Sono previste anche sanzioni per l'omessa o l'infedele dichiarazione sanabili anche in questo caso mediante il ravvedimento Anche per la mancata dichiarazione IMU sono possibili due casi: il ravvedimento operoso o la contestazione da parte dell’amministrazione.

Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro 90 giorni dal termine: la sanzione per la mancata presentazione è pari al 3% a cui vanno aggiunte le sanzioni e gli interessi relativi al ritardo del pagamento se dovuti.

La sanzione in caso di accertamento in misura piena va dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 51 euro.

Errori ed omissioni nella dichiarazione infedele

In caso di irregolarità o imprecisioni nelle dichiarazioni IMU, entro un anno, è possibile sanare pagando il 3,75%. Nel caso di accertamento la sanzione che si applica va dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

In caso di contestazione dell'amministrazione possono aversi due casi:

  • Se dalla dichiarazione infedele emerge una differenza di imposta, la sanzione sarà rapportata all'imposta dovuta con una percentuale compresa tra il 50 ed il 100 %.
  • Se dalla dichiarazione infedele non emerge alcuna differenza di imposta è prevista una sanzione che va da 51 a 258 euro.

Abbiamo parlato spesso dell'IMU e della sua complessa applicazione alle diverse categorie di immobili.

Il concorso tra Stato e Comuni sulle aliquote ha generato caos e confusione. Proviamo a fare chiarezza.

Casa bianca

La prima distinzione da fare è tra Aliquota ordinaria ed Aliquota ridotta.

Aliquota Ordinaria per l'IMU

L'aliquota ordinaria dell'IMU è pari allo 0,76%. Tale aliquota può essere aumentata fino all'1,06% dai Comuni o ridotta fino allo o,46%. Per alcune tipologie di immobili, i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4%. SI tratta delle seguenti categorie:

  • immobili che non producono redditi fondiari quali ad esempio gli immobili ad uso esclusivo per l'esercizio di arti e professioni;
  • immobili di imprese commerciali sia strumentali, merce che patrimoniali;
  • immobili posseduti da soggetti IRES;
  • immobili locati o affittati.

Un'ulteriore riduzione riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole per le quali è prevista una possibile riduzione dell'aliquota dell' 0,2%, ulteriormente modificabile dai Comuni fino allo 0,1%.

Aliquota ridotta per IMU

Del concetto di abitazione principale ai fini IMU ne abbiamo parlato in un precedente articolo. In questo caso è prevista l'applicazione di un'aliquota ridotta pari allo 0,4%. I comuni possono deliberare una riduzione fino all' 0,2% o un incremento massimo fino all' 0,6%. L'aliquota ridotta si estende anche alle pertinenze nei limiti previsti dalla disciplina IMU.

Calcolo degli acconti e ulteriori aumenti delle aliquote

In fase di calcolo degli acconti è stato stabilito che sarà necessario calcolare l'IMU applicando le aliquote base previste per le diverse categorie senza considerare gli aumenti e le riduzioni previste dai Comuni. Questa soluzione è stata adottata per dare maggior tempo ai comuni di determinare le aliquote di riferimento. Inoltre, il Governo si è riservato il diritto di poter aumentare di un ulteriore 0,1% le aliquote base di riferimento entro il mese di dicembre del 2012 per incrementare il gettito atteso dall'IMU.

Alle esenzioni è dedicato un articolo della norma IMU che recita:

"Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montante, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) h) ed i) del citato decreto legislativo n.504 del 1992"

Le categorie esenti pre viste dal D.Lgs. 504/1992:

  • Art.7 - comma 1 - Lettera b). Esenzione dei fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera c). Esenzione dei fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico);
  • Art.7 - comma 1 - Lettera c). Esenzione dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera e). Esenzione dei fabbricati di proprietà' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera f). Esenzione dei fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera h). Esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  • Art.7 - comma 1 - Lettera i). Esenzione degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè' delle atti vita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Esenzioni IMU per gli agricoli

Sono Inoltre esenti dall' IMU:

  • i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, sulla base dell’elenco predisposto dall’ISTAT; ai fini dell’esenzione, è stato chiarito che è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del Comune ricompreso in tale elenco, indipendentemente dalla circostanza che il Comune sia parzialmente montano;
  • i terreni agricoli posseduti da colti¬va¬to¬ri diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, di valore complessivo non superiore a 6.000,00 euro;
  • i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal terremoto in Abruzzo del 6.4.2009, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei medesimi.

Nei precedenti post abbiamo affrontato molteplici aspetti della nuova IMU.In questo articolo ci soffermeremo sul rapporto tra l'IMU e le altre imposte.

Un primo aspetto da evidenziare è l'indeducibilità, come per l'ICI, dalle imposte dirette e dall'IRAP.

Cosa sostituisce l'IMU

L'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari prodotti dagli immobili non locati (sia terreni che fabbricati).

Quest'aspetto assume particolare rilevanza quando un immobile è locato solo per una parte dell'anno. In questo caso, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (730/2013 o UNICO 2013) sarà necessario scorporare, per ogni immobile, i periodi per i quali l'immobile è locato e quelli per i quali l'immobile è sfitto.

Nel primo caso ci sarà un concorso tra IMU e imposte dirette. Nel secondo caso l'IMU sostituirà a tutti gli effetti le imposte dirette.

Le categorie esenti dall'IMU

Per i terreni agricoli è importante sottolineare che l'IMU sostituisce il solo reddito fondiario mentre il reddito agrario andrà comunque dichiarato ai fini IRPEF. Tassazione ai fini IRPEF che rileva anche per le categorie immobiliari che beneficiano dell'esenzione dall'IMU. Su questo poi ritorneremo.

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Con l'introduzione dell'IMU si ritorna alla tassazione dell'abitazione principale abolita, in piena campagna elettorale, da uno spot pubblicitario dell'ex Presidente del Consiglio.

Con l'IMU ritorna ad essere tassata l'abitazione principale, per la quale sono state introdotte una serie di agevolazioni che renderanno meno oneroso il prelievo fiscale:

  1. Aliquota agevolata: o,4% invece dello o,76% per gli altri immobili
  2. Possibilità di variare l'aliquota di soli 0,2 punti percentuali invece di 0,3
  3. Detrazione base di Euro 200,00 per ogni unità immobiliare da suddividersi in egual misura tra i comproprietari
  4. Ulteriore detrazioni per ogni figlio con età inferiore ai 26 anni pari ad € 50,00

Il secondo video dedicato dall'agenzia delle entrate all'IMU sul proprio canale youtube riepiloga le agevolazioni collegate all'abitazione principale con pratici esempi.

Il prelievo sulle prime case era necessario per garantire ossigeno alle casse comunali: a differenza dell'ICI è stato impedito ai comuni di agevolare le abitazioni principali. Anche le case concesse in uso gratuito ai familiari diventano ora a tutti gli effetti seconde case scontando l'IMU in misura piena.

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