PEC nel processo tributario - photo credit: FadderUri
Un ulteriore passo in avanti per il processo tributario telematico. Al centro delle nuove disposizioni l’utilizzo della PEC e della firma digitale. Il decreto con le modalità operative di utilizzo degli strumenti informatici e delle comunicazioni è stato pubblicato del MEF.
PEC nel processo tributario – photo credit: FadderUri
Guida al Contenuto
Obiettivo primario della nuova disciplina del processo tributario telematico è la dematerializzazione dei flussi documentali che consente una riduzione dei costi e dei tempi processuali.
Per garantire il rispetto dei tempi ed il contenuto dei documenti assumono una rilevante importanza l’utilizzo della PEC e della firma elettronica o digitale per tutti gli atti e i provvedimenti del processo.
La scelta della via telematica del processo tributario è irreversibile: tutti gli atti e le varie fasi del procedimento tributario seguiranno la via digitale, così come eventuali giudizi successivi. Tali disposizioni, una volta operative, riguarderanno anche gli istituti del reclamo e della mediazione.
Per l’inizio della fase operativa sono necessari i decreti ministeriali che chiariranno le regole tecnico-operative dell’informatizzazione e sceglieranno le prime Commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.
La piattaforma informatica che gestirà i processi telematici è il SIGIT (Sistema informativo della giustizia tributaria) che consentirà:
Le regole per il funzionamento del Sigit saranno pubblicate con decreto del ministero dell’economia e delle finanze.
Al Sigit avranno accesso: i giudici, le parti, i procuratori e i difensori. Le regole operative per l’abilitazione al sistema, saranno adottate con successivi decreti Mef.
L’elezione del domicilio digitale effettuata comunicando l’indirizzo PEC consentirà di ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni telematiche.
La ricevuta di consegna generata dal gestore della PEC del destinatario rappresenterà il fulcro del processo tributario telematico.
Per i professionisti iscritti all’albo, l’indirizzo Pec deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini e collegi all’INI-PEC. Sembra precluso al momento la possibilità di utilizzare PEC differenti per la gestione di singoli procedimenti.
Qui di seguito il decreto con le regole generali per il processo telematico tributario tramite PEC.
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