Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
La PEC rappresenterà in futuro il canale ordinario di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini ma anche lo strumento per lo scambio di corrispondenza commerciale.
Entro la fine di giugno tutti i possessori di partita IVA dovranno comunicare al registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata.

Un sito web con tutti gli indirizzi PEC
Lo scopo della pubblica amministrazione è quello di formare un registro delle caselle di posta certificata (domicilio elettronico) elettronici di tutti i contribuenti. L'INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) dovrà consentire a chiunque di reperire i recapiti telematici di professionisti ed imprese. I dati necessari per la composizione del registro saranno reperiti dal registro delle imprese (per ditte individuali e società) e presso gli ordini professionali per i liberi professionisti.
Con un apposito decreto datato marzo 2013 a partire dal 10 maggio 2013 doveva essere disponibile il nuovo sito di pubblica consultazione. Trascorsi alcuni giorni dalla scadenza ancora non è noto l'indirizzo al quale accedere per la consultazione delle PEC di imprese e professionisti.
Per la completezza dei dati relativi alle PEC delle imprese individuali sarà comunque necessario attendere la fine di giugno, termine ultimo per l'attivazione delle caselle PEC.
L'elenco sarà suddiviso in due parti scindendo le imprese dai professionisti.
Come comunicare l'indirizzo PEC al registro delle imprese
La procedura di comunicazione della posta elettronica certificata al registro delle imprese può essere sintetizzata in due passaggi:
- Attivazione della casella di posta elettronica certificata. Occhio alle offerte: molti certificatori offrono la casella di posta elettronica certificata gratuitamente per il primo anno!
- Comunicazione dell'indirizzo al registro delle imprese.
Per il completamento della procedura di comunicazione al registro delle imprese è necessario essere in possesso della firma digitale. Coloro che ancora non sono dotati di firma digitale dovranno rivolgersi ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati al registro delle imprese.
Non valida la PEC gratuita @postacertificata.gov.it
Alcuni certificatori offrono la PEC gratuita solo per il primo anno. Per gli anni successivi la PEC sarà a pagamento! Queste caselle sono idonee per essere comunicate al registro delle imprese.Â
Bisogna fare attenzione alla casella di posta certificata offerta gratuitamente ai cittadini dal governo!
La CEC-PAC, la pubblicizzata e sbandierata PEC gratuita al cittadino, creata per agevolare la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, non è idonea per essere comunicata al registro delle imprese! Questa tipologia di casella di posta elettronica è idonea esclusivamente solo per le comunicazioni con la pubblica amministrazione dal privato cittadino!
Il cittadino, in quanto titolare di impresa, non può utilizzare la PEC personale e dovrà dotarsi quindi di una PEC aziendale (a pagamento) da comunicare al registro delle imprese. Inutile ridondanza!
La CEC-PAC resta un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e cittadino: per nessuna ulteriore comunicazione è possibile utilizzare questa casella di posta elettronica certificata. Per questi motivi la CEC-PAC non può essere iscritta nel Registro Imprese.
Di Antonio Palmieri del15/05/2013
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L'etichetta di efficienza energetica su lavatrici e frigoriferi la conosciamo ormai tutti. Quelle barre colorate con una lettera che ci dicono quanta corrente consuma l'apparecchio in questione e ci guidano, o almeno dovrebbero guidarci, nella scelta del migliore, di quello che anche magari a fronte di un prezzo di una settantina di euro superiore, ce ne farà risparmiare centinaia di corrente negli mesi a venire.

L'etichetta ormai sta diventando obbligatoria anche per gli edifici, grazie alla norma europea divenuta legge in Italia e lentamente adottata dalle regioni, che implica di assegnare una determinata classe energetica agli edifici. Questa certificazione è indispensabile non solo per chi vuole vendere un immobile ma anche per chi volesse accedere a determinate detrazioni.
Negli ambiziosi obiettivi ecologici ed economici di una Europa sostenibile in cui si tiene conto di quanto consumano elettrodomestici e riscaldamenti delle case, ci siamo dimenticati una cosa molto importante: l'elettronica. Se avere elettrodomestici e sistemi di riscaldamento e refrigerazione che consumano poco è un beneficio importante per i privati lo è ancora di più per le aziende, ma le maggior parte delle imprese non hanno lavatrici e lavastoviglie ma tutte hanno computer, stampanti, fotocopiatrici, smartphone.
Quanto consuma il nostro pc?
Quanta energia spreca e a quante tonnellate di CO2 corrisponde il trasformatore del nostro portatile?
E che impatto ambientale hanno tutti i computer della nostra azienda?
