Nei precedenti post abbiamo affrontato molteplici aspetti della nuova IMU.In questo articolo ci soffermeremo sul rapporto tra l’IMU e le altre imposte.
Un primo aspetto da evidenziare è l’indeducibilità, come per l’ICI, dalle imposte dirette e dall’IRAP.
L’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari prodotti dagli immobili non locati (sia terreni che fabbricati).
Quest’aspetto assume particolare rilevanza quando un immobile è locato solo per una parte dell’anno. In questo caso, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (730/2013 o UNICO 2013) sarà necessario scorporare, per ogni immobile, i periodi per i quali l’immobile è locato e quelli per i quali l’immobile è sfitto.
Nel primo caso ci sarà un concorso tra IMU e imposte dirette. Nel secondo caso l’IMU sostituirà a tutti gli effetti le imposte dirette.
Per i terreni agricoli è importante sottolineare che l’IMU sostituisce il solo reddito fondiario mentre il reddito agrario andrà comunque dichiarato ai fini IRPEF. Tassazione ai fini IRPEF che rileva anche per le categorie immobiliari che beneficiano dell’esenzione dall’IMU. Su questo poi ritorneremo.
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