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Dal 24 settembre 2015 sono in vigore le nuove sanzioni  per la mancata o irregolare tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro). L’omessa o infedele registrazione dei dati che determinano differenze retributive, fiscali o previdenziali prevede l’applicazioni di sanzioni amministrative di importi compresi tra i 150 ed 1500 euro.

Dati obbligatori da riportare nel Libro Unico del Lavoro
Per ciascun lavoratore devono essere indicati:

  • il nome e cognome;
  • il codice fiscale;
  • la qualifica e il livello, ove ricorre;
  • la retribuzione base;
  • l’anzianità di servizio;
  • le relative posizioni assicurative.

Devono essere specificatamente indicati:

  • dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese;
  • trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
  • detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
  • prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
  • somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.

Dal  Libro Unico del Lavoro si deve poter evincere il calendario delle presenze, con evidenza per ogni giorno di:

  • numero di ore di lavoro (in caso di retribuzione fissa o a giornata basta la presenza)
  • ore di straordinario,
  • eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite,
  • ferie/permessi ecc.,
  • riposi.

Libro Unico del Lavoro: Violazioni

Le violazioni delle disposizioni in Materia di LUL conducono alle seguenti sanzioni:

  • se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione va da euro 500 a euro 3.000;
  • se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione va da euro 1.000 ad euro 6.000.

Il Libro Unico del Lavoro va aggiornato entro la fine del mese successivo. La mancata conservazione nei termini è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.

Le condotte di omessa e infedele registrazione, alle quali si riconducono i profili sanzionatori, ed anche la tardiva compilazione del LUL, sono punibili a condizione che le stesse abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Nel caso di omessa registrazione le nuove disposizioni si riferiscono alle omissioni complessive e non alla singola registrazione sul LUL.