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Le scadenze fiscali di Unico 2014 dopo la proroga

Scatta la proroga per le scadenze fiscali di Unico 2014 sul filo del rasoio. Il decreto è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 16.6.2014 n. 137, giorno dell’originaria scadenza. La proroga riguarda i versamenti collegati ai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014 in scadenza il 16.6.2014 o il 16.7.2014 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. La proroga in questione riguarderà solo le scadenze di UNICO per luglio mentre è opportuno ricordare che le scadenze che cadono dal 1 agosto al 20 agosto sono sempre differite al 20 agosto.

Le scadenze fiscali dopo la proroga- photo credit: CarbonNYC

Scadenze fiscali di Unico 2014: i soggetti interessati

La proroga riguarda tutti i contribuenti che rispettano le seguenti condizioni:

  • sono soggetti agli studi di settore;
  • rientrano nei limiti di ricavi o compensi di ammontare per ciascuno studio di settore, (5.164.569,00 euro);

Se queste condizioni sono rispettate i contribuenti potranno possono beneficiare della proroga ed effettuare i versamenti devono:

  • entro il 7.7.2014 (invece del 16.6.2014), senza alcuna maggiorazione;
  • dall’8.7.2014 al 20.8.2014 (invece del 16.7.2014, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga in esame riguarda anche i contribuenti persone fisiche che partecipano a società, associazioni e imprese assoggettate agli studi di settore anche quando devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Riepilogando:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

Rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore che siano però diverse da quella rappresentata dal limite dei ricavi o compensi (limite di 5.164.569,00 euro) Tra le clausole è possibile ricordare:

  • inizio o cessazione attività,
  • non normale svolgimento dell’attività,
  • determinazione forfettaria del reddito, ecc.
  • cause di inapplicabilità degli studi stessi (es. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).

La proroga riguarda anche i contribuenti minimi qualora svolgano attività rientranti negli studi di settore.

Scadenze fiscali di unico 2014: quali versamenti rientrano nella proroga

Per le persone fisiche rientrano nella proroga (al 7.7.2014 o al 20.8.2014 con la maggiorazione dello 0,4%) i seguenti versamenti:

  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRPEF;
  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRAP;
  • saldo 2013 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • saldo 2013 e l’eventuale acconto 2014 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • saldo 2013 dell’imposta sostitutiva del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime per le nuove iniziative produttive (c.d. “forfettini”);
  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “nuovi contribuenti minimi”;
  • saldo 2013 dell’imposta sostitutiva sul capital gain e dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti privati;
  • saldo 2013 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
  • altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).
  • versamento del saldo IVA 2013 con il modello Unico 2014 se non effettuato entro il 17 marzo i contributi previdenziali di artigiani, commercianti e professionisti (gestione separata)
  • versamento del diritto annuale alla CCIAA per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese

Particolare attenzione meritano i Soci di srl non trasparenti che possono differire solo i contributi INPS, mentre le imposte restano vincolate alle scadenze originarie (giusto per creare un pò di confusione).

La proroga non riguarda i soggetti che hanno presentato il modello 730/2014 o che ricorrono alla compilazione dell’UNICO MINI perchè tale modello non può essere utilizzato da lavoratori autonomi o imprenditori, da soci o associati che devono dichiarare redditi “per trasparenza” e da soggetti comunque tenuti al versamento dei contributi alle Gestioni INPS artigiani e commercianti.

I versamenti per le persone non fisiche dopo la proroga

Anche in questo caso sono prorogati versamenti comunque collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi:

  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRES;
  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRAP;
  • versamento del saldo IVA 2013 con il modello Unico 2014;
  • imposta sostitutiva sul capital gain (per gli enti non commerciali);
  • altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • versamento del diritto annuale alla CCIAA per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.

La proroga è esclusa per i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2014 in seguito:

  • alla posticipazione dell’approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2013 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • diversa data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2013 – 30.6.2014)

La rateizzazione dei versamenti dopo la proroga delle scadenze fiscali

La rateizzazione dei versamenti del saldo e del primo acconto prevede il pagamento:

  • il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  • alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 7.7.2014:

  • se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2014;
  • se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.7.2014.

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2014:

  • se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.9.2014;
  • se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro l’1.9.2014 (in quanto il 31 agosto cade di domenica).

Come in precedenza accennato, i versamenti cadenti nel mese di agosto sono differiti al 20 agosto. Questa scelta è a regime dal 2012 e riguarda tutti gli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali del mese di agosto.

Antonio Palmieri

Laureato in economia aziendale con una tesi dal titolo "Il ruolo dell'HTML nelle operazioni di web marketing", iscritto all'albo dei Consulenti del lavoro, sono un libero professionista che non trascura le potenzialità offerte dal web che resta la mia grande passione: lavoro e passione si integrano in Codice Azienda, blog che curo dal 2007 in cui affronto temi che riguardano imprenditori e professionisti. Nel mio curriculum le esperienze e le competenze.

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