Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
La sospensione dell'IMU è arrivata: come annunciato in fase di insediamento il governo Letta ha sospeso l'IMU sulla prima casa. Si tratta di una misura provvisoria che sposta a metà settembre 2013 il pagamento della prima rata IMU per le abitazioni principali ed alcune particolari categorie di immobili che vedremo più avanti.

IMU sospesa in attesa della riforma
Alla base del decreto legge approvato la sospensione della prima rata dell'IMU è vincolata all'attuazione della riforma della tassazione sul patrimonio immobiliare che comprende, oltre all'IMU, anche la TARES e la deducibilità dell'IMU pagata sugli immobili utilizzati per le attività produttive dal reddito di impresa.
In caso di mancata attuazione delle riforme entro la fine di agosto la rata dell'IMU dovrà essere versata entro il 16 settembre.
Immobili soggetti alla sospensione dell'IMU
La sospensione dell'IMU non è generale e riguarda solo determinate tipologie di immobili che sono:
- le abitazioni principali ad esclusione delle categorie a/1(abitazioni signorili), a/8 (ville), a/9 (castelli e palazzi storici);
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivise;
- alloggi IACP e di enti con le medesime finalità;
- terreni e fabbricati rurali.
A tale elenco sono da aggiungere le pertinenze delle abitazioni principali (in base alle norme IMU una per ogni categoria C/2, C/6 e C/7).
Proroga IMU: considerazioni
Nessuna novità per le aree edificabili che dovranno essere tassate per intero fin da subito nonostante la crisi del settore immobiliare e i valori elevati attribuiti alle aree e costantemente rivalutate dai Comuni.
L'esigenza di far cassa è però troppo forte: che senso ha far pagare l'IMU sugli altri immobili se entro 90 giorni sarà modificata l'intera disciplina? Non poteva essere più agevole una rivisitazione complessiva e differire il pagamento dell'IMU per tutti?
Per tutelare i professionisti ed i centri di elaborazione dati interessati alla determinazione dell'IMU non era auspicabile una proroga almeno alla fine di settembre in modo da garantire i tempi necessari per l'assimilazione delle eventuali novità normative?
Questo provvedimento, sbandierato come un successo politico ed amministrativo, è una farsa. L'ennesima. Ed ha gli stessi volti delle precedenti.
Di Antonio Palmieri del18/05/2013
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Con l'introduzione del meccanismo degli acconti per le patrimoniali estere si é reso necessario un aggiornamento dei codici tributo per il versamento delle IVIE (imposta valore immobili esteri) e dell'IVAFE (imposta valore attività finanziarie estere).

Gli acconti delle patrimoniali estere
La partenza ritardata di un anno dell’Ivie e dell’Ivafe che lo Stato ha provveduto ad incassare come acconti per il 2012.
L'agenzia delle entrate con la risoluzione 27/E del 19 aprile 2013, ha aggiornato i codici tributo già istituiti e all'introduzione dei codici per il versamento degli acconti.
Di seguito il riepilogo dei codici tributo con le definizioni aggiornate:
- 4041 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif.,
- dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO” 4042 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”
- 4043 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.
I codici tributo introdotti
Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’Ivie e dell’Ivafe dovute a titolo di acconto, la stessa risoluzione 27/E istituisce i seguenti codici tributo:
- 4044 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
- 4045 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
- 4046 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”
- 4047 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
- 4048 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.
Di Antonio Palmieri del28/04/2013
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Dopo due risoluzioni arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina IMU per rendere più agevole il compito dei contribuenti.

Risoluzioni IMU 2013
La risoluzione n. 5 del DEF ha invitato i comuni ad aggiornare le aliquote IMU e stabilire la data per il versamento dell'acconto.
La risoluzione n. 6 ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
I termini per la dichiarazione IMU 2013
Con il decreto legge 85 arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina imu. Punto saliente i nuovi termini per la presentazione della dichiarazione Imu.
Con il decreto legge 85 é stato previsto che la dichiarazione Imu deve avere un'unica scadenza annuale. Al contrario della vecchia disciplina che prevedeva l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu entro 90 giorni dal sorgere dell'obbligo di dichiarazione, con le nuove disposizioni é possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno. Questa modifica semplifica il compito ai contribuenti che avranno un'unica scadenza per l'assolvimento dell'obbligo.
Validità delle aliquote Imu 2013
L'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.
Il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione entro il 9 maggio. Se le nuove aliquote imu non sono pubblicate entro il 16 maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell'IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell'anno precedente.
La seconda scadenza per i comuni é il 9 novembre per l'invio delle delibere. La pubblicazione deve avvenire entro il 16 novembre ed ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.
Di Antonio Palmieri del24/04/2013
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Per comprare casa senza rischi è vivamente consigliabile chiedere una visura catastale dell’immobile che avete intenzione di acquistare.

