Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Sul lavoro occasionale accessorio abbiamo dedicato un post alcuni giorni fa: in quell'occasione ci siamo soffermati sui chiarimenti offerti dall'inps in merito alla nuova disciplina del lavoro accessorio in seguito alla riforma Fornero.
Come già accennato, la riforma Fornero ha cercato di riordinare la disciplina che si era aggrovigliata in una serie di vincoli ed eccezioni che ne scoraggiavano l'utilizzo o che facilmente sfociavano nell'abuso: uno strumento che doveva semplificare e disciplinare piccole prestazioni difficilmente riconducibili in altre tipologie contrattuali, era diventato confusionario e complesso.

Cosa fare prima dell'inizio di una prestazione occasionale accessoria?
Su questo punto è intervenuta l'INAIL che svolge ancora un ruolo determinante in materia. Come per la previgente disciplina, anche in seguito alle modifiche apportate al lavoro occasionale accessorio dalla riforma Fornero, resta in vigore l'obbligo di comunicazione preventiva. L'INAIL richiede le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del committente
- la tipologia di committente
- il codice fiscale
- dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore
- luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione
- tipologia dell’attività (codice lavorazione).
Al committente permane l'obbligo di comunicare all’Inail le variazioni intervenute durante lo svolgimento della prestazione e gli annullamenti della dichiarazione.
Le modalità di comunicazione all'INAIL dei dati sono differenti a seconda del canale di distribuzione dei buoni lavoro (troppo facile altrimenti!):
- direttamente all’Inail – al fax gratuito 800.657657, il contact center integrato Inps/Inail (al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06 164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante) il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’ – per i voucher cartacei emessi dalle sedi dell’Inps;
- direttamente all’Inps – con invio in tempo reale all’Inail cui la comunicazione è destinata, tramite il sito istituzionale www.inps.it, il contact center integrato INPS/INAIL e le sedi INPS – per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle Banche Popolari e per i voucher gestiti con procedura telematica dal sito Inps.
Gli istituti si stanno mobilitando per la semplificazione di questi adempimenti agevolando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
Qui di seguito gli ulteriori i chiarimenti dell'INAIL
Per completezza di informazione in materia di lavoro occasionale accessorio, così come modificato dalla Riforma Fornero, si pubblica in allegato anche la circolare n. 4 del 2013 con cui il ministero del lavoro ha fornito ai propri ispettori i chiarimenti sui nuovi aspetti del lavoro occasionale di tipo accessorio.
Di Antonio Palmieri del13/05/2013
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Sezione: Lavoro -
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Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato in una circolare un vademecum sulla riforma Fornero rivolto agli ispettori e a tutti coloro che operano sul mercato del lavoro per chiarire alcuni punti della riforma.

- Molti i punti trattati dalla riforma con particolare riferimento a:
- lavoro a tempo determinato
- Collaborazioni a progetto
Il contratto a tempo determinato
Il vademecum si sofferma sul nuovo contratto a tempo determinato acausale per il quale si ribadisce che:
- non può avere durata superiore ai 12 mesi;
- se sottoscritto per un periodo inferiore non può essere riproposto per il raggiungimento dei 12 mesi per lo stesso lavoratore;
- è consentita la proroga di fatto usufruendo dei periodi cuscinetto di 30 giorni (per contratti inferiori ai 6 mesi) e di 50 giorni (per i contratti superiori ai 6 mesi) raggiungendo quindi una durata massima di 12 mesi e 50 giorni;
- il rispetto degli intervalli di 60/90 giorni vale per ogni contratto a tempo determinato (anche per sostituzione);
- la trasformazioni in contratto a tempo indeterminato non opera per il superamento dei 36 mesi in caso di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato;
- il contratto intermittente non è utilizzabile per aggirare gli intervalli temporali di 60/90 giorni
Apprendistato
Il vademecum si sofferma sull'apprendistato e sulla mancanza del libretto formativo dell'apprendista che può essere sostituito con l'annotazione su un registro del datore di lavoro. Le sanzioni connesse a violazioni sulla presenza del tutor sono solo di natura amministrativa e non hanno effetti automatici sul rapporto di apprendistato
Le collaborazioni a progetto
Ulteriori chiarimenti arrivano in tema di collaborazioni a progetto per le quali si ribadisce la fondamentale importanza di uno specifico progetto collegato ad un risultato finale valutabile oggettivamente. Il progetto deve essere gestito autonomamente dal collaboratore ed il compenso deve essere erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale e congruo rispetto al contratto collettivo di riferimento.
