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Abitazione principale e detrazioni IMU in un video

Con l'introduzione dell'IMU si ritorna alla tassazione dell'abitazione principale abolita, in piena campagna elettorale, da uno spot pubblicitario dell'ex Presidente del Consiglio.

Con l'IMU ritorna ad essere tassata l'abitazione principale, per la quale sono state introdotte una serie di agevolazioni che renderanno meno oneroso il prelievo fiscale:

  1. Aliquota agevolata: o,4% invece dello o,76% per gli altri immobili
  2. Possibilità di variare l'aliquota di soli 0,2 punti percentuali invece di 0,3
  3. Detrazione base di Euro 200,00 per ogni unità immobiliare da suddividersi in egual misura tra i comproprietari
  4. Ulteriore detrazioni per ogni figlio con età inferiore ai 26 anni pari ad € 50,00

Il secondo video dedicato dall'agenzia delle entrate all'IMU sul proprio canale youtube riepiloga le agevolazioni collegate all'abitazione principale con pratici esempi.

Il prelievo sulle prime case era necessario per garantire ossigeno alle casse comunali: a differenza dell'ICI è stato impedito ai comuni di agevolare le abitazioni principali. Anche le case concesse in uso gratuito ai familiari diventano ora a tutti gli effetti seconde case scontando l'IMU in misura piena.

 Pronti al pagamento della prima rata IMU. A differenza della vecchia ICI si cambia. Cambiano i codici tributo da utilizzare per  versamenti, è stata introdotta la separata indicazione delle quote IMU riservate allo Stato e quelle dei comuni, è stato introdotti a partire da oggi (1 giugno) il modello F24 semplificato per i versamenti erariali che, se non altro, consentirà di risparmiare molta carta prevedendo la stampa del modello in un unico foglio.

Non mancano i casi particolari per i versamenti. 

Come versano l'IMU i residenti all'estero

Per i residenti all'estero che non potranno utilizzare le seguenti coordinate bancarie: 

  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000
  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale effettuare il trasferimento

I contribuenti dovranno fare attenzione anche alle informazioni da fornire nella causale del bonifico:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla IMU;
  • il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili;
  • i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
  • l'annualità di riferimento.

Come compensare con l'IRPEF

Il contribuente può decidere di compensare la propria IMU con il credito IRPEF generato in fase di compilazione del modello 730 compilando il quadro I e selezionando l'opzione per l'utilizzo totale del credito in compensazione o parziale. In caso di UNICO si potrà provvedere alla compensazione tramite la compilazione del modello F24 con saldo zero.

 L'agenzia delle entrate ha pubblicato sul canale youtube di fiscooggi.it un video per riepilogare e sintetizzare (anche troppo) la disciplina ai fini IMU.

Intorno al minuto 2,40 si presenta il caso di un figlio residente in un immobile e che forma un nucleo a se stante. L'eccessiva sinteticità con cui è stata affrontata la tematica rischia di creare dei malintesi: si trascura il fatto che per poter usufruire dell'aliquota agevolata è necessario essere proprietario del bene.

Slide dell'Agenzia

Questa distinzione è meglio chiarita nelle slide pubblicate alcuni giorni fa dal Dipartimento delle finanze e che di seguito sono riportate.

 Che l'Imu sia ormai un ammucchiata di tecnicismi e formalismi è ormai scontato. Siamo alle farse ma lo spettacolo deve ancora finire (aspettiamo per la dichiarazione).

Dopo l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU se ne sono succedute delle belle. Facciamo una lista?

  1. La miriade di codici tributo
  2. Le tre rate per il versamento dell'abitazione principale
  3. Le detrazioni per i coniugi in comuni diversi
  4. Il doppio versamento per le i coniugi in regime di comunione
  5. la compilazione di righe separate per le quote statali e comunali
  6. il sistema delle detrazione per i figli 
  7. l'incertezza sulle aliquote deliberate dai comuni
  8. la possibilità di poter aumentare le aliquote entro i termini di versamento per il saldo
  9. il nuovo elenco dei comuni montani che sarà un giorno deliberato
  10. Il sistema delle franchigie per le imprese agricole.

