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Aggiornamento Decreto semplificazioni 2012
Il decreto semplificazioni ha introdotto la facoltà e non l'obbligo per le imprese in contabilità semplificata di derogare al principio di competenza nei casi previsti.
Con il decreto sviluppo dello scorso maggio è stata introdotta una deroga al principio di competenza per le imprese in contabilità semplifcata.
Per queste imprese infatti i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta, in deroga all'art. 109 comma 2 lett. b, sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'imposto del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore ad euro 1000.
Le imprese in contabilità semplificata
Hanno accesso al regime di contabilità sempllificata, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali a patto che i ricavi siano non superiori ad € 400.000,00 per le imprese che effettuano prestazioni di servizi o non speriori ad euro 700.000,00 per le altre attività.
Quando si deroga al principio di competenza
Il decreto sviluppo ha chiarito che le spese a cavallo di due anni possono essere interamente dedotte nell'esercizio in cui si riceve il documento probatorio (fattura) se sono rispettate le seguenti condizioni:
- contratti con corrispettivi periodici (utenze, assicurazioni, spese contabilità e compensi analoghi, contratti di assistenza e manutenzione);
- singole spese;
- base imponibile non superiore a 1000,00 euro.
Aspetti pratici della deroga alla competenza
In pratica le imprese che rispettano i requisiti per le semplificate, in caso di costi sostenuti e che rispettano le condizioni in precedenza elencate non devono calcolare i ratei e risconti. In questi casi per i servizi relativi ai mesi di dicembre e gennaio con fatturazione nel mese di gennaio, i costi andranno dedotti come se sostenuti nell'anno successivo.
Nel caso inverso, quando la fattura è anticipata, il costo andrà dedotto nell'anno di fatturazione. Tale disciplina rappresenta un obbligo.
Considerazioni
In linea con quanto previsto dallo statuto del contribuente le novità in merito alla deroga al principio di competenza sarrno applicabili ai documenti pervenuti nel 2012 .
Restano da sottolineare evenutali conseguenze da un punto di vista civilistico sulla rilevazione dei ratei al fine di individuare il reale reddito di esercizio.
Di Antonio Palmieri del05/01/2012
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Sezione: fisco -
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Con un'apposita risoluzione di fine anno, l'agenzia delle entrate è intervenuta per introdurre nuovi codici tributo da utilizzare in caso di ravvedimento operoso per le rate di avvisi bonari pagati in ritardo.
Gli avvisi bonari
Gli avvisi bonari spediti dall'agenzia delle entrate in seguito ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi, possono essere pagati rispettivamente con sanzioni ridotte al 10% o al 20%. Per gli stessi è possibile procedere con un pagamento rateale definibile con la procedura online gratuita presente sul sito dell'agenzia delle entrate.
La prima rata deve essere versata entro il trentesimo giorno dalla notifica, mentre i versamenti successivi, con cadenza trimestrale, saranno versati l'ultimo giorno del terzo mese successivo con una leggera maggiorazione a titoli di interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Il numero di rate varia in base all'importo della comunicazione:
- fino a 5.000,00 euro massimo 6 rate trimestrali
- oltre 50.000,00 fino a 20 rate trimestrali
Il ravvedimento operoso per gli avvisi bonari
In caso di pagamento tardivo di una rata, l’iscrizione a ruolo della sanzione piena (30%) e degli interessi può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso pagando entro la scadenza della rata successiva, oltre alla rata e agli interessi da dilazione, la sanzione ridotta e gli interessi per il ritardato versamento.
I codici tributo per la rata in ritardo
In base alla tipologia di avviso ricevuto e da ravvedere sono stati introdotti i seguiti codici tributo per le sanzioni e per gli interessi:
- 8929 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
- 1980 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI
- 8931 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
- 1981 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -INTERESSI
- 8932 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
- 1982 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI
- 8933 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
- 1983 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI.
L'istituto del ravvedimento si amplia e consente la regolarizzazione le piccole inadempienze che spesso sono frutto di semplici dimenticanze.
Di Antonio Palmieri del03/01/2012
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Sezione: Fisco -
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Un altro anno tra imprese e professionisti.
Un anno ricco di appuntamenti sul blog codice azienda. Un'avventura giunta ormai al termine del quarto anno.
In questo anno il blog è cresciuto, sono cresciuti i visitatori ma soprattutto è cresciuto l'interesse degli stessi ai contenuti presenti su questo sito.
