Fattura Elettronica

Fattura Elettronica Estero 2022: Integrazione documenti e Autofattura. Vari Casi

A partire dal 1° gennaio 2022 (termine differito al 1°luglio 2022 in fase di conversione del decreto fiscale) per quanto riguarda i rapporti con soggetti esteri sono previste molte novità in tema di fatturazione. Dal prossimo anno, infatti, non sarà più possibile comunicare le operazioni intercorse con soggetti non stabiliti in Italia tramite il cd. “esterometro”. Per questa ragione, ogni qualvolta si riceverà una fattura da un soggetto estero (europeo o extra europeo) sarà necessario procedere con l’integrazione ai fini IVA o l’emissione di autofattura tramite emissione di un documento elettronico. Si tratta di una novità di notevole importanza.

Acquisti di servizi da soggetti esteri (UE o Extra UE)

Quando il titolare di partita IVA nazionale (IT) riceve una fattura da un fornitore estero (europeo o extra europeo), tale fattura non riporta l’IVA. L’imposta deve essere integrata a cura del cessionario / committente IT o assolta tramite autofattura, a seconda delle casistiche. Fino alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 queste operazioni possono essere gestite in modalità analogica, ovvero “su carta”, per poi essere trasposte nel registro IVA acquisti e vendite e venire riepilogate nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), trasmesso a scadenza trimestrale. A partire dal 1° gennaio 2022 l’esterometro sarà abolito; in conseguenza di ciò tutte le operazioni relative ad integrazione di fattura estera / emissione di autofattura a seguito di ricezione di fattura estera dovranno essere gestite in modalità elettronica, tramite la trasmissione di un documento in formato “fattura elettronica” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento estero.

Acquisti di Servizi da parte di fornitori esteri (UE e EXTRAUE)

A partire dal 1° gennaio 2022 laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore estero (UE o Extra UE, ivi inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) una fattura per prestazioni di servizi, ai fini dell’assolvimento dell’IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo “TD17”, così predisposto:

  • Tipo documento: TD17
  • Cedente/Prestatore: Dati del fornitore estero che ha prestato il servizio, specificando il Paese di residenza
  • Cessionario/committente: Dati del cliente IT che predispone l’autofattura o procede all’integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
  • Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali”:
    • Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari;
    • Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella  Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
  • Imponibile e IVA (o codice natura): L’imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l’IVA non sia applicabile
  • Campo 2.1.6 – Estremi fattura: Estremi della fattura che si va ad integrare:
    • 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1)
    • 2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare
    • 2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
  • Campo 2.1.1.4 Numero: Numero di autofattura / documento integrativo IVA

 

Acquisti di BENI da parte di fornitori COMUNITARI

A partire dal 1° gennaio 2022 laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore UE relativa all’acquisto di beni, ai fini dell’assolvimento dell’IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo “TD18”. Il documento deve essere così predisposto:

  • Codice tipo documento: TD18
  • Cedente / prestatore: Dati del fornitore estero che ha ceduto i beni, specificando il Paese di residenza
  • Cessionario/committente: Dati del cliente italiano che procede all’integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
  • Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali”: Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
  • Imponibile e IVA (o codice natura): L’imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l’IVA non sia applicabile
  • Campo 2.1.6 – Estremi fattura: Estremi della fattura che si va ad integrare:
    • 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione richiede un solo rigo, si indica 1)
    • 2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare
    • 2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
  • Campo 2.1.1.4 Numero: Numero di autofattura / documento integrativo IVA

 

Acquisti di BENI nei casi di cui all’articolo 17 c. 2 D.P.R. 633/72

A partire dal 1° gennaio 2022 laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da fattura per un rapporto con fornitore estero a fronte della quale sia tenuto all’emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del D.P.R. 633/72, fini dell’assolvimento dell’IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo “TD19”. Il TD19 si utilizza nei seguenti casi:

  • Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se controparte intracomunitario o autofattura se controparte extracomunitario);
  • Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;
  • Acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72);
  • Acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all’interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).

Il documento deve essere così predisposto:

  • Codice tipo documento: TD19
  • Cedente / prestatore: Dati del fornitore estero, con indicazione del Paese di residenza
  • Cessionario/committente: Dati del cliente italiano che procede all’integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta  dal fornitore estero / all’emissione di autofattura
  • Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali”
    • Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
    • Data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell’autofattura
  • Imponibile e IVA (o codice natura): L’imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l’IVA non sia applicabile
  • Campo 2.1.6 – Estremi fattura: Estremi della fattura che si va ad integrare:
    • 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1)
    • 2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare
    • 2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
  • NOTA: Se la fattura è disponibile nel sistema di interscambio inserire il numero identificativo della stessa assegnato dal Sistema (IdSdi)
  • Campo 2.1.1.4 Numero: Numero di autofattura / documento integrativo IVA

 

Indicazioni operative dal 2022

Da quanto sovra esposto riteniamo sia evidente che la gestione in elettronico degli acquisti effettuati da soggetti esteri si presenta complessa, sia per le implicazioni normative che per le implicazioni tecniche. Dal punto di vista operativo segnaliamo che per l’emissione dei documenti TD17 – TD18 – TD19 è consigliabile adottare una numerazione separata (es. 1/estero, 2/estero, ecc.). I documenti elettronici devono essere trasmessi telematicamente, al più tardi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero. Da ciò consegue il fatto che al ricevimento di una qualsiasi fattura estera, a partire dal 1° gennaio 2022, è opportuno il più velocemente possibile procedere con l’integrazione IVA o l’emissione di autofattura in tempo utile.

Antonio Palmieri

Laureato in economia aziendale con una tesi dal titolo "Il ruolo dell'HTML nelle operazioni di web marketing", iscritto all'albo dei Consulenti del lavoro, sono un libero professionista che non trascura le potenzialità offerte dal web che resta la mia grande passione: lavoro e passione si integrano in Codice Azienda, blog che curo dal 2007 in cui affronto temi che riguardano imprenditori e professionisti. Nel mio curriculum le esperienze e le competenze.

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Antonio Palmieri

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