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Libro Unico del Lavoro: Sanzioni dopo il Jobs Act

Dal 24 settembre 2015 sono in vigore le nuove sanzioni  per la mancata o irregolare tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro). L’omessa o infedele registrazione dei dati che determinano differenze retributive, fiscali o previdenziali prevede l’applicazioni di sanzioni amministrative di importi compresi tra i 150 ed 1500 euro.

Dati obbligatori da riportare nel Libro Unico del Lavoro
Per ciascun lavoratore devono essere indicati:
  • il nome e cognome;
  • il codice fiscale;
  • la qualifica e il livello, ove ricorre;
  • la retribuzione base;
  • l’anzianità di servizio;
  • le relative posizioni assicurative.

Devono essere specificatamente indicati:

  • dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese;
  • trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
  • detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
  • prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
  • somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.

Dal  Libro Unico del Lavoro si deve poter evincere il calendario delle presenze, con evidenza per ogni giorno di:

  • numero di ore di lavoro (in caso di retribuzione fissa o a giornata basta la presenza)
  • ore di straordinario,
  • eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite,
  • ferie/permessi ecc.,
  • riposi.

Libro Unico del Lavoro: Violazioni

Le violazioni delle disposizioni in Materia di LUL conducono alle seguenti sanzioni:

  • se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione va da euro 500 a euro 3.000;
  • se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione va da euro 1.000 ad euro 6.000.

Il Libro Unico del Lavoro va aggiornato entro la fine del mese successivo. La mancata conservazione nei termini è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.

Le condotte di omessa e infedele registrazione, alle quali si riconducono i profili sanzionatori, ed anche la tardiva compilazione del LUL, sono punibili a condizione che le stesse abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Nel caso di omessa registrazione le nuove disposizioni si riferiscono alle omissioni complessive e non alla singola registrazione sul LUL.

Antonio Palmieri

Laureato in economia aziendale con una tesi dal titolo "Il ruolo dell'HTML nelle operazioni di web marketing", iscritto all'albo dei Consulenti del lavoro, sono un libero professionista che non trascura le potenzialità offerte dal web che resta la mia grande passione: lavoro e passione si integrano in Codice Azienda, blog che curo dal 2007 in cui affronto temi che riguardano imprenditori e professionisti. Nel mio curriculum le esperienze e le competenze.

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