Il nuovo modello F24 per i versamenti

Ad arricchire la minestra è arrivato il provvedimento di ieri che introduce un nuovo modello f24 semplificato che sarà disponibile da giugno a soli 15 giorni lavorativi dalla prima scadenza. Cosi le aziende software avranno tutto il tempo di aggiornare le loro procedure per realizzare un modello di pagamento più semplice.

Questo modello F24 semplificato sostituirà il modello predeterminato. Chiaro?

Comunque la farsa continua. Ciò che ancora non hanno capito è che bisognava modificare le modalità di calcolo e pagamento dell'IMU e non solamente il modello. 

Questo vale per tutti gli adempimenti. Per i cittadini, le imprese ed i professionisti.

 Con l'introduzione dell'IMU è stato rafforzato ed ampliato il concetto di seconda casa. La maggior parte del gettito dell'imposta deriverà proprio dalle seconde abitazioni.

Mentre l'abitazione principale, nonostante un aumento dei moltiplicatori, gode di un'aliquota agevolata, della possibilità di versare in tre rate e di una serie di detrazioni (sull'unità immobiliare e sui figli), le seconde case saranno tassato per intero con l'aliquota piena pari allo 0,76% che in molti casi sarà aumentata in base all'autonomia riconosciuta ai comuni di incrementare (o anche diminuire) di 0,3 punti l'aliquota base.

Seconde case ai fini IMU

Con l'IMU si irrigidisce la disciplina sulle seconde case tra le quali rientrano:

  • le abitazioni tenute a disposizione in una località di villeggiatura,
  • quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti o amici,
  • quelle sfitte e quelle date in locazione a canone calmierato o libero.

Addio alla flessibilità riconosciuta ai comuni soprattutto per le abitazioni concesse in uso ai parenti, addio alle agevolazioni per abitazioni principali su case di coniugi e familiari (per l'abitazione principale sono necessari i requisiti di residenza e dimora).

Aliquote alte

Con gli ultimi aggiornamenti è stato confermato che il versamento in acconto per il prossimo giugno sarà determinato per le seconde case sull'aliquota base (0,76%). Saranno i comuni a stabilire entro settembre, l'aliquota definitiva per il versamento del saldo.

Arriva finalmente la circolare chiarificatrice del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di IMU. Tra i nodi da sciogliere c'era quello sui terreni agricoli.

Le nuove disposizioni prevedono che i terreni agricoli situati in territori montani o collinari sono esentati dal versamento dell'IMU.

In attesa di un decreto interministeriale che aggiorni e stabilisca quali effettivamente sono i comuni da escludere dalla base imponibile IMU sui terreni agricoli, la circolare del ministero dell' economia rimanda alla precedente circolare in materia di ICI del 14 giugno 1993 n. 9 che di seguito si riporta con l'elenco completo dei comuni montani e collinari.

Secondo spostamento in avanti per le scadenze dei termini di versamento delle imposte. Dopo la proroga per i modelli 730 arrivano le proroghe anche per i versamenti delle imposte derivanti dai modelli  UNICO. La nuova proroga non riguarda però il versamento dell'IMU.

Le proroghe sono dettate da una serie di necessità:

  • distanziare le scadenze dall'IMU;
  • garantire più tempo alle imprese soggette agli studi di settore visto che Gerico non è ancora stato pubblicato.

Categorie non interessate alla proroga

Non saranno soggette a proroga gli adempimenti dei soggetti collettivi che non soggetti agli studi di settore. Per questa categoria le scadenze restano il 18 giugno 2012 ed il 19 luglio con la maggiorazione dell' 0,4%.