Qui di seguito il vademecum sulla riforma Fornero con gli altri punti affrontati:
Di Antonio Palmieri del08/05/2013
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In merito alla nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è intervenuta l'INPS che con la circ. 29.3.2013 n. 49, ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina in riferimento ai buoni lavoro (o voucher) acquistati dal 18.7.2012, data di entrata in vigore della riforma Fornero.

Il lavoro occasionale accessorio è stato è inteso come l'insieme di quelle attività meramente occasionali che non danno luogo a compensi superiori ad € 5000,00 con riferimento alla totalità di committenti.
Nessuna limitazione soggettiva
Prima della riforma l'applicazione del lavoro occasionale accessorio era diventato un percorso ad ostacoli tra soggetti che avevano accesso ed altri che dovevano essere esclusi con margini non sempre netti ed evidenti.
L'INPS si sofferma sul nuovo ambito di applicazione del lavoro accessorio che ora non prevede limiti di carattere soggettivo, né oggettivo (con l'eccezione del settore agricolo), ma esclusivamente a limiti di carattere economico.
Le caratteristiche dei nuovi buoni lavoro
In merito alle caratteristiche dei nuovi buoni lavoro l'INPS precisa quanto già affermato dal Ministero del lavoro. Essi devono intendersi:
- orari
- numerati progressivamente
- datati
Si resta in attesa della definizione di nuove modalità di effettuazione della comunicazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei, per le quali saranno diramate successive istruzioni.
I Prestatori di lavoro accessorio
Il lavoro accessorio può ora essere utilizzato per ogni tipo di attività e con qualsiasi soggetto. L'INPS però precisa che:
- l'impiego di studenti non universitari, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito solo il sabato e la domenica e durante le vacanze (natalizie, pasquali, estive);
- i pensionati che possono accedere al lavoro accessorio devono essere titolari di trattamenti pensionistici che consentono lo svolgimento di un'attività lavorativa (sono da escludere i titolari di trattamento di inabilità);
- il DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) ha reintrodotto, per l'anno 2013, la possibilità di impiegare nel lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000,00 euro di corrispettivo per anno solare;
- è prevista l'inclusione del reddito da lavoro accessorio nella determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
- in caso di utilizzo di lavoratori del pubblico impiego, è necessaria la richiesta di autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di "tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso".
I Committenti di lavoro accessorio
In merito ai committenti la circolare definisce
- imprenditori commerciali a cui possono essere ricondotti soggetti (persona fisica e giuridica) che operi su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi;
- per committenti professionisti si intendono i titolari di reddito da lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, siano essi iscritti agli Ordini professionali, anche se assicurati presso una Cassa diversa da quella del settore specifico dell'Ordine, ovvero titolari di partita IVA non iscritti alle Casse, ma alla Gestione separata INPS ex L. 335/95;
- le imprese familiari rientrano nel regime previsto per "imprenditori commerciali" e "professionisti"
- ai committenti pubblici è richiesto, oltre al rispetto del limite economico fissato in generale, anche l'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Alcune condizioni specifiche sono riservate al settore agricolo, si distingue tra:
- le aziende con volume d'affari superiore a 7.000,00 euro, per le quali il ricorso al lavoro accessorio è consentito soltanto per le attività agricole (principali e connesse) stagionali ed esclusivamente tramite l'utilizzo di pensionati e giovani studenti con meno di 25 anni (oltre ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito, abilitati ad operare, per il 2013, entro il limite di 3.000 euro, in qualunque settore);
- i produttori agricoli con volume d'affari inferiore, i quali possono, invece, utilizzare il sistema dei buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche non stagionale, con qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
I nuovi limiti economici per il lavoro occasionale accessorio
Ai fini del legittimo utilizzo delle prestazioni lavorative accessorie, è previsto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:
- nella generalità dei casi (ivi compreso l'impiego nel settore agricolo), a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 6.666,00 euro lordi;
- in caso di committenti imprenditori commerciali o professionisti, anche all'ulteriore limite di 2.000,00 euro, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 2.666,00 lordi;
- per i prestatori percettori di prestazioni integrative del sala rio o di sostegno al reddito, il limite è fissato a 3.000,00 euro per anno solare da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4.000,00 euro lordi.
