Le disposizioni sono contenute nel comma 910 della L. 2015/2017 (legge di bilancio 2018).
In sostanza, a differenza degli altri ambiti in cui vige un limite di pagamento in contanti pari ad € 3.000,00, la nuova norma introduce un divieto assoluto per il pagamento in contanti anche di retribuzioni in misura minore alle soglie. Pertanto, mentre il pagamento degli stipendi 2017 può essere effettuato anche in contanti nei limiti delle disposizioni in materia di circolazione del contante, da luglio 2018 nessun pagamento delle retribuzioni potrà avvenire tramite denaro contante.
Le nuove norme lasciano al datore di lavoro la possibilità di scegliere tra i seguenti strumenti di pagamento:
Il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni è valido per tutti i rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione:
La norma prevede due esclusioni:
Pertanto il pagamento dello stipendio della badante in contanti è consentito.
Ai datori che non rispetteranno l’obbligo è applicata la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000.
Inoltre, le disposizioni normative introdotte sanciscono che la firma del dipendente sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento, rendendo così indispensabile ai fini probatori la tracciabilità del pagamento con gli strumenti finanziari elencati in precedenza.
L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n.9294/18 ha risposto ad un quesito relativo all’ipotesi in cui gli ispettori accertino l’impiego di lavoratori in nero e riscontrino anche che il pagamento degli stessi sia avvenuto in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento tracciabili.
In tali casi non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione relativa, che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla maxi sanzione per lavoro nero (e non esclusi esplicitamente dalla norma).
L’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro nero la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in nero sono state effettuate.
Resta ferma l’adozione della diffida accertativa qualora, accertata la corresponsione della retribuzione, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro.
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