Le nuove scadenze dopo la proroga

Sono interessate alla proroga al 9 luglio o al 20 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%) le seguenti categorie di soggetti:

  • Persone fisiche appartenenti a tutte le categorie
  • Società e soggetti collettivi soggetti agli studi di settore

Il ravvedimento

Anche il ravvedimento si adeguano i termini. SI potrà infatti accedere al ravvedimento sprint per versamenti dal 21 agosto 2012 al 3 settembre 2012 con maggiorazioni pari allo 0,2% in più per ogni giorno di ritardo. Di conseguenza il ravvedimento breve si sposta al 19 settembre.

Le rate dopo la proroga

Con l'entrata in vigore della proroga cambiamo anche gli adempimenti per i pagamenti rateali:

  • I non titolari di Partita IVA pagheranno le rate successive entro la fine di ogni mese
  •  i possessori di Partita IVA pagheranno entro il giorno 16 di ogni mese successivo alla prima rata potendo usufruire di un intervallo di soli 7 giorni tra la prima e la seconda scadenza.

La seconda carrellata di proroghe, attesa ed ormai un'abitudine, è andata.

 In questa serie di post che trattano dell'IMU, abbiamo più volte affrontato il tema dell'abitazione principale. Dopo aver parlato delle detrazioni e delle pertinenze, in questo breve articolo affrontiamo il tema di abitazioni principali che, anche se rappresentano un unico immobile, risultano separate in catasto.

Abitazione principale su due particelle

Può capitare che l'abitazione principale risulti al catasto suddivisa in più particelle. In questo caso, l'aliquota agevolata potrà essere applicata su una sola particella. Anche le detrazioni potranno essere usufruite per una sola particella riconducibile all'abitazione principale.

In questo caso sembra opportuno, per poter usufruire in pieno delle agevolazioni spettanti, provvedere alle opportune correzioni presso il catasto.

L'IMU va versato principalmente in due rate. La rata in acconto entro il 18 giugno calcolata sulle aliquote base ed il saldo va versato entro il 16 dicembre con le aliquote effettive che saranno deliberate dai comuni entro settembre.

Solo per la prima casa e le relative pertinenze la suddivisione delle imposte da versare può avvenire in tre rate: due rate in acconto da versare il 18 giugno ed il 16 settembre ed saldo il 16 dicembre.

Questa suddivisione non rappresenta altro che una ulteriore inutile complicazione.

Importi minimi per il versamento del'IMU

In caso di IMU complessiva nell'anno inferiore ai 12 euro il versamento non è dovuto.Negli altri casi i versamenti delle singole rate anche se inferiori ai 12 euro sono dovuti. Gli importi da versare devono essere arrotondati, per ogni rigo, all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

In fase di compilazione del modello F24 è importante prestare la massima attenzione ai codici tributo per effettuare le opportune distinzioni su abitazioni principali e altra abitazione, ed anche sulle quote da versare allo stato e quelle da versare ai comuni.

Si apre la fase cruciale dell'IMU. In attesa che l'attesa circolare fornisca i molteplici chiarimenti, si iniziano a calcolare i primi acconti IMU da versare entro il 16 giugno. La sostanziale novità dell'IMU è il ritorno alla tassazione sulle abitazioni principali e le relative pertinenze, anche se con un'aliquota agevolata.

IMU sulle abitazioni principali solo ai comuni

L'imu calcolata sulle abitazioni principali e le relative pertinenze godrà di una aliquota agevolata ed andrà interamente ai comuni. L'aliquota è fissata al 4 per mille sul valore della rendita rivalutata e moltiplicata per 160. Sull'abitazione principale sarà possibile usufruire di una detrazione di 200 €. I comuni possono deliberare, in sede di conguaglio a dicembre, un'aumento o una diminuzione fino a 0,2 punti dell'aliquota base.

Imu su solo 1 abitazione principale

Cambia il concetto di abitazione principale. Con l'IMU si considera un doppio requisito per poter accedere alla aliquota agevolata: residenza e dimora. Per ogni nucleo familiare l'aliquota agevolata potrà essere applicata solo su un solo immobile. 

