L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 28 agosto 2018, ha fornito le istruzioni per sospendere il pagamento dei modelli F24 in presenza di compensazioni che presentino elementi di rischio.
La sospensione potrà avere una durata massima 30 giorni, al termine dei quali sarà prevista l’accettazione o il diniego della delega di pagamento. Tali disposizioni saranno in vigore dal prossimo 29 ottobre dopo quasi un anno dall’emissione delle norme contenute nella Legge di Stabilità del 2018.
La Legge di stabilità prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino ad un massimo di trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
In tal caso:
In tale ultima ipotesi la struttura di gestione dei versamenti unificati, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.
Il provvedimento, molto atteso dagli operatori, non riporta un elenco chiaro e circostanziato di tali fattispecie, ma presenta una serie di ipotesi di carattere generale che, di fatto, almeno sulla carta, danno la possibilità, all’Agenzia delle entrate, di sospendere qualsiasi F24 che riporta una compensazione.
Entrando nel dettaglio, i criteri selettivi utilizzati dall’Agenzia delle entrate per sospendere le deleghe di pagamento si riferiscono a:
In relazione ai debiti iscritti a ruolo, è stato previsto che i modelli F24 contenenti il pagamento di tali debiti, a partire dal 29 ottobre 2018, devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.
Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate viene disposto che:
Le verifiche effettuate dall’Agenzia possono dare due distinti esiti:
In particolare, se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.
Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
Al contrario, fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se l’esito delle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate è positivo, il credito risulta correttamente utilizzato.
Pertanto, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:
In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione di 30 giorni, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate elementi informativi che ritiene necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.
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All’Agenzia delle entrate, di sospendere qualsiasi F24 che riporta una compensazione.