Categories: INPSLavoro

Le aliquote della gestione separata

La legge di stabilità per il 2012, ha disposto che l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS aumenta di un punto percentuale a partire dal 2012.

L’ulteriore aumento dell’1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi:

  • i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata;
  • i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • i pensionati.

Sembra opportuno a qeusto punto riepilogare i vari soggetti obbligati all’iscrizione ed al versamento dei contributi alla gestione separata:

  • collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
  • professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
  • associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).


I soggetti iscrivibili possono essere a loro volta suddivisi in:

  • soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
  • soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

Questa distinzione si rende opportuna per identificare le aliquote applicabili alle diverse tipollogie di soggetti:

  • i soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota contri-butiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta:
    dal 26% al 27%; con effetto dall’1.1.2012.
  • i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 17% al 18%; con effetto dall’1.1.2012.

Agli importi cosi determinati deve i Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati dovranno aggiungere uno 0,72% finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS quali:

  • indennità di maternità/paternità,
  • trattamento economico per congedo parentale,
  • indennità giornaliera di malattia,
  • indennità di malattia per degenza ospedaliera,
  • assegno per il nucleo familiare.

Tabella riepilogativa della contribuzione alla gestione separata

Non iscritti ad altre gestioni
nè pensionati
Iscritti ad altre gestioni
o pensionati
Aliquote previdenziali 27% fino al previsto massimale 18% fino al previsto massimale
Contributo assistenziale 0,72%, fino al previsto massimale NO
Contribuzione totale 27,72%, fino al massimale 18%, fino al massimale

Update: massimale per il 2012 è pari ad € 96.149,00

L’aumento contributivo dell’1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dall’1.1.2012, quindi in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti salvo le vecchie aliquote contributive che potranno essere utilizzate per i compensi corrisposti fino al 12.1.2012 compreso (c.d. “cassa allargata”) per i redditi assimilati q auelli di lavoro dipendente

Non sono da ritenersi assimilati al lavoro dipendente le seguenti tipologie e quindi soggetti alle nuove aliquote a partire dall’ 01/01/2012:

  • associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • venditori a domicilio;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • professionisti senza Cassa di previdenza di categoria.

Ripartizione dei contributi nella gestione separata

La ripartizione del carico previdenziale è differente in base alla tipologia di rapporto instaurato.

Nel caso di lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali i contributi dovuti sono ripartiti:

  • per 1/3, a carico del lavoratore;
  • per i restanti 2/3, a carico del committente.

La seguente tabella riepiloga le percentuali in vigore dal 2012

Non iscritti ad altre gestioni
nè pensionati
Iscritti ad altre gestioni
o pensionati
Contribuzione totale 27,72% 18%
Di cui a carico del lavoratore 9,24% 6%
Di cui a carico del committente 18,48% 12%

Per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito:

  • per il 45%, a carico dell’associato;
  • per il restante 55%, a carico dell’associante.

Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.

 

Non iscritti ad altre gestioni
nè pensionati

Iscritti ad altre gestioni
o pensionati

Contribuzione totale 27,72% 18%
Di cui a carico dell’associato 12,474% 8,10%
Di cui a carico dell’associante 15,246% 9,90%

Liberi professionisti

I liberi professionisti, che versano interamente quanto dovuto alla gestione separata è concessa la facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi. Tale importo è da considerarsi esclusivamente come reddito e concorre quindi alla formazione del reddito complessivo a differenza delle maggiorazioni previste per i professionsiti iscritti alle casse previdenziali dei rispettivi ordini. Per il calcolo delle fatture relative ai professionisti senza cassa di previdenza vi rimando al servizio di calcolo presente su codice azienda.

Antonio Palmieri

Laureato in economia aziendale con una tesi dal titolo "Il ruolo dell'HTML nelle operazioni di web marketing", iscritto all'albo dei Consulenti del lavoro, sono un libero professionista che non trascura le potenzialità offerte dal web che resta la mia grande passione: lavoro e passione si integrano in Codice Azienda, blog che curo dal 2007 in cui affronto temi che riguardano imprenditori e professionisti. Nel mio curriculum le esperienze e le competenze.

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