Vediamo in dettaglio le singole novità ricordando che su Codice Azienda potete consultare una guida al 730 con tutti gli oneri deducibili e detraibili
Da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico.
Percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali
E’ aumentato a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione.
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate; Anche gli studenti degli I.T.S. hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.
Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.
È possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
In seguito all’approvazione della Riforma del Terzo Settore rimangono in essere per il periodi di imposta 2017 le detrazioni del 19% previste rispettivamente dall’art. 15 comma 1, lettera i bis e i quater del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.).
Per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818), in tal caso l’importo da indicare nei righi da E8 a E 10, con il codice 22 non può essere superiore a 1.291,14 euro; ); danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.
Per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L’importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro e da indicare con il codice “23” righi da E8 a E 10.
Ulteriori novità riguardano le erogazioni in favore degli I.T.S. (Istituti tecnici superiori); a tal proposito la Legge n°232/2016, ha esteso alle erogazioni liberali a favore degli ITS la detrazione pari al 19% già prevista per le erogazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.
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