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In precedenti articoli di questo blog abbiamo parlato del ravvedimento operoso soffermandoci sulle ultime novità in merito al ravvedimento sprint.

Ravvedimento parziale

In questo articolo ci soffermiamo sulla fattispecie del ravvedimento parziale facendo riferimento a quei casi in cui i contribuenti provvedano a sanare la violazione commessa versando "in misura congrua" le sanzioni e gli interessi previsti. Nella risoluzione n. 67/E del 2011, l’agenzia delle entrate è intervenuta per precisare la distinzione tra:

  • rateazione delle somme da ravvedimento
  • ravvedimento parziale

La rateazione delle somma da ravvedimento

La risoluzione in precedenza citata esclude in modo assoluto che il ravvedimento di una violazione possa perfezionarsi con il versamento della prima rata comprensiva delle complessive sanzioni e interessi versando poi successivamente nelle successive rate quanto dovuto a titolo di imposta. In questo caso le sanzioni (soprattutto se versate quelle ridotte entro 30 giorni) e gli interessi saranno insufficienti per fa ritenere il ravvedimento perfezionato.

Il ravvedimento parziale

Il ravvedimento parziale non è precluso ma, per essere perfezionato, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito di imposta versato in ritardo. Il ravvedimento scaglionato è corretto se per ogni versamento sono sufficienti le sanzioni e gli interessi. Resta fondamentale ricordare che, in caso di accertamenti, si preclude la possibilità di sanare con ravvedimento e la residua parte di debito dovrà essere versata con le sanzioni per intero. Altro limite da considerare resta la scadenza del termine per il ravvedimento.