Le pertinenze dell'abitazione principale

Cambia il concetto di pertinenza dell'abitazione principale: un immobile per essere considerato pertinenza dovrà essere accatastato con le seguenti categorie catastali: C/2, C/6, C/7. Per ogni categoria in precedenza citata solo un immobile potrà essere considerato pertinenza (es. 1 c/6 + 1 c/7 + 1 C/2).

Il nucleo familiare ed il concetto di dimora

Cambia anche il concetto di nucleo familiare per poter usufruire della detrazione. La sola residenza non è sufficiente a garantire l'aliquota agevolata ma è necesario che vi sia anche l'effettiva dimora. Caso pratico: due coniugi con due residenze diverse che vivono insieme potranno applicare l'aliquota agevolata solo sull'immobile in cui dimorano.

Su questo punto sono attesi chiarimenti dalla circolare.

Le detrazioni sull'abitazione principale

Per l'IMU si potrà usufruire di due detrazioni sulle abitazioni principali:

  • detrazione base
  • Maggiorazione della detrazione per i figli

Per quanto concerne la detrazione base sarà pari ad € 200,00 (rapportata al periodo se inferiore all'anno). L'importo va riferito all'unità immobiliare. Si suddivide per teste e non per quote ( es. possesso 80% e 20% detrazione sarà sempre di 100€ per coniuge)

La maggiorazione per i figli spetta nei casi in cui

  • i figli abbiano meno di 26 anni
  • abbiano residenza e dimora presso l'abitazione.

La detrazione è pari ad € 50 ed è consentita per un massimo di € 400,00. Anche in questo caso la detrazione va rapportata ai mesi di permanenza dei requisiti.

Abitazione principale e comunione dei beni

In caso di immobile acquistato in regime di comunione dei beni sarà necesario scindere l'importo ed effettuare singoli versamenti per i coniugi.

Questa prima carrellata termina qui. Nei commenti lo spazio per quesiti e spunti.

 

Codice Azienda: Internet per imprese e professionisti
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Abitazione principale e detrazioni IMU in un video

Con l'introduzione dell'IMU si ritorna alla tassazione dell'abitazione principale abolita, in piena campagna elettorale, da uno spot pubblicitario dell'ex Presidente del Consiglio.

Con l'IMU ritorna ad essere tassata l'abitazione principale, per la quale sono state introdotte una serie di agevolazioni che renderanno meno oneroso il prelievo fiscale:

  1. Aliquota agevolata: o,4% invece dello o,76% per gli altri immobili
  2. Possibilità di variare l'aliquota di soli 0,2 punti percentuali invece di 0,3
  3. Detrazione base di Euro 200,00 per ogni unità immobiliare da suddividersi in egual misura tra i comproprietari
  4. Ulteriore detrazioni per ogni figlio con età inferiore ai 26 anni pari ad € 50,00

Il secondo video dedicato dall'agenzia delle entrate all'IMU sul proprio canale youtube riepiloga le agevolazioni collegate all'abitazione principale con pratici esempi.

Il prelievo sulle prime case era necessario per garantire ossigeno alle casse comunali: a differenza dell'ICI è stato impedito ai comuni di agevolare le abitazioni principali. Anche le case concesse in uso gratuito ai familiari diventano ora a tutti gli effetti seconde case scontando l'IMU in misura piena.

 Pronti al pagamento della prima rata IMU. A differenza della vecchia ICI si cambia. Cambiano i codici tributo da utilizzare per  versamenti, è stata introdotta la separata indicazione delle quote IMU riservate allo Stato e quelle dei comuni, è stato introdotti a partire da oggi (1 giugno) il modello F24 semplificato per i versamenti erariali che, se non altro, consentirà di risparmiare molta carta prevedendo la stampa del modello in un unico foglio.

Non mancano i casi particolari per i versamenti. 

