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Per il 2020 e per il 2021 i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, efficientamento energetico degli edifici possono accedere a detrazioni fiscali fino al 110%  della spesa sostenuta. In alternativa alla detrazione gli stessi potranno optare per una cessione del credito o ad uno sconto in fattura.

Tale opzione può essere utile per chi ha interesse a recuperare prima gli importi spesi ma soprattutto per gli incapienti che fino ad ora non ricevevano alcun vantaggio fiscale da tali detrazioni. Vediamo con ordine le varie opzioni.

Le Detrazioni fiscali sugli immobili

Già da alcuni anni nel nostro sistema fiscale sono previste detrazioni per le ristrutturazioni e riqualificazioni degli immobili. Con le ultime disposizioni normative, molte delle quali collegate all’emergenza COVID-19, il governo, per dare slancio all’economia ha introdotto un super bonus edilizio fino al 110% per lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici. I lavori che danno diritto alla detrazione sono:

  1. recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  2. efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  3. adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-seplies del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019;
  5. installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, e di cui al comma 8 dell’articolo 119.

Le alternative alla Detrazione Fiscale

I contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinate tipologie di interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Sconto in fattura



I soggetti che hanno diritto alle predette detrazioni posso optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo, di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto che verrà anticipato dal fornitore che ha realizzato gli interventi, a cui sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta

Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Bisogna tenere a mente che nel caso del superbonus al 110%, lo sconto praticato dal fornitore non potrà essere superiore al 100% dell’importo della fattura. A fronte dell’importo indicato in fattura, il cessionario otterrà come credito d’imposta il 110% di detto importo. Quindi il 10% di detrazione eccedente sarà recuperato dall’impresa e non dal contribuente.

Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato.

Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro.

Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito

La cessione del credito è molto simile all’applicazione dello sconto in fattura.  Infatti, la cessione del credito permette di trasferire le detrazioni a cui si ha diritto:

  • ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • ad istituti di credito e intermediari finanziari.

In tal modo il contribuente sostiene subito ed esclusivamente la spesa relativa alla quota non incentivabile, versando solo una quota parte dell’importo totale della fattura. La restante parte sarà trasferita come forma di pagamento parziale al soggetto a cui viene trasferito il credito (cessionario).

La comunicazione all’Agenzia delle entrate

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato al Provvedimento 283847/2020.  

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Invece, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.