Proprio in merito ai limiti economici l'INPS annuncia nuove procedure per il controllo del superamento dei limiti che con la nuova disciplina sono molto più stringenti.
Qui di seguito la corposa circolare INPS con le nuove disposizioni in merito al lavoro occasionale di tipo accessorio.
Di Antonio Palmieri del06/05/2013
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Il Ministro Fornero ha firmato un decreto per identificare i lavoratori svantaggiati, in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.

Con il termine lavoratori svantaggiati si identifica una specifica categoria di lavoratori per i quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che ordinariamente sono necessarie per poter instaurare tali rapporti di lavoro.
In tre punti i lavoratori svantaggiati
Il decreto del 20 marzo del ministro Fornero stabilisce che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati coloro che:
- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;
- sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.
In allegato il decreto del ministro Fornero sui lavoratori svantaggiati.
Di Antonio Palmieri del03/04/2013
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Con la riforma Fornero è stato introdotto un contributo di licenziamento che i datori di lavoro dovranno versare all'INPS per finanziare l'ASPI. Il contributo, un ulteriore onere per le imprese, è stato disciplinato dall'INPS che nell'allegata circolare spiega anche come versare il contributo di licenziamento.

Quando si versa il contributo di licenziamento
La circolare INPS precisa che i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Questo concetto era già chiaro rileggendo la norma che ha introdotto il contributo di licenziamento:
Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
Cause di esclusione dal contributo di licenziamento
Restano esclusi dal contributo di licenziamento le interruzioni dei rapporti di lavoro per:
- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa[2] o intervenute durante il periodo tutelato di maternità[3]);
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici [4];
- decesso del lavoratore.
Fino al 31/12/2016 saranno in vigore anche le seguenti cause di esclusione dal contributo di licenziamento:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Come si calcola il contributo di licenziamento
Per semplificare le modalità di calcolo del contributo di licenziamento, il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato è stato sostituito con il 41% del massimale mensile.
Il riferimento mensile per il 2013 è pari ad € 1.180,00. Tale valore sarà variato di anno in anno in base alle variazioni ISTAT.
Per il 2013 il valore è pari ad € 483,80 per ogni dodici mesi di servizio prestato presso l'azienda. L'importo massimo pari a tre annualità è pari ad € 1.451,00.
Nella richiamata circolare sul contributo di licenziamento, l'INPS analizza anche una serie di casi particolari:
- In caso di rapporti di lavoro part time il contributo è dovuto nella misura indicata. Il contributo è infatti scollegato dalla prestazione individuale
- In caso di rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16. Anche per i rapporti di lavoro minori di 24 o 36 mesi è necessario procedere ad una rideterminazione su base mensile del contributo di licenziamento
- nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano solo se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;
- la contribuzione non può essere rateizzata ma va versata entro il 16 del mese successivo a quello del licenziamento;
- il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.
- il contributo di cui all’art. 2, co. 31, è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità
- la contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L anche se conclusa con esito positivo e conseguente risoluzione consensuale.
Come si versa il contributo di licenziamento
Come accennato in precedenza, il contributo di licenziamento deve essere versato entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Per i contributi di licenziamento dovuti per le interruzioni dei rapporti di lavoro da gennaio 2013 a marzo 2013, ci sarà tempo fino al 16 giugno. Il contributo di licenziamento andrà indicato nel flusso uniemens con i seguenti codici:
- M400 avente il significato di Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012
- M401 per il versamento degli arretrati con indicazione anche del numero dei lavoratori licenziati e l'importo da versare
Di seguito il testo completo della circolare INPS sul contributo di licenziamento.
Di Antonio Palmieri del24/03/2013
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La riforma Fornero ha introdotto una procedura di conciliazione in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che riguarda tutti i datori di lavoro che:
- Occupano più di 15 dipendenti o più di 5 se agricoli in ciascuna sede, ufficio o reparto
- Occupano nello stesso ambito comunale oltre 15 dipendenti o 60 dipendenti su scala nazionale

La procedura obbligatoria di conciliazione ha lo scopo di poter agevolare il confronto tra il datore di lavoro ed il lavoratore in presenza di un organismo terzo presso la direzione provinciale del lavoro per constatare le ragioni del licenziamento e trovare le possibili soluzioni alternative.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Alla base del licenziamento devono esserci motivi concreti che riguardano la situazione aziendale: si pensi ad una ristrutturazione, ad un'esternalizzazione di un settore o reparto, alla chiusura di un cantiere nelle imprese edili.
