L’agenzia delle entrate Con la Risoluzione 7/E del 19.01.2017, l’Amministrazione Finanziaria ha soppresso il codice tributo “8120” per il versamento tramite i modelli “F24 versamenti con elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici” della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio (DL 193/2016) ha previsto l’azzeramento delle sanzioni per il mancato invio della dichiarazione di cessazione dell’attività.
Questo significa che sia per il contribuente che presenta tardivamente la dichiarazione di cessazione dell’attività, sia nel caso di chiusura d’ufficio della partita IVA dell’Amministrazione Finanziaria non saranno irrogate sanzioni.
Per tale ragione, essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimano l’utilizzo, con la risoluzione in commento è soppresso, a partire dal 1° febbraio 2017, il codice tributo 8120.
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