L’art. 1, del DL n. 83 del 2014, convertito con modificazioni della L n. 106 del 2014, ha introdotto nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus“).
La citata disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche (Circolare 31.07.2014 n. 24).
Tale credito è stato reso permanente dall’art. 1, commi 318 e 319, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Soggetti interessati
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.
Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).
Art Bonus: Limiti e Requisiti
Il credito d‘imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate.
Alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.
Per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLGS n. 42 del 2 2004);
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito d‘imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del DL n. 189 del 2016):
- del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell‘Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell‘Opificio delle pietre dure e dell‘Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Per le erogazioni in esame non si applicano le disposizioni di cui agli art. 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR. Il credito d’imposta sostituisce la detrazione spettante sia per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l‘acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell‘art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l‘organizzazione in Italia e all‘estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali e sia le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del DL n. 83 del 2014, come ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.
Modalità di fruizione del credito
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore della cultura |
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Rata successiva alla prima o residuo rata precedente | Mod. 730/2016 o modello Unico PF 2016 |