Per essere certi di applicare l’aliquota giusta è necessario individuare il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA previsti dalla normativa IVA (DPR 633/72 art. 69):
“Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momenti di stipulazione dell’atto se riguardano beni immobili e nel momento di consegna o spedizione del bene se riguardano beni mobili”
“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”
Particolari deroghe riguardano:
Dopo questa necessaria premessa, è giusto rammentare che per gli errori di fatturazione è prevista una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non presente in fattura con un minimo di € 258,23.
Quindi per correggere gli errori si può procederenei seguenti modi:
La nota di variazione è un documento che consente di apportare modifiche all’imponibile o all’imposta. Essa è prevista dall’art. 26 del DPR 633/72 e deve contenere:
La correzione da parte dell’acquirente va fatta presso l’agenzia dell’entrate prenstando un’autofattura in duplice copia e versando con il modello f24 (codice tributo 9399) la eventuale differenza di imposta dovuta. La copia che sarà resa dall’agenzia delle entrate dovrà essere registrata.
In conclusione volevo solo ricordarvi che su questo blog è disponibile un servizio che consente il calcolo e la ricostruzione delle fatture.
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