Cambia nel 2015 il ravvedimento operoso introducendo sostanziali modifiche all’istituto che amplia i termini e rivede le riduzioni alle sanzioni applicabili alle diverse violazioni.
Il ravvedimento operoso: cenni
Guida al Contenuto
Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contrbuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili. Per l’anno 2015, il ravvedimento operoso è stato rivisto ed ampliato in un’ottica di maggiore collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria al fine di consentire a quest’ultima di focalizzarsi sui contribuenti meno collaborativi.
Novità sostanziali del ravvedimento 2015
Il nuovo ravvedimento operoso introduce due innovazioni che mirano ad agevolare il rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria:
- Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento potrà essere effettuato in un periodo più ampio e non più strettamente collegato alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (la tabella alla fine del post riepiloga le riduzioni);
- Il ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate potrà essere effettuato anche qualora siano iniziate accessi, ispezioni e verifiche per violazioni rispetto alle quali i soggetti hanno avuto formale conoscenza e che non siano ancora oggetto di notifiche di accertamento o comunicazioni di irregolarità.
Le nuovi disposizioni per il Ravvedimento operoso 2015 cancellano alcuni istituti previsti quali:
- possibilità di definizione agevolata dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio
- possibilità di adesione ai Processi Verbali di Constatazione
- possibilità di riduzione alla metà (1/6) delle sanzioni irrogate qualora il contribuente rinunci ad impugnare un avviso di accertamento
Il ravvedimento operoso 2015 in sintesi
Nella seguente tabella si riepilogano e sintetizzano i principali punti del nuovo ravvedimento operoso 2015 con le riduzioni delle sanzioni applicabili ed i tributi interessati alla luce delle nuove disposizioni normative.
Ravvedimento Operoso in vigore dal 1° gennaio 2015 | ||||
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ViolazioneArt. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 | Riduzione della sanzione | Limiti temporali | Tipologia di tributo | |
Ravvedimento sprint | 0,2% per ogni giorno | Entro 14 giorni dalla scadenza | Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute | |
Mancato versamento del tributo.Lettera a) | 1/10 del minimo | Entro 30 giorni dalla data della sua commissione. | Tutti i tributi | |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera a-bis) | 1/9 del minimo | Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione. | Tutti i tributi | |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b) | 1/8 del minimo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. | Tutti i tributi | |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b-bis) | 1/7 del minimo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. | Tributi amministratti dall’Agenzia delle Entrate | |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b-ter) | 1/6 del minimo | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore. | Tributi amministratti dall’Agenzia delle Entrate | |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b-quater) | 1/5 del minimo | Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, Scontrini, DDT o di omessa installazione dei misuratori fiscali | Tributi amministratti dall’Agenzia delle Entrate | |
Omessa presentazione dichiarazione.Lettera c) | 1/10 del minimo | Entro novanta giorni. |
Ravvedimento operoso: Diritto Annuale CCIAA
In seguito alle nuove norme previste in materia di ravvedimento operoso è intervenuto il MISE precisando che le nuove riduzioni ad 1/7 ed 1/6 riguardano esclusivamente i tributi amministrati dall’agenzia delle entrate. Quindi dal nuovo ravvedimento operose resta escluso il Diritto Camerale che resta confermato:
- 1/8 della sanzione del 30% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (3,75%)
- 1/5 della sanzione del 30% (6%) per il versamento entro un anno dal termine in precedenza citato.
Per il diritto annuale restano quindi in vigore le percentuali originarie.