Nell'Europa che si propone di ridurre le emissioni del 20% entro il 2020, questo l'obiettivo previsto dal pacchetto 20-20-20, i trasformatori elettrici consumano la bellezza di80 TWh (terawattora) di energia elettrica, equivalenti ad emissioni di 34 milioni di tonnellate di CO2! Se continuiamo su questa strada, troveremo un enorme intoppo nel cammino per ridurre le emissioni, dato che per la fatidica data del 2020 i trasformatori di pc, portatili ed altro, ci porteranno consumare 92 TWh e ad emettere 39 Mt.
Per questo motivo appare impellente dotarsi di una regolamentazione applicata nei tempi più brevi possibili per avere dispositivi elettronici che consumino almeno il 20% meno e dotarli di una etichetta di efficienza energetica che guidi il consumatore a scegliere cercando il prodotto con il migliore impatto ambientale, non solo dal punto di vista dell'energia consumata ma anche per quanto riguarda componenti e materiali tossici e la riciclabilità dei componenti.
Il risparmio sarebbe enorme, calcolando che la nostra economia si basa ormai sempre di più su internet e lo scambio di dati online: molte Istituzioni ed Imprese già vantano di aver abolito la carta e quindi contribuito a salvare il pianeta, ma dove risiedono tutti questi dati, queste lettere non inviate fisicamente, questi documenti mai stampati, se non in hard disk fisici in data center in cui centinaia di computer sono perennemente in attività consumando quantità di energia che dovremmo fare in modo di risparmiare?
Ecco la prossima sfida: anche il pc, il tablet o lo smartphone devono diventare sostenibili prima possibile.
Di Luca Valente del26/03/2013
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La legge di stabilità per l'anno 2013 riscritto le norme sulla Fatturazione delle operazioni, adeguando la disciplina nazionale alla normativa comunitaria l’art. 21, D.P.R. n. 633/72. Le novità sulla fatturazione riguardano gli elementi essenziali ed i particolar modo la numerazione delle fatture.

Gli elementi essenziali della fattura
Le novità contenute nella direttiva comunitaria riscrivono completamente il comma 2, art. 21, D.P.R. 633/1972. Gli elementi essenziali sono:
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco; (approfondimento in seguito)
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93;
- annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. In base al comma 335 le nuove disposizioni vanno applicate alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2013.
La numerazione univoca delle fatture
Le nuove disposizioni in tema di fatturazione modificano in particolar modo il concetto di numerazione delle fatture emesse al fine di consentire una identificazione univoca di ogni singola fattura. Due fatture non potranno più avere lo stesso numero anche se emesse in anni differenti.
Mentre la vecchia normativa in vigore fino al 31/12/2012 prevedeva una numerazione suddivisa per anno solare, con le nuove disposizioni recepite dalla disciplina comunitaria diventa necessario identificare univocamente ogni singola fattura.
La nuova normativa crea un briciolo di confusione non necessaria per le imprese che dovranno adeguare i propri software alle nuove direttive operando in due modi alternativi:
- Sposare il concetto di numerazione univoca e numerare dal 2013 le fatture senza prevedere nessun azzeramento nel tempo
- Integrare il numero della fattura con l'indicazione dell'anno (1/2013)
La numerazione univoca potrà essere utilizzata proseguendo con la numerazione del 2012 o azzerandola (un'ultima volta) a partire dal 2013.
Le stesse disposizioni dovranno essere utilizzate dalle imprese che utilizzano i registri sezionali. L'agenzia delle entrate è intervenuta con una risoluzione per chiarire i dubbi di imprese e professionisti sulla nuova numerazione delle fatture ed il concetto di identificazione univoca del documento. Di seguito la risoluzione.
Norme da seguire anche in fase di registrazione delle fatture
Le nuove disposizioni in tema di numerazione delle fatture incidono anche nelle prassi degli studi professionali e centri di elaborazione dati. Le numerazioni dovranno essere rispettate in fase di registrazione e soprattutto i nuovi numeri dovranno essere riportati sui registri IVA.
Le nuove norme saranno davvero utili per contrastare il fenomeno della falsa fatturazione o rappresenteranno semplicemente un ulteriore flagello su imprese e professionisti?
Di Antonio Palmieri del12/01/2013
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Con il decreto Crescita è stato esteso anche alle imprese individuali l'obbligo di una casella di posta elettronica certificata da comunicare al registro delle imprese in fase di iscrizione.

La PEC nel decreto crescita
Lo stesso decreto prevedeva la necessità di attivare una casella di posta elettronica certificate anche per tutte le aziende attive alla data di entrata in vigore del decreto entro la fine del 2013. Così, come per tutte le società, anche per le imprese individuali diventava obbligatorio l'indicazione in visura di un domicilio certificato elettronico per le comunicazioni, per agevolare lo scambio di comunicazioni ufficiali parificate alle raccomandate postali.