Una elencazione delle casistiche è presente nella circolare chiarificatrice n. 3 del 2013 del ministero del lavoro allegata al presente articolo.
L'iter della conciliazione
Il primo passo per la conciliazione è la comunicazione che il datore di lavoro inoltra tramite raccomandata a/r o PEC alla direzione provinciale del lavoro competente. La lettera deve contenere le motivazioni del licenziamento e le soluzioni alternative valutate dall'azienda. Copia della comunicazione deve essere spedita al lavoratore.
Dalla ricezione dell'istanza la DTL avrà sette giorni per convocare le parti entro i successivi venti giorni. Se la Commissione no si attiva entro i termini, sarà possibile procedere al recesso unilaterale da parte del datore di lavoro.
In caso di esito positivo della conciliazione saranno verbalizzati i risultati conseguiti quali una risoluzione contrattuale o l'eventuale altra soluzione. In caso di esito negativo si potrà procedere al licenziamento considerando preavviso lavorato il periodo intercorso dall'inizio della procedura.
La circolare che segue spiega dettagliatamente i vari passaggi del tentativo di conciliazione obbligatoria per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Di Antonio Palmieri del06/03/2013
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Il Cud INAIL 2013 sarà possibile richiederlo, consultarlo e scaricare direttamente sul portale dell'Istituto. Come già scritto per il CUD 2013 INPS, anche l'INAIL si adegua alle nuove disposizioni normative che, in ottica di contenimento dei costi di spedizione e stampa, obbligano gli istituti previdenziali a rendere disponibile in via telematica la certificazione unica o CUD.

I soggetti interessati alle nuove procedure di rilascio del CUD INAIL 2013 sono:
- i lavoratori infortunati
- i lavoratori del settore navigazione
- gli ex dipendenti INAIL.
In questo anno di transizione, l'istituto si è però organizzato anche per la richiesta del cud cartaceo che dovrà essere richiesto tramite il contact center inail al numero 803 164.
Procedura CUD 2013 INAIL per lavoratori infortunati
I lavoratori infortunati potranno richiedere il CUD INAIL 2013 semplicemente registrandosi al sito INAIL seguendo pochi passi:
- Registrarsi al sito inail come utente generico
- Con i dati ottenuti in fase di registrazione collegarsi al punto Cliente
- Selezionare la voce Consultazione CUD
- Inserire il numero della pratica di infortunio presente sui modelli dell'infortunio ricevuti in corso d'anno
Procedura CUD 2013 INAIL per lavoratori del settore navigazione
I lavoratori del settore navigazione potranno richiedere il CUD 2013 nello specifico portale IPSEMA seguendo il percorso:
Servizi - Inabilità temporanea - Acquisizione/stampa CUD
A differenza dei lavoratori infortunati, i lavoratori del settore navigazione dovranno essere assistiti per la richiesta delle credenziali di accesso al portale qualora non ne siano in possesso.
Procedura CUD 2013 INAIL per ex dipendenti
Gli ex dipendenti INAIL dovranno accedere al portale del pensionato ed inserire le proprie credenziali di accesso. Per il primo accesso sarà richiesto il numero di matricola presente sui precedenti cedolini di pensione. Dovrà essere integrata di tanti 0 (zero) fino a raggiungere le 5 cifre. (es. la matricola 26 sarà inail00026). Completato il primo accesso e modificata la password, sarà possibile accedere alle Applicazioni Intranet e quindi al portale del pensionato.
Di Antonio Palmieri del02/03/2013
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La spending review, al fine di diminuire i costi ed i tempi di consegna, ha previsto per le pubbliche amministrazioni l'invio telematico per CUD, certificazioni al cittadino e comunicazioni.

Anche l'INPS renderà disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati (CUD) in modalità telematica.
Il CUD dei cittadini sarà disponibile sul sito istituzionale dell'INPS. L'accesso e la consultazione richiede l'inserimento codice identificativo PIN. Una volta terminato l'accesso sarà possibile reperire il CUD e le altre informazioni previdenziali nel Fascicolo previdenziale per il cittadino.
Come richiedere il PIN
Per i cittadini ed i pensionati che non sono in possesso del codice PIN INPS potranno richiederlo:
- Direttamente online sul sito INPS
- Tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo il proprio gestore telefonico
- Presso le Agenzie territoriali dell'Inps.