Come versano l'IMU i residenti all'estero

Per i residenti all'estero che non potranno utilizzare le seguenti coordinate bancarie: 

  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000
  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale effettuare il trasferimento

I contribuenti dovranno fare attenzione anche alle informazioni da fornire nella causale del bonifico:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla IMU;
  • il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili;
  • i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
  • l'annualità di riferimento.

Come compensare con l'IRPEF

Il contribuente può decidere di compensare la propria IMU con il credito IRPEF generato in fase di compilazione del modello 730 compilando il quadro I e selezionando l'opzione per l'utilizzo totale del credito in compensazione o parziale. In caso di UNICO si potrà provvedere alla compensazione tramite la compilazione del modello F24 con saldo zero.

 L'agenzia delle entrate ha pubblicato sul canale youtube di fiscooggi.it un video per riepilogare e sintetizzare (anche troppo) la disciplina ai fini IMU.

Intorno al minuto 2,40 si presenta il caso di un figlio residente in un immobile e che forma un nucleo a se stante. L'eccessiva sinteticità con cui è stata affrontata la tematica rischia di creare dei malintesi: si trascura il fatto che per poter usufruire dell'aliquota agevolata è necessario essere proprietario del bene.

Slide dell'Agenzia

Questa distinzione è meglio chiarita nelle slide pubblicate alcuni giorni fa dal Dipartimento delle finanze e che di seguito sono riportate.

 Che l'Imu sia ormai un ammucchiata di tecnicismi e formalismi è ormai scontato. Siamo alle farse ma lo spettacolo deve ancora finire (aspettiamo per la dichiarazione).

Dopo l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU se ne sono succedute delle belle. Facciamo una lista?

  1. La miriade di codici tributo
  2. Le tre rate per il versamento dell'abitazione principale
  3. Le detrazioni per i coniugi in comuni diversi
  4. Il doppio versamento per le i coniugi in regime di comunione
  5. la compilazione di righe separate per le quote statali e comunali
  6. il sistema delle detrazione per i figli 
  7. l'incertezza sulle aliquote deliberate dai comuni
  8. la possibilità di poter aumentare le aliquote entro i termini di versamento per il saldo
  9. il nuovo elenco dei comuni montani che sarà un giorno deliberato
  10. Il sistema delle franchigie per le imprese agricole.

Il nuovo modello F24 per i versamenti

Ad arricchire la minestra è arrivato il provvedimento di ieri che introduce un nuovo modello f24 semplificato che sarà disponibile da giugno a soli 15 giorni lavorativi dalla prima scadenza. Cosi le aziende software avranno tutto il tempo di aggiornare le loro procedure per realizzare un modello di pagamento più semplice.

Questo modello F24 semplificato sostituirà il modello predeterminato. Chiaro?

Comunque la farsa continua. Ciò che ancora non hanno capito è che bisognava modificare le modalità di calcolo e pagamento dell'IMU e non solamente il modello. 

Questo vale per tutti gli adempimenti. Per i cittadini, le imprese ed i professionisti.

 Con l'introduzione dell'IMU è stato rafforzato ed ampliato il concetto di seconda casa. La maggior parte del gettito dell'imposta deriverà proprio dalle seconde abitazioni.

Mentre l'abitazione principale, nonostante un aumento dei moltiplicatori, gode di un'aliquota agevolata, della possibilità di versare in tre rate e di una serie di detrazioni (sull'unità immobiliare e sui figli), le seconde case saranno tassato per intero con l'aliquota piena pari allo 0,76% che in molti casi sarà aumentata in base all'autonomia riconosciuta ai comuni di incrementare (o anche diminuire) di 0,3 punti l'aliquota base.

Seconde case ai fini IMU

Con l'IMU si irrigidisce la disciplina sulle seconde case tra le quali rientrano:

  • le abitazioni tenute a disposizione in una località di villeggiatura,
  • quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti o amici,
  • quelle sfitte e quelle date in locazione a canone calmierato o libero.