La PEC dopo il maxi emendamento
Con il maxi emendamento al decreto crescita 2.0, già approvato al Senato, il termine obbligatorio per la creazione di una casella di posta elettronica certificata per tutte le imprese individuali entrerà in vigore dal prossimo 30/06/2013 (il decreto crescita è in fase di conversione in questa nuova fase di crisi di governo). Anticipato di 6 mesi il termine originario, proroghe permettendo.
Per le imprese che, non si adegueranno sono previste sanzioni che vanno da 103 euro a 1.032 euro, ridotte ad un terzo per le imprese che si adeguano entro 30 giorni dalla scadenza. Per le imprese di nuova costituzione, la Camera di Commercio provvederà a sospendere per tre mesi il completamento della pratica in attesa della comunicazione della Pec dell'impresa individuale.
Un nuovo passo verso l'INI PEC
Con l'introduzione della Pec anche per le imprese individuali si amplia il discorso di creazione di un indice unico delle PEC denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti presso il Ministero per lo Sviluppo economico che consentirà alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori di pubblici sevizi e a tutti i cittadini tramite il sito WEB, senza necessità di autenticazione di accedere alle caselle di posta elettronica certificate di tutte le imprese italiane.
Di Antonio Palmieri del09/01/2013
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Il decreto Liberalizzazioni ha rivisto le norme applicabili ai contratti aventi ad oggetto i prodotti alimentari cercando di stabilire norme più eque e meno discriminatorie. Nonostante le molte questioni ancora aperte ed un decreto attuativo in allegato al presente articolo non esente da dubbi, parte le nuova disciplina. Di seguito i punti salienti.

Contratto scritto per i prodotti alimentari
Le nuove disposizioni dell'articolo 62 del decreto liberalizzazioni parlano chiaramente di contratto avente forma scritta per le cessioni di prodotti del settore agro alimentare (ad eccezione dei contratti stipulati con i consumatori finali). Il contratto prevede una serie di elementi essenziali imprescindibili che sono:
- durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto;
- modalità di consegna;
- modalità di pagamento
La mancata stipula del contratto o la carenza di elementi essenziali è punti con la sanzione da 516 euro a 20.000 euro, per entrambe le parti inadempienti.
Con il contratto scritto si mira ed eliminare le asimmetrie presenti sul mercato agricolo vietando:
- di imporre condizioni di acquisto e o di vendita ingiustificatamente gravose;
- di applicare condizioni diverse per prestazioni simili;
- di vincolare le compravendite a fatti o atti che non sono connessi con l'operazione;
- di adottare condotte commerciali sleali.
Particolari disposizione sono previste per le operazioni di vendita istantanee o di tentata vendita che devono riportare la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27” sul documento attestante l'operazione (sia fattura accompagnatoria, documento di trasporto o altro documento).
In caso di forma semplificata con fattura parlante sarà possibile integrare la fattura con le disposizione previste dalla nuova normativa ed il richiamo della precedente dicitura.
In caso di trattative,scambi di comunicazioni commerciali, ordini di acquisto o contratti quadro sarà possibile includere gli elementi in precedenza indicati per assolvere quanto previsto dalla nuova normativa
I pagamenti nel settore agro alimentare
La novità più rilevante riguarda proprio le nuove modalità di pagamento previste nel decreto liberalizzazioni che prevede per le forniture dei prodotti alimentari termini certi per i pagamenti con applicazione automatica degli interessi di mora in caso di ritardati pagamenti a facoltà del creditore. Il tasso, attualmente pari al 10% è calcolato sommando il tasso base BCE attualmente pari al 1%, la maggiorazione prevista dal D.lgs 231/2002 pari al 7% ed una maggiorazione del 2%.
Il termine di pagamento non è omogeneo per tutte le tipologie di prodotti alimentari ed in particolare:
- per i prodotti deteriorabili (latte e prodotti con data di scadenza inferiore a 60 gg) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (spesso si arriva a sessanta giorni dalla cessione);
- per i prodotti deteriorabili entro 60 giorni dal ricevimento della fattura (fino a 90 gg).
In caso di mancata certezza sul ricevimento della fattura i termini per il pagamento fanno riferimento alla data di consegna dei prodotti.
Di Antonio Palmieri del23/10/2012
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Il Decreto Legge denominato Crescita 2.0, pubblicato in gazzetta Ufficiale il 19 ottobre del 2012, introduce l'obbligo di PEC per tutte le imprese titolari di Partita IVA.

L'utilizzo della posta elettronica certificata è considerata come uno strumento in grado di ridurre i costi per la pubblica amministrazione. Negli ultimi anni si sono susseguite una serie di provvedimenti che hanno favorito, ed a tratti obbligato, l'introduzione della PEC nella vita d'azienda.
La pec anche per le ditte individuali
Dopo le aziende organizzate in società anche le imprese individuali dovranno registrare un indirizzo di posta elettronica certificata. L'articolo 5 del decreto prevede che le imprese di nuova costituzione dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al registro delle imprese in fase di iscrizione.
