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Su questo blog è già stata pubblicata una guida al ravvedimento operoso per sanare spontaneamente le violazioni e gli omessi versamenti in tema di tributi.
Con le ultime modifiche del 2011 l’istituto del ravvedimento operoso si arricchisce del nuovo ravvedimento sprint per sanare violazioni nel brevissimo termine.
A decorrere dal 6 luglio 2011, giorno in cui è entrato in vigore del DL 98/2011, applicabile anche per le violazioni commesse precedentemente, entra in vigore il nuovo ravvedimento operoso sprint che permette di sanare le violazioni commesse nei primi 15 giorni dalla scadenza del versamento con una percentuale ridottissima che aumenta di giorno in giorno.
Da primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Quindi dal quindicesimo giorno fino al trentesimo si rientrerà nel campo del ravvedimento breve con una sanzione del 3%.
Oltre il trentesimo giorno si applica il ravvedimento lungo che prevede l’applicazione di una sanzione pari al 3,75%.
Il nuovo ravvedimento sprint consente di non punire estremamente le semplici dimenticanze, consentendo ai contribuenti di recuperare con una sanzione proporzionale ai giorni di ritardo ai quali vanno aggiunti i minimi interessi da calcolare con le modalità ordinarie.
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