Il Cud tramite PEC
I cittadini che hanno avuto modo di comunicare all'INPS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata riceveranno il CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC.
Per richiedere l'invio tramite PEC, sarà necessario fare richiesta di ricevere il certificato reddituale sulla propria casella di posta scrivendo al seguente indirizzo: richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.
Richiesta CUD 2013 tramite posta elettronica ordinaria
Con apposito messaggio l'INPS ha informato che gli utenti potranno richiedere il proprio CUD con una propria istanza indirizzandola a richiestaCUD @ postacert.inps.gov.it, utilizzando anche la posta elettronica ordinaria.
Alla richiesta dovranno essere allegati la richiesta e la copia fronte retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente, in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 38 del DPR. N.445/2000 in ordine alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. Ricevuta la richiesta nella modalità sopra descritta, il CUD verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.
Come richiedere il CUD senza PIN INPS
Per i cittadini sarà possibile ottenere il CUD in formato cartaceo attraverso uno dei seguenti canali:
- Sportelli veloci delle Agenzie dell'INPS che durante il primo trimestre 2013 dedicheranno almeno uno sportello veloce al rilascio del CUD cartaceo indipendentemente dalla gestione previdenziale.
- Postazioni Informatiche self service da utilizzare con il proprio codice PIN per stampare i certificati reddituali Centri di assistenza fiscale
- Rivolgersi, ai centri di assistenza fiscale (CAF), firmando mandato insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente che dovranno essere conservati dal CAF prescelto ed esibiti a richiesta dell'Inps.
- Rivolgersi agli Uffici postali aderenti al circuito sportello amico o al progetto reti amiche pagando una commissione pari ad euro 2,70 più IVA.
- Per gli utenti ultraottantacinquenni e gli utenti particolarmente disagiati è stato istituito lo Sportello mobile per utenti e pensionati residenti all’estero Gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento possono richiedere telefonicamente, all’operatore dello Sportello Mobile della propria sede Inps l'invio a domicilio del certificato reddituale.
- Per i pensionati residenti all’estero sono stati previsti i seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702 attivi dalle 8,00 alle 19,00 (ora italiana) ai quali – fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale - si può chiedere l’invio a domicilio del CUD.
Spedizione Cud per...
L’Inps garantisce l’invio del CUD a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact Center.
La richiesta CUD con delega
Per il Rilascio del CUD a chi non è titolare della prestazione sarà necessario esibire un documento identificativo, la delega e la fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato.
Se il delegato invia la richiesta tramite la propria posta elettronica certificata può non allegare il proprio documento di riconoscimento.
I Professionisti abilitati al rilascio del CUD
Con apposito messaggio n. 4909, l'INPS è intervenuta per ampliare la platea dei soggetti autorizzati alla stampa e del rilascio del CUD solo funzionalmente alla presentazione in via telematica all’amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redditi.
I soggetti abilitati dall’Istituto all’accesso al servizio in oggetto devono essere in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
Di seguito l’elencazione dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi effettuata dalla norma sopra citata:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c); del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (d), nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.
Anche i patronati possono rilasciare il CUD
Con apposito messaggio l'INPS è intervenuta per comunicare che anche i patronati sono abilitati al rilascio del CUD.
Numero verde per il rilascio del CUD
In seguito alla circolare che chiariva le nuove modalità di rilascio del CUD”, l'INPS, con separato messaggio, ha attivato il numero verde gratuito 800.43.43.20 per richiedere la spedizione del CUD cartaceo al proprio domicilio.
Per le chiamate da telefoni cellulari, è disponibile il numero 06.164.164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.
Il servizio, attivo 24 ore in modalità completamente automatica, è supportato dagli operatori del Contact Center dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14.
Di Antonio Palmieri del27/02/2013
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Ogni anno entro la fine di febbraio i sostituti d'imposta devono consegnare direttamente, o tramite servizio postale, a dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, ecc… la certificazione dei compensi erogati e delle ritenute versate relative all'anno 2012.

La scadenza riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, gli enti pensionistici. Tutti i sostituti d'imposta, tenuti a rilasciare, mediante invio postale o consegna diretta, i diversi modelli attestanti i redditi erogati (e le relative ritenute operate) durante l'anno appena concluso.
In base alla tipologia di rapporto di lavoro (dipendente, di collaborazione, autonomo ecc) il modello attestante le certificazioni cambia.
