L’imu ha sostituito l’irpef e le relative addizionali sugli immobili soggetti all’imposta stessa e non locati. Il reddito prodotto, ad eccezione dei redditi derivanti da locazioni, non concorrono a fare cumulo per la determinazione del reddito imponibile.
La nuova normativa è stata chiarita dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 5 di marzo 2013
In molti avevano pensato che l’esclusione degli immobili dal reddito complessivo potesse escludere anche i redditi fondiari dal calcolo del reddito di riferimento per gli assegni familiari.
Sul punto è intervenuto l’inps che con un messaggio ha chiarito che per determinare il diritto all’assegno é necessario considerare tutti i redditi assoggettabili ad Irpef e non solo quelli effettivamente assoggettati.
Per tale motivo i redditi delle abitazioni e fondiari dovranno essere computati per la determinazione del reddito di riferimento per gli assegni familiari per l’anno 2013/2014.
Di seguito il testo del messaggio INPS
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