Contratto a termine - photo credit: floodllama
Il contratto a termine è stato modificato dal Jobs act voluto dal governo Renzi ed è stato reso più semplice. Il decreto è intervenuto principalmente sull’eliminazione della causale che rappresentava la ragione giustificatrice per stipulare un contratto a termine.
Ogni contratto a termine doveva essere giustificato da una specifica esigenza organizzativa, tecnica, produttiva o sostitutiva, altrimenti il rapporto di lavoro non poteva prevedere una scadenza. Ora, invece, tale requisito non è più necessario in quanto fino alla durata di 36 mesi sarà possibile ricorrervi.
Contratto a termine – photo credit: floodllama
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L’eliminazione della causale dal contratto a termine è un grande passo verso la semplificazione anche per diminuire i i rischi di contenzioso che negli anni hanno caratterizzato tale tipologia contrattuale. Non sempre era agevole individuare se la ragione giustificatrice posta al contratto a termine fosse da ritenere valida.
Dopo le modifiche introdotte dalla riforma Fornero con il contratto a termine acausale per i primi dodici mesi, con il JOBS act il limite per i contratti a termini privi di ragione giustificatrice è stato portato a 36 mesi. Detto limite riguarda il periodo complessivo di occupazione con analoga qualifica o anche equivalente anche in caso di stipula di più contratti a termine o di somministrazione di lavoro.
Se da un lato si è avuta una forte liberalizzazione dei contratti a termine, le nuove disposizioni normative sono intervenute sui limiti di utilizzo al fine di evitare che il contratto a termine diventi la regola.
In particolare è stato previsto che i contratti a termine non possano superare il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione con l’esclusione dei i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile comunque stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Ai limiti sono previste alcune eccezioni, ad esempio per esigenze stagionali o per la sostituzione di altri lavoratori.
I datori di lavori che violino le percentuali saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti i violazione al limite non è superiore ad uno. Se si supera tale soglia, la sanzione sale al 50%.
Tale sanzione si applica solo per i contratti stipulati dal 20 maggio scorso. Coloro che a tale data eccedevano tali limiti potranno mettersi in regola, invece, entro fine anno, altrimenti non potranno stipulare nuovi contratti.
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