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Cambia di nuovo il ravvedimento operoso!

La finanziaria per il 2011 ritocca quegli elementi che lo stesso governo aveva modificato il decreto legge n. 185/2008 e relative alle sanzioni collegato al ravvedimento operoso: le sanzioni leggere relative ai pagamenti in ritardo di imposte e agli altri adempimenti fiscali sono riviste per le violazioni commesse a far data dal 01/02/2011.

Il ravvedimento operoso si modifica non nei presupposti ma nella misura delle sanzioni. Vediamo le principali novità:

  • entro 30 giorni dalla violazione la sanzione è ora ridotta a 1/10 del tributo e quindi pari al 3% (per violazioni fino al 31/01/2011 è il 2.5%);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo e pari quindi al 3.75%, (per violazioni fino al 31/01/2011 è il 3%);

La presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg., si puo’ ravvedere versando la sanzione ridotta a un decimo della sanzione minima (25 euro) per ogni dichiarazione ravveduta con il versamento del 3% a titolo di sanzione, (per violazioni fino al 31/01/2011 è il 2.5%).

Il ravvedimento resta però più favorevole rispetto alle sanzioni originarie. Anche se in questo periodo difficile, le sanzioni brevi su base annua rappresentavano un ottimo strumento per superare le temporanee difficoltà di liquidità.

Cambiano anche gli interessi legali

Il ravvedimento operoso diventa ancora più caro se si considera che a partire da gennaio 2011 anche il tasso di interesse legale è stato rivisto in rialzo.
Un inizio d’anno non proprio dolce!