La visura catastale è infatti un documento grazie al quale potete ottenere tutte le informazioni relative ad un bene immobiliare come ad esempio il suo effettivo valore e le condizioni giuridiche attinenti ad esso, analizzando anche la similarità tra lo stato effettivo della casa ed i grafici in vigore al Comune.
Con la pretesa di una visura catastale acquisirete le planimetrie, la mappa catastale, i dati reddituali dei beni immobili e di tutti i terreni per il pagamento dell’IMU ed anche gli atti di perfezionamento catastale. Il Catasto è amministrato dall’Agenzia del Territorio e non è probatorio, in altre parole ai fini di una negoziazione, o nei termini di una qualunque contestazione, il catasto non deve essere interpellato.
La richiesta telematica della visura catastale
Oggi si ha la possibilità di evitare le lunghe e fastidiose file al Catasto e quindi collegarsi ad internet consultando siti web specifici e ben strutturati, grazie ai quali è possibile ottenere il tipo di visura richiesta introducendo i dati di identificazione catastale e cioè la sezione, il Comune, ecc.. , la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile e il vostro codice fiscale nei campi di ricerca del modello predefinito.
Le visure ipotecarie e camerali
E’ eventualmente possibile domandare anche altre varietà di visure ognuna delle quali è ottenibile collegandosi ad internet. Sareste in grado, di conseguenza, anche di chiedere la visura camerale che è un atto che conduce di nuovo ai dati attinenti ad una azienda così come esce dal Registro delle Imprese conservato dalla Camera di Commercio.
All'opposto la visura ipotecaria è concretizzabile sia su un soggetto che su un appartamento. Le visure ipotecarie, contrariamente a quelle catastali, non hanno la convenienza di essere acquisite con un’ unica ricerca nazionale ma si deve necessariamente mettere in pratica un'analisi di confronto di ogni singola Conservatoria.
Ricordate quindi alla Visura catastale prima di azzardarvi nell’acquisto di un immobile, in tal modo potrete beneficiare della casa dei vostri desideri in maniera tranquilla.
Di Antonio Palmieri del22/04/2013
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Al via i correttivi per l'IMU 2013. Con la risoluzione n. 5 il Dipartimento economia e finanza ha introdotto alcune novità per la disciplina IMU 2013.

Addio distinzione tra quota statale e comunale
La separata indicazione delle quote IMU da versare allo stato ed al Comune sul modello f24 hanno rappresentato una vera complicazione per i contribuenti ed i professionisti che hanno predisposto le deleghe per il versamento dell'IMU nell'anno 2012. La doppia indicazione ha creato perplessità ai contribuenti che hanno spesso chiesto chiarimenti sulla presenza di più righe sul modello F24.
Dal 2013 non sarà più necessario separare la quota da versare allo stato ed ai comuni.
Scadenza acconto IMU 2013
Per l'IMU 2013 è stata stabilita la data di versamento dell'acconto: dovrà essere versato entro il 17 giugno in quanto il 16 cade di domenica.
Le aliquote dovranno essere pubblicate sul sito del MEF entro il 30 aprile. Anche su questo punto ci sarà una normalizzazione rispetto al caos delle aliquote dello scorso anno.
Qui di seguito la risoluzione n. 5 del 2013 con i primi chiarimenti operativi per l'IMU 2013
Di Antonio Palmieri del16/04/2013
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L'obbligatorietà della tenuta di un conto corrente ove far transitare tutti i movimenti di un'attività profyessionale era stata introdotta nel 2006, dalla cosiddetta legge Bersani, e faceva parte di una serie di misure volte a contrastare l'evasione fiscale.

