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Il Decreto Monti ha introdotto, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia. La nuova IVIE riguarda sia i proprietari che i titolari di altro diritto reale sull’immobile.
La normativa dell’IVIE ricalca a grandi linee quella prevista per l’IMU. L’aliquota dell’imposta standard è dello 0,76%. Per i dipendenti pubblici all’estero e i soggetti che lavorano presso organizzazioni internazionali l’aliquota ridotta è stabilita pari allo 0,4% con lo stesso funzionamento delle detrazioni IMU per le abitazioni principali (200 euro base più maggiorazioni per figli.
Il versamento dell’imposta non è dovuto per importi inferiori ad € 200. Per cui immobili di un valore fino a 26.315,00 euro circa non scontano l’IVIE. Resta da precisare che la soglia di € 200 non opera come una franchigia per gli immobili di valore superiore.
Il versamento dell’imposta IVIE segue il saldo delle imposte ai fini IRPEF. La scadenza è la stessa e vale anche la possibilità di optare per un versamento rateale. I valori sono indicati nella dichiarazione dei redditi. Preme precisare che per l’IVIE:
Sui molti dubbi che la nuova imposta ha sollevato è intervenuta una circolare dell’agenzia dell’entrate (che riportiamo a seguire) che chiarisce i criteri per la determinazione della base imponibile e riepiloga le principali imposte da detrarre dall’IVIE per evitare una doppia tassazione.
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