In un precedente articolo ci siamo soffermati sulla diminuzione degli interessi legali che dal 2014 dovranno essere calcolati applicando un tasso dell’1%. Nello stesso articolo abbiamo accennato alle conseguenze fiscali facendo riferimento al solo ravvedimento operoso: ma anche altri istituti fiscali risentono della variazione del tasso di interesse legale.
La riduzione all’1% del tasso di interesse legale dal 2014 produrrà effetti anche in caso di versamento rateale delle somme dovute in seguito alle definizione dei principali istituti deflativi del contenzioso:
Per tutti gli istituti deflattivi del contenzioso il tasso di interesse legale da prendere come riferimento è quello in vigore al momento della definizione dell’istituto.
La nuova misura dell’1% del tasso di interesse legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
Il tasso di interesse legale incide in materia di imposte indirette. In seguito alla diminuzione, con un successivo Decreto ministeriale, saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
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