Tale provvedimento è stato abrogato nel 2008 dal successivo governo assieme ai provvedimenti che imponevano il pagamento esclusivo in forma telematica delle fatture emesse.
Ad oggi quindi in Italia non esiste un obbligo normativo alla tenuta di un conto corrente bancario dedicato per i professionisti, che possono scegliere quindi di adoperare il proprio conto personale (anche cointestato) per far transitare pagamenti e versare assegni.
In considerazione di eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate, cui vengono inviate ad oggi eventuali transazioni sospette su un conto corrente e tra non molto tutti i movimenti in generale, può essere utile adoperare il proprio conto privato in modo il più possibile ordinato (ad esempio inserendo causali chiare e parlanti e codificando i movimenti in modo da ricondurli alla propria contabilità) oppure tenerne uno separato.
Conto Privati o conto Professionale?
La scelta di tenere un conto corrente dedicato di tipo professionale dovrebbe inoltre basarsi sul tipo di attività che si svolge: i conti di questo tipo sono infatti molto utili in virtù dei servizi che offrono e che dovrebbero essere in qualche modo personalizzati.
Tra gli altri ricordiamo:
- Fideiussioni
- Cassa Continua
- Bonifici
- Deposito titoli
- Anticipo Fatture
- Anticipo Transato POS
- Leasing
- Smobilizzo Portafoglio
- Affidamenti
- POS
In molti casi assieme al conto corrente vengono forniti strumenti e aperture di credito per effettuare investimenti, aumentare la liquidità aziendale, ottenere grossi finanziamenti e spesso viene fornita copertura assicurativa per eventi o rischi particolari connessi all'attività svolta.
Il costo di questo tipo di conto è generalmente modulabile proprio perchè ogni professionista può scegliere di quali servizi avvalersi, di solito si compone di un fisso mensile che comprende alcuni servizi base, quali il Bancomat, Cassa Continua, Domiciliazione Utenze, Internet e Home Banking.
Altre soluzioni prevedono invece dei pacchetti già preparati in virtù del tipo di attività: ad esempio per i commercianti al dettaglio, i liberi professionisti, grandi imprenditori, con modulazione di canone e servizi compresi. Le soluzioni possibili sono inoltre differenziate a seconda che si operi in Italia, in Europa o a livello mondiale.
Vi sono inoltre conti pensati per le esigenze di professionisti specifici, quali ad esempio architetti, avvocati, medici, ingegneri che comprendono servizi combinati ad hoc per chi svolge questo tipo di attività.
Laureata in scienze della comunicazione, facoltà che ho scelto perchè sono da sempre appassionata di giornalismo, attualmente curo la sezione news del sito migliorcontocorrente.org e diverse rubriche su siti minori a tema finanza e tecnologia.
Di Doriana Resta del10/04/2013
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L'agenzia delle entrate riepiloga le novità in materia di Irpef sugli immobili in seguito all'entrata in vigore dell'IMU che andrà a sostituire la tassazione IRPEF sui redditi fondiari e le addizionali.

Quando l'IMU sostituisce l'IRPEF
La circolare allegata al presente articolo chiarisce quali siano i redditi che non sono più assoggettati a Irpef perché vengono sostituiti dall'Imu.
Le novità hanno effetto anche sugli obblighi dichiarativi:
- il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’Imu, infatti, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
- in caso di beni locati per una sola parte del periodo d'imposta e quale trattamento si riserva all'abitazione principale.
Quando l'IMU non sostituisce l'IRPEF
Fermo restando il principio secondo cui l’Imposta municipale propria sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni (sia fabbricati sia terreni) non locati, la circolare ricorda che per alcuni redditi, espressamente elencati dalle disposizioni che regolano l’Imu, non si produce l’effetto di sostituzione. Rientrano nell’elenco, in particolare:
- il reddito agrario (art. 32 Tuir)
- i redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
- i redditi derivanti dagli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Tuir)
- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.
Alcuni casi particolari
Nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato. Per la parte del periodo di imposta in cui l’immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a Irpef e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie.
La circolare detta inoltre le regole da seguire in caso di locazione di una parte dell’abitazione principale, in linea con le indicazioni già contenute nella circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 2012.
Quanto agli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge (art. 13, comma 3, lett. b del Dl n. 201/2011), la circolare spiega che, in virtù del principio di sostituzione, è dovuta solo l’Imu. Infatti, anche se in caso di inagibilità l’Imu è dovuta in misura ridotta (per via dell’abbattimento al 50% della base imponibile), l’immobile non può comunque essere considerato esente dall’Imposta municipale e vale, quindi, l’effetto di sostituzione dell’Irpef.
Di Antonio Palmieri del20/03/2013
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Con il decreto Crescita è stato innalzato il limite massimo di detrazione IRPEF dal 36% al 50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento il tetto massimo agevolabile, sempre nello stesso periodo, è stato raddoppiato passando da 48.000 a 96.000 euro.

