In precedenti articoli di questo blog abbiamo parlato del ravvedimento operoso soffermandoci sulle ultime novità in merito al ravvedimento sprint.
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In questo articolo ci soffermiamo sulla fattispecie del ravvedimento parziale facendo riferimento a quei casi in cui i contribuenti provvedano a sanare la violazione commessa versando "in misura congrua" le sanzioni e gli interessi previsti. Nella risoluzione n. 67/E del 2011, l’agenzia delle entrate è intervenuta per precisare la distinzione tra:
La risoluzione in precedenza citata esclude in modo assoluto che il ravvedimento di una violazione possa perfezionarsi con il versamento della prima rata comprensiva delle complessive sanzioni e interessi versando poi successivamente nelle successive rate quanto dovuto a titolo di imposta. In questo caso le sanzioni (soprattutto se versate quelle ridotte entro 30 giorni) e gli interessi saranno insufficienti per fa ritenere il ravvedimento perfezionato.
Il ravvedimento parziale non è precluso ma, per essere perfezionato, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito di imposta versato in ritardo. Il ravvedimento scaglionato è corretto se per ogni versamento sono sufficienti le sanzioni e gli interessi. Resta fondamentale ricordare che, in caso di accertamenti, si preclude la possibilità di sanare con ravvedimento e la residua parte di debito dovrà essere versata con le sanzioni per intero. Altro limite da considerare resta la scadenza del termine per il ravvedimento.
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