Sono molti i visitatori di ritorno che utilizzano i servizi utili che questo blog riserva ad imprenditori e professionisti.
La varietà di argomenti trattata su questo blog può essere un'arma a doppio taglio, ma va bene anche così!
Resto attento alle notizie che possono interessare i liberi professionisti e gli imprenditori con un occhio sempre aperto sui nuovi strumenti offerti dalla rete che possono incrementare la produttività e i rendimenti in azienda.
Non mancherà mai uno sguardo agli svaghi, a strumenti promozionali come i gruppi di acquisto o gli outlet online per fornire ai lettori anche un'occasione di svago.
Mi piace raccontare di Google adsense e continuerò a farlo perchè al momento rappresenta un ottimo strumento di remunerazione per blogger e per piccoli e grandi siti.
Continueremo a seguire la sfida tra i social network, le nuove applicazione per i dispositivi mobili e i nuovi software...
Come sempre ascolto, mi aggiorno e scrivo. Sperando di fornire sempre contenuti per voi interessanti. The content is the king.
Buon 2012
Di Antonio Palmieri del29/12/2011
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Sezione: Personale -
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Zopa, la piattaforma di social lendindg è pronta al rilancio! Dopo le peripezie degli scorsi mesi, l'istituto ha completato l'iter per il riconoscimenti di istituto di pagamento ed è pronto a ripartire.
Su Zopa ci siamo spessi soffermati su questo blog per tracciarne i vari aspetti positivi ed ai momenti difficili che ha attraversato dopo aver dovuto sopspendere la propria attività in seguito ad una richiesta della Banca d'Italia.
L'iter di riabilitazione è stato ora completato. Zopa ripartirà con un nuovo nome: si chiamerà Smartika. Manca solo l'uffiicializzazione della ripresa delle attività, ossia il documento ufficiale che riconosce Smartika come isitituto di pagamento.
Quali vantaggi offre Smartika
Smartika, come società di social lending, consentirà il presito diretto tra persone senza l'intermediazione degli isituti di credito. Chiunque potrà investire i propri risparmi e le persone potranno richiedere prestiti senza intermediari: ciò non significa assenza di controlli che sono eseguiti dal team di Smartika.
Le nuove condizioni sia per i prestatori che per i richiedenti saranno fornite quanto prima. Restiamo in attesa e vi aggiorneremo sulla ripresa delle attività.
Di Antonio Palmieri del27/12/2011
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Sezione: social lending -
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Nel susseguirsi di manovre estive sono stati apportati sostanziali cambiamenti al regime dei minimi introdotti dalla Finanziaria del 2008. Ad una nuova aliquota del 5% sono state contrapposte una serie di barriere che precludono l'accesso al regime e la prosecuzione dello stesso per molti soggetti che saranno costretti ad accedere ad un nuovo regime degli ex-minimi o ai regimi ordinari.
Novità per il regime dei nuovi minimi
Alle condizioni previste dalla vecchia finanziaria se ne aggiugono altri:
- periodo temporale limitato a cinque anni (o fino al compimento del 35° anno peri giovani),
- aliquota Irpef sostitutiva ridotta al 5%, i contribuenti-persone fisiche senza applicazione delle ritenute di acconto sulle fatture emesse
- l'attività non deve rappresentare prosecuzione di attività precedentemente svolta
Lavoratori ex dipendenti e in mobilità
Prorpio sull'ultimo punto è necessario precisare che il regime dei "super-minimi" si applica anche ai lavoratori in mobilità o ai lavoratori che dimostrano di aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.
Nuovo regime di vantaggio
Coloro che fuoriescono dal regime dei minimi (percentuale stimata il 96% degli ex minimi) avranno accesso ad un regime agevolato definito degli ex minimi (prevede IVA e studi di settore) al quale potranno accedere anche le nuove partite iva che hanno i requisiti per i minimi del 2008 ma non i nuovi requisiti introdotti nel 2011
Di Antonio Palmieri del23/12/2011
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Sezione: fisco -
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Nel percorso intrapreso con codice adsense abbiamo sempre sottolineato che l'intento di google è quello di fare in modo che i clic sulle inserzioni pubblicitarie creino valore per gli inserzionisti (in termini di visite interessate), per i publisher e per lo stesso google (in termini di guadagno).
Google adsense e la sfida del mobile
Il team di adsense è alla costante ricerca di soluzioni innovative per massimizzare i clic che creano valore e sta lavorando per migliorare i rendimenti di adsense sui nuovi ambienti di visualizzazione dei contenuti quali ad esempio i tablet e gli smartphone.