I primi dubbi
In un primo momento si era lasciato intendere che le nuove agevolazioni non fossero estese all'acquisto di immobili ristrutturati. La stessa guida dell'Agenzia delle entrate alle ristrutturazioni edilizie, aggiornata ad agosto 2012, non riporta nel paragrafo relativo alle agevolazioni per gli acquisti di immobili ristrutturati, non fa menzione dei nuovi importi e delle nuove agevolazioni.
Pareri favorevoli all'agevolazione maggiorata per l'acquisto di immobili ristrutturati
In uno studio del consiglio nazionale del notariato sulla disciplina relativa alle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie sono emersi dubbi sull'esclusione dell'acquisto di immobili ristrutturati dalla agevolazione maggiorata fino al 30 giugno 2013. Lo studio offre una prima interpretazione favorevole all'innalzamento del limite.
La conferma dell'agevolazione maggiorata per l'acquisto di immobili ristrutturati
La conferma dell'aumento della maggiorazione della detrazione per gli acquisti di immobili ristrutturati è arrivata anche dall'agenzia delle entrate. Non in modo esplicito, ma leggendo le istruzioni di Unico, di cui si riporta la parte interessata, si legge chiaramente che la detrazione spetta nella misura del 50% entro l'importo massimo di 96.000 Euro.
Di Antonio Palmieri del18/03/2013
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La guida alle agevolazioni fiscali dei disabili si aggiorna ed offre un riepilogo completo delle agevolazioni che spettano ai contribuenti portatori di disabilità.

La guida, disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate, spiega in modo semplice regole e modalità da seguire per richiedere le agevolazioni.
Le ultime modifiche per le agevolazioni ai disabilità
La nuova edizione della guida si aggiorna per adeguarsi alle disposizioni previste dalla legge di stabilità per il 2013 e degli ultimi documenti di prassi. Le novità:
- l’aumento delle detrazioni Irpef riconosciute ai contribuenti con figli a carico,
- l’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli in leasing,
- l’esenzione dalla tassa annuale sulle imbarcazioni dei disabili con determinate patologie,
- le semplificazioni introdotte dal decreto legge n. 5/2012 riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità
Detrazioni per figli disabili
La guida aggiorna le soglie di detrazione a 1620 € per figli disabili di età inferiore ai 3 anni e 1350 € per gli altri figli.
Agevolazioni auto disabili
Una delle principali novità riguarda l'acquisto in leasing dell'auto da parte del disabile. Anche in questo caso è prevista la possibilità per la persona disabile di usufruire dell’aliquota Iva agevolata. L’Agenzia integra alla luce delle precisazioni previste dalla risoluzione 66/E del 20 giugno 2012). In particolare la novità si precisa sulla natura traslativa del leasing oggetto della transazione, ossia deve essere previsto a fine locazione il passaggio di proprietà al disabile.
Altri benefici fiscali per disabili
La guida fiscale per le agevolazioni ai disabili ripercorre anche le altre agevolazioni:
- la detrazione Irpef per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
- la detrazione del 36% (del 50% fino al 30 giugno 2013) per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche
- le agevolazioni per il sostenimento delle spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio (sussidi tecnici e informatici, cane guida per i non vedenti, servizi di interpretariato per i sordi).
La parte finale della guida offre ai contribuenti un'utile sezione modulistica completa di modelli di autocertificazioni per usufruire delle agevolazioni per disabili ed un pratico prospetto riepilogativo delle agevolazioni per disabili
Qui di seguito la guida alle agevolazioni per disabili:
Di Antonio Palmieri del13/03/2013
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L'agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente per fornire chiarimenti in merito alla nuova disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti entrata in vigore dal 12 agosto 2012. I chiarimenti si sono resi necessari soprattutto per fornire chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi della nuova disciplina in materia di responsabilità solidale negli appalti.

L'ambito oggettivo della responsabilità solidale negli appalti
Da un punto di vista oggettivo, la circolare dell'agenzia delle entrate chiarisce che l'ambito di applicazione riguarda tutti i settori e non solo il settore edile. In merito alle tipologie di contratti riconducibili nella disciplina della responsabilità solidale la circolare fa riferimento al contratto di appalto così come definito dall'articolo 1655 del codice civile:
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un' opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Risultano escluse le seguenti tipologie contrattuali:
- a) gli appalti di fornitura dei beni;
- b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 del Cc;
- c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del Codice civile;
- d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 192/1998;
- e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
La disciplina opera sia in presenza di tre soggetti (committente/appaltatore/subappaltatore) sia nel caso in cui siano coinvolti solo due soggetti (committente e appaltatore.
L'ambito soggettivo della responsabilità solidale negli appalti
La circolare dell'agenzia delle entrate ribadisce che: sono esclusi dall’ambito applicativo della norma:
- le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006;
- le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva;
- i condomini.
Ulteriori chiarimenti sulla responsabilità solidale
La circolare precisa che è sufficiente il rilascio di una unica certificazione attestante la regolarità dei versamenti eseguiti in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti,
La certificazione, potrà avere cadenza periodica a condizione che al momento del pagamento sia attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data non certificati precedentemente.
La regolarità dei versamenti deve riferirsi al momento in cui il committente effettua il pagamento senza considerare il successivo accredito da parte della banca.
Di Antonio Palmieri del07/03/2013
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