Addio alla flessibilità riconosciuta ai comuni soprattutto per le abitazioni concesse in uso ai parenti, addio alle agevolazioni per abitazioni principali su case di coniugi e familiari (per l'abitazione principale sono necessari i requisiti di residenza e dimora).

Aliquote alte

Con gli ultimi aggiornamenti è stato confermato che il versamento in acconto per il prossimo giugno sarà determinato per le seconde case sull'aliquota base (0,76%). Saranno i comuni a stabilire entro settembre, l'aliquota definitiva per il versamento del saldo.

Arriva finalmente la circolare chiarificatrice del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di IMU. Tra i nodi da sciogliere c'era quello sui terreni agricoli.

Le nuove disposizioni prevedono che i terreni agricoli situati in territori montani o collinari sono esentati dal versamento dell'IMU.

In attesa di un decreto interministeriale che aggiorni e stabilisca quali effettivamente sono i comuni da escludere dalla base imponibile IMU sui terreni agricoli, la circolare del ministero dell' economia rimanda alla precedente circolare in materia di ICI del 14 giugno 1993 n. 9 che di seguito si riporta con l'elenco completo dei comuni montani e collinari.

Secondo spostamento in avanti per le scadenze dei termini di versamento delle imposte. Dopo la proroga per i modelli 730 arrivano le proroghe anche per i versamenti delle imposte derivanti dai modelli  UNICO. La nuova proroga non riguarda però il versamento dell'IMU.

Le proroghe sono dettate da una serie di necessità:

  • distanziare le scadenze dall'IMU;
  • garantire più tempo alle imprese soggette agli studi di settore visto che Gerico non è ancora stato pubblicato.

Categorie non interessate alla proroga

Non saranno soggette a proroga gli adempimenti dei soggetti collettivi che non soggetti agli studi di settore. Per questa categoria le scadenze restano il 18 giugno 2012 ed il 19 luglio con la maggiorazione dell' 0,4%.

Le nuove scadenze dopo la proroga

Sono interessate alla proroga al 9 luglio o al 20 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%) le seguenti categorie di soggetti:

  • Persone fisiche appartenenti a tutte le categorie
  • Società e soggetti collettivi soggetti agli studi di settore

Il ravvedimento

Anche il ravvedimento si adeguano i termini. SI potrà infatti accedere al ravvedimento sprint per versamenti dal 21 agosto 2012 al 3 settembre 2012 con maggiorazioni pari allo 0,2% in più per ogni giorno di ritardo. Di conseguenza il ravvedimento breve si sposta al 19 settembre.

Le rate dopo la proroga

Con l'entrata in vigore della proroga cambiamo anche gli adempimenti per i pagamenti rateali:

  • I non titolari di Partita IVA pagheranno le rate successive entro la fine di ogni mese
  •  i possessori di Partita IVA pagheranno entro il giorno 16 di ogni mese successivo alla prima rata potendo usufruire di un intervallo di soli 7 giorni tra la prima e la seconda scadenza.

La seconda carrellata di proroghe, attesa ed ormai un'abitudine, è andata.

 In questa serie di post che trattano dell'IMU, abbiamo più volte affrontato il tema dell'abitazione principale. Dopo aver parlato delle detrazioni e delle pertinenze, in questo breve articolo affrontiamo il tema di abitazioni principali che, anche se rappresentano un unico immobile, risultano separate in catasto.

Abitazione principale su due particelle

Può capitare che l'abitazione principale risulti al catasto suddivisa in più particelle. In questo caso, l'aliquota agevolata potrà essere applicata su una sola particella. Anche le detrazioni potranno essere usufruite per una sola particella riconducibile all'abitazione principale.

In questo caso sembra opportuno, per poter usufruire in pieno delle agevolazioni spettanti, provvedere alle opportune correzioni presso il catasto.

L'IMU va versato principalmente in due rate. La rata in acconto entro il 18 giugno calcolata sulle aliquote base ed il saldo va versato entro il 16 dicembre con le aliquote effettive che saranno deliberate dai comuni entro settembre.

