Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge n. 21/2022, viene prevista dall’articolo due la possibilità per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni benzina. I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Il Bonus introdotto ha lo scopo di fronteggiare il caro carburante per i dipendenti ed è da considerarsi aggiuntivo rispetto all’esenzione fino ad un massimo di € 258,23 per le erogazioni in natura previste dal previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR. Trattandosi di due disposizioni normative è opportuno sommare distintamente gli importi per evitare cumuli che porterebbero al superamento delle franchigie. Questa misura rivolta ai dipendenti ed a carico delle imprese si aggiunge alla riduzione delle accise per calmierare l’incremento dei prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano.
I Buoni Carburante erogati dal datore di lavoro nel corso del 2022 saranno totalmente esenti sia da un punto di vista fiscale che contributivo. Saranno indicati in busta paga con una voce dedicata per evitare il cumulo con ulteriori benefit già riconosciuti
Per le imprese si pone il dubbio di analizzare la deducibilità di tali spese, ai fini delle imposte sui redditi ed IVA.
Se da un punto di vista delle imposte sui redditi la deducibilità è scontata, diverso è il trattamento IVA da riservare ai buoni carburanti. L’agenzia delle entrate non si è mai espressa sul tema in modo specifico. Bisogna risalire ad una riposta ad un interpello della Direzione regionale della Lombardia (904-603/2017) che si è espressa in senso negativo evidenziando la mancanza del doppio requisito dell’inerenza e dell’afferenza del costo. Si trattava in questo caso di un benefit diverso concesso ai dipendenti.
Gli importi erogati come benefit sono costi per un servizio offerto al dipendenti.
A fronte dell’acquisto dei buoni, l’azienda riceverà fattura da contabilizzare. In busta paga tale voce sarà solo figurativa.
Tali costi sono da includere nella Voce B7, costi per servizi, e non nella Voce B9, costi del personale.
Il bonus carburante non prevede una richiesta specifica. E’ il datore di lavoro che può decidere di accollarsi il costo ed offrire tale benefit ai proprio dipendenti.
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