Oneri e spese detraibili: Nozioni Generali

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del DPR n. 917 del 1986 – Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – o in altre disposizioni di legge.

Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri. Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare della detrazione per canoni di locazione prevista dall’art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l’altro, al reddito complessivo del conduttore e della tipologia di contratto stipulato.

 

La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:

  • la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
  • gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati;
  • la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta. Pertanto, nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Dal 2017 nella CU è data evidenza delle somme escluse dal reddito di lavoro dipendente, erogate dal datore di lavoro sotto forma di rimborsi spese che, se non rimborsate, avrebbero dato diritto a detrazioni d’imposta o alla deduzione dal reddito.

In particolare, nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  • – il rimborso non concorre alla formazione del reddito;
  • – la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile.

Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato.

 

Esempio:

spese per asilo nido sostenute dal contribuente 1.000,00 euro
spese rimborsate dal datore di lavoro 800,00 euro
limite di spesa detraibile 632,00 euro
spesa su cui calcolare la detrazione 200,00 euro

 

Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR;

le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo. Una eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione che sono detraibili ai sensi dell’art. 16 del TUIR. In caso di incapienza dell’imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.

Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati alle lett. c) (spese sanitarie), e) ed e-bis) (spese di istruzione), f) (premi di assicurazione), i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive) e i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari) la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), del DLGS n. 124 del 1998, oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

 

Le unioni civili nel nuovo modello 730



La legge n. 76 del 2016 – recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (c.d. legge Cirinnà) – equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (L n. 184 del 1983) – “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei rregolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” (art.1, comma 20).

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

 

Oneri e spese: le verifiche di CAF e Professionisti

Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per le quali è richiesta la detrazione dall’imposta, deve effettuare:

  • una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
  • una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta.

Le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che:

  • il pagamento sia stato effettuato nel corso del 2016, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
  • il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di cane guida per i non vedenti, dei premi di assicurazione, delle spese per istruzione, della retta per la frequenza degli asilo nido) per le quali si può usufruire della detrazione anche se è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

 



Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico (che sono riportati nell’apposito quadro familiari a carico della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero), il CAF o il professionista abilitato non deve effettuare alcuna verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico, ma deve verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 1).

Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:

  • – se l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);
  • – se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposa 2.1).

 

Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare.

L’importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative alla imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (Risoluzione 18.11.2008 n. 444).

 

Tipologia onere detraibile Spese sostenute dal contribuente
Spese sanitarie (E1, E3) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Nell’interesse  dei  familiari  non  a  carico,  affetti  da
Spese sanitarie per patologie esenti (E2) patologie   che   danno   diritto   all’esenzione   dalla
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di
detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi
ultimi dovuta
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
per non vedenti (E4, E5)
Nell’interesse proprio (per i mutui stipulati dopo il 1993,
Interessi passivi (E7) anche   per   la   quota   del   coniuge   a   carico   se
comproprietario e contitolare del mutuo)
Interessi passivi (righi E8-E10 codici 8- 9 – 10 – 11) Nell’interesse proprio
Spese istruzione (Righi E8-E10 codice 12-13) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese funebri (Righi E8–E10 codice 14) A prescindere dal soggetto a cui sono riferite
Spese per addetti alla assistenza personale (Righi E8- Nell’interesse proprio o di familiari anche non a carico
E10 codice 15)
Spese per attività sportive per ragazzi (Righi E8-E10 Nell’interesse proprio (se di età compresa tra i 5 e 18
anni) o dei familiari fiscalmente a carico di età compresa
codice 16)
tra 5 e 18 anni
Altri oneri (righi E8-E10 codice 17) Nell’interesse proprio
Spese per intermediazione immobiliare
Altri oneri (righi E8-E10 codice 18)
Spese  per  canoni  di  locazione  studenti  universitari Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
fuori sede
Altri oneri (righi E8-E10 codici da 20 a 30, codice 35 e Nell’interesse proprio
codice 99)
Altri oneri (righi E8-E10 codice 31 Nell’interesse proprio
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici)
Altri oneri (righi E8-E10 codice 32) Nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico
Contributi per riscatto laurea
Altri oneri (righi E8-E10 codice 33)
Spese  sostenute  per  il  pagamento  di  rette  per  la Nell’interesse dei figli fiscalmente a carico
frequenza di asili nido
Assicurazioni (Righi E8-E10 codice 36-38-39) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Erogazioni liberali alle Onlus e ai Partiti politici (Righi Nell’interesse proprio
E8-E10 codici 41-42)
Spese per canoni di leasing (Rigo E14) Nell’interesse proprio