Proprio per questo motivo Adsense ha introdotto una funzione automatica di adattamento del font degli annunci pubblicitari.
Adsense ha necessità di monetizzare la impression da dispositivi mobili e deve fare in modo che gli annunci pubblicitari  presenti su siti non ottimizzati per questi dispositivi garantiscano maggiori ritorni in termini di clic.
Discorso a parte meritano le applicazioni sviluppate per dispositivi mobili per le quali google utilizza Admob del quale parleremo prossimamente.
Le nuove impostazioni sui font di adsense
Per non creare disagi agli inserzionisti che hanno personalizzato lo stile e la dimensione dei font per particolari esigenze di layout, la nuova modifica riguarda le unità pubblicitarie impostate con:
- Famiglia di caratteri predefiniti di AdSense
- Dimensione carattere predefinita di AdSense
Per chi volesse provare le nuove impostazioni è necessario precisare che il tipo di carattere può essere modificato selezionando le unità pubblicitarie nella scheda i miei annunci del proprio account adsense.
Se si vogliono impostare le nuove preferenze per le prossime unità pubblicitarie (a livello di account) è possibile andare in Impostazioni account presente nella scheda Home e modificate la sezione Preferenze visualizzazione annunci predefinite.
Di Antonio Palmieri del21/12/2011
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Sezione: Guadagnare online -
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Con la Manovra Monti diventano  più serrati i controlli per i contribuenti italiani. Quasi in silenzio è passato l'abolizione del segreto bancario: dal prossimo gennaio tutti gli intermediari finanziari dovranno trasmettere obbligatoriamente i dati dei conti corrente direttamente all'agenzia delle entrate che potranno scansionarli per ricostruire eventuali operazioni sospette dei contribuenti.
Cosa cambia con l'abolizione del segreto bancario
Il segreto bancario era rappresentato dalla comunicazione non automatica dei dati dei conti corrente all'amministrazione finanziaria. I dati venivano trasmessi solo in caso di accertamento e di particolari richieste da parte dell'Amministrazione.Â
Con la Manovra Monti il cambiamento è sostanziale: tutti i dati relativi ad investimenti mobiliari e conti corrente saranno trasmessi automaticamente dagli intermediari finanziari all'Amministrazione.
Diventano in pratica serrati i controlli e più facilmente ricollegabili i dati dei conti corrente.
Molte più informazioni per i valori mobiliari
All'amministrazione finanziaria arriveranno:
- dati di conti corrente
- dati di polizze o altri investimenti presso compagnie assicurative
- dati relativi ad investimenti in titoli
Ricostruire le situazioni finanziarie dei soggetti diventa molto più agevole per le amministrazioni che rafforzano le loro posizioni sfruttando anche strumenti collegati frutto della crisi:
- Il nuovo redditometro che consente di ricostruire la capacità di spesa del soggetto
- Il nuovo spesometro che prevede l'obbligo di comunicare all'amministrazione tutte le operazioni superiori ad € 3000,00 oltre l'IVA.
Doveroso ricordare che in caso di controllo dovrà essere il contribuente a provare i propri movimenti quindi diventa necesasrio un'attenta contabilità familiare conservando tutti i documenti relativi ad operazioni finanziarie.
I nuovi strumenti, aggressivi ma necessari, sono la conseguenza di anni di politica fiscale che ha trascurato eccessivamente le ricchezze finanziare a discapito dell'economia reale. In passato, in una fase economica meno turbolenta, un maggior controllo sulle ricchezze finanziare, avrebbe avuto ripercussioni positive in tema di economia reale e di lavoro consentendo una equa distribuzione tra redditi da lavoro e da capitale.
Ora, in piena crisi, i maggiori controlli finanziari avranno ripercussioni solamente negative che non saranno bilanciate da politiche fiscali volte a ridurre la tassazione sui lavoratori (autonomi o dipendenti).
Gli sbagli si pagano. Almeno li pagano i cittadini. Non i politici.Â
Di Antonio Palmieri del20/12/2011
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Sezione: Fisco -
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La raffica di aumenti previsti per il 2012 non si ferma. Dopo le varie manovre che si sono suseguite in questo caldo secondo semestre del 2011, il Ministero delle economia e delle finanze ha decretato l'aumento del tasso relativo agli interesse legali a partire dal 1 gennaio 2012 sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Il tasso è passato dall'1,5% al 2,5% ed avrà riflessi in termini finanziari che in materia fiscale.