Il CUD (Certificazione Unica dei Redditi)
Il CUD, certificazione unica dei redditi, è il modello di carattere che contiene i dati fiscali e previdenziali riguardanti:
- i redditi corrisposti (sia soggetti a tassazione ordinaria che a tassazione separata),
- le ritenute operate,
- le detrazioni effettuate,
- i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione (anche quella a carico del lavoratore).
Il modello deve essere consegnato al lavoratore dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in duplice copia, unitamente alla scheda per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef
La certificazione per i lavoratori autonomi
La certificazione da consegnare ai lavoratori autonomi è redatta in forma libera ma deve comunque contenere alcuni elementi essenziali:
- dati identificativi del sostituto d'imposta,
- i dati identificativi del percipiente,
- la natura del compenso,
- l'importo lordo delle somme corrisposte,
- l'ammontare delle ritenute operate
- l'eventuali contributi previdenziali trattenuti,
- il periodo di erogazione del compenso.
Tale certificazione è lo strumento attestante le somme corrisposte e assoggettate a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo, sia abituale che occasionale, e alle provvigioni erogate a rappresentanti di commercio, agenti, venditori porta a porta.
Il CUPE (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati)
Il CUPE è il documento che riguarda gli utili ed i proventi equiparati corrisposti ai soci di società di capitali, dalle quali vengano tratti utili di qualsiasi natura. I dati contenuti nel Cupe dovranno essere indicati dai percettori nella propria dichiarazione dei redditi riportando i proventi conseguiti e le ritenute subite.
Altre forme di ritenute
La fine di febbraio rappresenta il termine per la certificazione di altre tipologie di ritenute operate nell'anno precedente: ad esempio le ritenute di acconto operate dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi, le ritenute di acconto che banche e Poste italiane trattengono al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti che fruiscono delle detrazioni del 36% e 55% per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici.
Di Antonio Palmieri del25/02/2013
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Sezione: Lavoro -
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L'INPS procede con la pubblicazione di circolari per l'aggiornamento dei contributi previdenziali da versare nel 2013. Con la Circolare 27, l'INPS ha aggiornato i contributi per gli iscritti alla gestione separata.
La scorsa settimana l'INPS aveva provveduto ad aggiornare i minimali contributi per le aziende con dipendenti e ad aggiornare le aliquote ed i minimali per gli artigiani e i commercianti.

Al versamento dei contributi alla gestione separata sono tenuti i liberi professionisti, i collaboratori a progetto, gli associati in partecipazione con diverse modalità di versamento approfondite nel post dedicato alle aliquote contributive per la gestione separata pubblicato su questo blog circa un anno fa.
L'INPS con la circolare citata ha adeguato:
- le aliquote di contribuzione;
- il massimale annuo;
- il minimale contributivo.
Le aliquote di contribuzione
L'INPS ha provveduto ad aggiornare le aliquote per il 2013 da versare alla gestione separata. Rispetto al 2012 è variata solo l'aliquota per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali o pensionati passata dal 18 al 20%.
| |
Non iscritti ad altre gestioni
nè pensionati |
Iscritti ad altre gestioni
o pensionati |
| Aliquote previdenziali |
27% fino al previsto massimale |
20% fino al previsto massimale |
| Contributo assistenziale |
0,72%, fino al previsto massimale |
NO |
| Contribuzione totale |
27,72%, fino al massimale |
20% fino al massimale |
Il massimale annuo
Gli iscritti alla gestione separata per l'anno 2013 dovranno versare i contributi fino al raggiungimento del massimale pari ad € 99.034,00.
Accredito dei contributi iscritti alla gestione separata
Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, l'INPS ha comunicato che per l’anno 2013 il minimale è pari ad euro 15.357,00.
In sintesi:
- gli iscritti che versano alla gestione separata l’aliquota del 20 per cento avranno accreditato l'intero anno se effettueranno versamenti pari ad euro 3071,40
- gli iscritti che versano con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.256,96.
- gli iscritti che non raggiungono il minimale previsto avranno un ricalcolo in mesi dei versamenti contributivi.
Termini di versamento
La circolare in esame riepiloga anche le modalità di versamento. Il committente (anche associante) versa i contributi tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso.
I liberi professionisti iscritti alla gestione separata verseranno i contributi alle scadenze previste per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Di seguito il testo della circolare INPS.
Di Antonio Palmieri del13/02/2013
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Sezione: Lavoro -
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