Solo per la prima casa e le relative pertinenze la suddivisione delle imposte da versare può avvenire in tre rate: due rate in acconto da versare il 18 giugno ed il 16 settembre ed saldo il 16 dicembre.

Questa suddivisione non rappresenta altro che una ulteriore inutile complicazione.

Importi minimi per il versamento del'IMU

In caso di IMU complessiva nell'anno inferiore ai 12 euro il versamento non è dovuto.Negli altri casi i versamenti delle singole rate anche se inferiori ai 12 euro sono dovuti. Gli importi da versare devono essere arrotondati, per ogni rigo, all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

In fase di compilazione del modello F24 è importante prestare la massima attenzione ai codici tributo per effettuare le opportune distinzioni su abitazioni principali e altra abitazione, ed anche sulle quote da versare allo stato e quelle da versare ai comuni.

Si apre la fase cruciale dell'IMU. In attesa che l'attesa circolare fornisca i molteplici chiarimenti, si iniziano a calcolare i primi acconti IMU da versare entro il 16 giugno. La sostanziale novità dell'IMU è il ritorno alla tassazione sulle abitazioni principali e le relative pertinenze, anche se con un'aliquota agevolata.

IMU sulle abitazioni principali solo ai comuni

L'imu calcolata sulle abitazioni principali e le relative pertinenze godrà di una aliquota agevolata ed andrà interamente ai comuni. L'aliquota è fissata al 4 per mille sul valore della rendita rivalutata e moltiplicata per 160. Sull'abitazione principale sarà possibile usufruire di una detrazione di 200 €. I comuni possono deliberare, in sede di conguaglio a dicembre, un'aumento o una diminuzione fino a 0,2 punti dell'aliquota base.

Imu su solo 1 abitazione principale

Cambia il concetto di abitazione principale. Con l'IMU si considera un doppio requisito per poter accedere alla aliquota agevolata: residenza e dimora. Per ogni nucleo familiare l'aliquota agevolata potrà essere applicata solo su un solo immobile. 

Le pertinenze dell'abitazione principale

Cambia il concetto di pertinenza dell'abitazione principale: un immobile per essere considerato pertinenza dovrà essere accatastato con le seguenti categorie catastali: C/2, C/6, C/7. Per ogni categoria in precedenza citata solo un immobile potrà essere considerato pertinenza (es. 1 c/6 + 1 c/7 + 1 C/2).

Il nucleo familiare ed il concetto di dimora

Cambia anche il concetto di nucleo familiare per poter usufruire della detrazione. La sola residenza non è sufficiente a garantire l'aliquota agevolata ma è necesario che vi sia anche l'effettiva dimora. Caso pratico: due coniugi con due residenze diverse che vivono insieme potranno applicare l'aliquota agevolata solo sull'immobile in cui dimorano.

Su questo punto sono attesi chiarimenti dalla circolare.

Le detrazioni sull'abitazione principale

Per l'IMU si potrà usufruire di due detrazioni sulle abitazioni principali:

  • detrazione base
  • Maggiorazione della detrazione per i figli

Per quanto concerne la detrazione base sarà pari ad € 200,00 (rapportata al periodo se inferiore all'anno). L'importo va riferito all'unità immobiliare. Si suddivide per teste e non per quote ( es. possesso 80% e 20% detrazione sarà sempre di 100€ per coniuge)

La maggiorazione per i figli spetta nei casi in cui

  • i figli abbiano meno di 26 anni
  • abbiano residenza e dimora presso l'abitazione.

La detrazione è pari ad € 50 ed è consentita per un massimo di € 400,00. Anche in questo caso la detrazione va rapportata ai mesi di permanenza dei requisiti.

Abitazione principale e comunione dei beni

In caso di immobile acquistato in regime di comunione dei beni sarà necesario scindere l'importo ed effettuare singoli versamenti per i coniugi.

Questa prima carrellata termina qui. Nei commenti lo spazio per quesiti e spunti.