Ravvedimento operoso più caro nel 2012
Per le violazioni commesse a partire dal 2012 diventerà più oneroso il calcolo degli interessi derivanti dalla regolarizzazione spontanea di inadempimenti tributari tramite ravvedimento operoso. Per le violazioni commesse nel 2011 e regolarizzate nel 2012 sarà necessario uno scorporo delle somme da versare a titolo di interesse calcolando il vecchio taso per i giorni del 2011 e applicando il nuovo tasso per i giorni del 2012.
Di Antonio Palmieri del17/12/2011
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Sezione: fisco -
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La manovra Monti ha ridotto a 1.000,00 euro il limite alla circolazione ed utilizzo di denaro contante, assegni trasferibili e libretti al portatore.
I nuovi limiti sono entrati in vigore dal 6/12/2011. Le soglie sono state ulteriormente ridotte rispetto al 2008 quando la soglia critica era indviduata ad € 12.500,00.
Il denaro contante
Lo scambio di cifre pari o superiori a mille euro dovrà avvenire per il tramite di intermediari finanziari abilitati. Le problematiche sorgono in merito alla frammentazione di importi che appaiono riconducibili ad un'unica operazione: in questi casi è previsto che qualora il frazionamento sia previsto da prassi commerciali (vendita a rate) è consentito. Ovviamente, eventuali spostamenti di denaro in contanti potranno essere effettuati presso gli intermediari abilitati che identificano le parti e comunicano i dati all'anagrafe dei rapporti tributari.
Il prelievo di contante
Il prelievo di contante, anche per importi superiori, qualora sia necessario, non è una violazione della norma e non è un'operazione soggetta a segnalazione.
Gli assegni
Gli assegni trasferibili, rilasciati versando un'imposta di bollo pari ad € 1,50 per ogni ticket, non potranno superare il nuovo limite di € 1000,00. Resteranno possibili gli assegni di importi superiori ad € 1000,00 contenenti la clausola non trasferibile.
Per gli assegni intestati al traente è importante ricordare che gli stessi possono essere utilizzati solo per essere girati per l'incasso.
Sanzioni e periodo transitorio
Le sanzioni partono da € 3000,00 (minimo) ed aumentano in percentuale agli importi violati:
- sanzione dall' 1% al 40% dell'importo trasferito per cifre che vanno da 1.000,00 fino a 50.000,00 euro con un minimo di tremila
- sanzione dall' 5% al 40% dell'importo trasferito per cifre che vanno da 1.000,00 fino a 50.000,00 euro con un minimo di tremila
Eccezione è rappresentata dall'oblazione che prevede una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo se previsto o il doppio del minimo della sanzione. Il ricorso all'oblazione è previsto solo per cifre inferiori ad € 250.000,00 ed è esercitabile una sola volta nell'anno. L'istituto dell'oblazione non si applica ai professionisti con obbligo di segnalazione.
Il periodo transitorio, in cui non saranno applicate sanzioni, scadrà il prossimo 31/01/2012.
I libretti al portatore
I libretti al non possono avere un saldo pari o superiore ai mille euro. Essi dovranno essere adeguati ai nuovi limiti entro il 31/127/2011. Le sanzioni in questo caso sono più elevate:
- dal 20% al 40% dell'importo se inferiori ad € 50.000,00 con sanzione minima di € 3.000,00
- dal 30% al 60% dell'importo se superiori ad € 50.000,00 con sanzione minima di € 3.000,00
Le nuove soglie, già in vigore, dovranno garantire un maggiore controllo e perseguire finalità anti evasione. Sarà sufficiente?
Eccezioni
Update: con il decreto semplificazioni sono state introdotte alcune eccezioni in materia di circolazione di denaro contante
Di Antonio Palmieri del16/12/2011
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Sezione: Fisco -
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Update: Aggiornati minimali contributivi 2013
Aggiornati i minimali INPS per le aziende con dipendenti per il 2013.
Minimali INPS aziende con dipendenti 2012
Tempi di aumenti su tutti i fronti. Non per le aziende con dipendenti, ma l'INPS, con una circolare di fine anno ha colto l'occasione per diffondere le aliquote eventualmente aggiornate per i vari settori di aziende con dipendenti.
Qui di seguito si riportano le principali tipologie:
Di Antonio Palmieri del15/12/2011
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Sezione: Lavoro -
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