Seleziona una pagina

Fattura elettronica carburanteAl fine di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità tra cui l’obbligo di fatturazione elettronica del carburante, a partire dal 1° luglio 2018 (prorogato a gennaio 2019), per le fatture relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

I nuovi adempimenti sono vincolanti per procedere alla deducibilità dei costi d’acquisto ed alla detraibilità dell’IVA possibile solo se si utilizzano particolari mezzi di pagamento come di seguito specificati.

Fatta questa sintetica premessa vediamo i nuovi adempimenti alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare 8/E del 30 aprile 2018.

 

Acquisto del carburante



Il primo chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda le cessioni di carburanti oggetto delle nuove disposizioni: le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Pertanto dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

 

Emissione Fattura Elettronica Carburante

L’emissione della fattura, per i rapporti tra soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, dovrà avvenire in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche secondo quanto da ultimo disposto dal Provvedimento Prot. n. 89757 del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 30 aprile 2018.

 

Contenuto della fattura: la targa e la descrizione del veicolo



Rifacendoci alle disposizioni del Decreto IVA che regolano il contenuto di qualsiasi fattura, tra gli elementi da indicare obbligatoriamente non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Questi elementi (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, ma rivestono una notevole importanza sotto il profilo operativo per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo.

Inoltre la circolare chiarisce che un soggetto passivo che faccia rifornimento di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

 

Fatture differite

Anche nell’ambito delle cessioni di carburanti è possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti, qualora le stesse cessioni siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i seguenti contenuti:

  • indicazione della data,
  • generalità del cedente,
  • generalità del cessionario
  • eventuale incaricato del trasporto
  • descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti (DPR 472/1996)

A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

 

Registrazione e conservazione delle fatture

In merito alla registrazione dei documenti rimangono in vigore gli obblighi in tema di fatturazione che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, anche per le fatture di importo inferiore ad euro 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

Nel Provvedimento Prot. n. 89757de 30 aprile 2018, il Direttore dell’Agenzia delle entrate segnala inoltre che sarà messa a disposizione, entro il 1° luglio 2018, una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

 

Modalità di pagamento del carburante

Un altro chiarimento fornito dalla circolare riguarda l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento ai fini della deducibilità e della detraibilità dell’IVA. In particolare, i pagamenti devono essere effettuati con: carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605” (così, con identica formulazione, l’art. 1, comma 922 della legge n. 205 del 2017, nonché il successivo comma 923 prima parte).

Nella Legge di bilancio 2018 è stato demandato al direttore dell’Agenzia delle entrate di individuare qualsiasi “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo” il quale ha emanato a tale scopo, il Provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 indicando i seguenti ulteriori mezzi di pagamento:

  • assegno bancario o postale; vaglia cambiario o postale;
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, credito o prepagate;
  • altri strumenti che consentano l’addebito diretto in conto corrente

 

Contratti di Netting: Buoni Carburante e card aziendali

La circolare 8/E, in merito ai contratti di netting, ha chiarito che l’obbligo di pagamento con tali mezzi non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica. In base alla distinzione tra buono monouso e multiuso è infatti previsto che:

  • se la compagnia petrolifera emette buoni carburante, carte, ricaricabili o meno, o altri strumenti che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto di distribuzione gestito dalla stessa compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, tale operazione va necessariamente documentata con fatturazione elettronica;
  • al contrario, se il buono o la carta danno modo di rifornirsi presso più impianti gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, da pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si è in presenza di un semplice documento di legittimazione e, conseguentemente, non è soggetto all’obbligo di fatturazione in forma elettronica.

 

QR Code per la Fattura Elettronica

Qr code per la fattura elettronicaSul sito dell’Agenzia delle Entrate saranno attivati due nuovi servizi connessi alla fatturazione elettronica nel cassetto fiscale degli utenti abilitati:

  • il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico
  • il servizio di generazione del QR-Code

Il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico consente di inserire la PEC alla quale ricevere le fatture elettroniche trasmette tramite lo SDI (sistema di interscambio). L’indirizzo telematico registrato sarà quello dove saranno recapitate di default tutte le fatture elettroniche trasmesse allo SdI dai tuoi fornitori, indipendentemente dall’indirizzo che loro riporteranno in fattura.

Con il Qr Code l’Agenzia delle Entrate consente  al fornitore, al momento della predisposizione della fattura, di acquisire in automatico i dati del cliente – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito (vedi punto precedente) – in modo veloce e senza il rischio di commettere errori.

Per creare il proprio QR-Code basta accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare.

I dati anagrafici IVA contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero di partita IVA o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.