Le imprese già attive avranno tempo fino al 31 dicembre 2013 per comunicare la PEC al registro delle imprese. Il governo ha puntato decisamente sulla PEC per snellire gli iter burocratici, ridurre i costi di gestione e di notifica e di stimolare gli imprenditori per un maggior utilizzo degli strumenti offerti dalla rete Internet.
Indice Nazionale delle PEC
Nello stesso decreto è previsto l'istituzione del nuovo Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti presso il Ministero dello sviluppo economico. Tale elenco sarà di pubblica consultazione ed agevolerà la presentazione di istanze, lo scambio di informazioni e documenti. Un archivio unico che raccoglierà anche gli indirizzi PEC dei liberi professionisti tenuti presso gli ordini ed i collegi professionali.
Di Antonio Palmieri del22/10/2012
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Si spostano in avanti i termini per le comunicazioni degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Il decreto sulle semplificazioni, all' articolo 37 che rimanda al 30 giugno 2012 il termine per comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle imprese, qualora non si fosse ancora provveduto.
La PEC al registro delle imprese
L'articolo dedicato su Codice Azienda spiega passo passo la procedura per la comunicazione telematica della PEC al registro delle imprese
In questa sede è necessario solo ricordare alcune cose: l'indirizzo PEC comunicato al registro delle imprese, va bene anche quello del professionista di fiducia, vale come domicilio telematico, sarà pubblicato sul sito del registro delle imprese e potrà essere utilizzato dagli enti pubblici per la notifica degli atti e potrà essere consultato come spiegato nel post dedicato.
Di Antonio Palmieri del10/02/2012
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 La posta elettronica certificata dovrà sostituire le classiche raccomandate cartacee. Imprese ed enti si sono adeguate.
In particolare le imprese organizzate in forma societaria (di persone o di capitali) hanno dovuto comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese affinchè lo rendesse pubblico ed utile per le comunicazioni elettroniche alle quali attribuire un valore: una raccomandata a tutti gli effetti.
Come trovare le PEC sul registro delle imprese
Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono stati pubblicati sul sito del registro delle imprese e resi disponibili per le consultazioni. La procedura è semplice:
- Â Accedere al sito del registro imprese
- Inserire i dati nel form presente sulla home page
- Effettuare la ricerca
- Cliccare su verifica se è stato inserito l'indirizzo di posta certificata
- Inserire il codice di controllo
In seguito sarà pubblicato, se presente, l'indirizzo di posta elettronica certificato della società
Gli indirizzi degli enti pubblici
Anche gli indirizzi di posta certificata degli enti sono raccolti e pubblicati sl sito internet. In questo caso alcuni enti non hanno ancora comunicato (o attivato) un proprio servizio di posta elettronica certificata. Per ricercare e consultare gli indirizzi basterà accedere al sito delle pubbliche amministrazioni.
Di Antonio Palmieri del07/01/2012
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Si arricchisce l'area servizi del blog Codice Azienda. L'ultima applicazione per i visitatori di questo blog consente il calcolo del prezzo di vendita aggiungendo al costo di acquisto:
- una percentuale di ricarico;
- un margine commerciale.
La differenza tra ricarico e margine commerciale
Resta da precisare che i termini in precedenza citati non sono sinonimi.
In termini assoluti ricarico e margine commerciale sono entrambi determinati dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.
In termini percentuali la situazione cambia in quanto le percentuali di ricarico e di margine commerciale sono calcolate in modo differente. In particolare:
- il coefficiente di ricarico è dato: (prezzo di vendita-prezzo di acquisto)/prezzo di acquisto;
- il margine commerciale è dato: (prezzo di vendita-prezzo di acquisto)/prezzo di vendita.
Si può facilmente intuire che il coefficiente di ricarico è sempre maggiore rispetto al margine commerciale.
Calcolo dei coefficienti
L'applicazione consentirà inoltre il calcolo dei coefficienti di ricarico e il margine commerciale conoscendo i prezzi di vendita e di acquisto.
Di Antonio Palmieri del27/11/2011
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Non c'è adempimento senza proroga!
E cosi anche la comunicazione della posta elettronica certificata al registro dell'imprese potrà avvenire fino a dicembre.
Scadenza prorogata
Con una circolare il Ministero dello sviluppo economico ha decretato la proroga al 31 dicembre 2012 dell'adempimento.
L'obbligo di comunicazione della PEC è stato previsto nel novembre del 2008 concedendo circa tre anni di tempo alle aziende per adeguarsi.
La calca degli ultimi giorni ha però mandato in tilt gli organismi di certificazione che si sono visti arrivare migliaia di richieste di PEC in prossimità della scadenza.
Di Antonio Palmieri del26/11/2011
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