Piccoli cambiamenti per il ravvedimento operoso a partire da gennaio 2016. Con il nuovo anno, le sanzioni per i ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza passano dal 30% al 15% con riflessi sulle diverse ipotesi di ravvedimento che riepiloghiamo in tabella.
Per la corretta determinazione di quanto dovuto è opportuno calcolare correttamente gli interessi. Per questo motivo è utile consultare la tabella dei tassi degli interessi legali aggiornata.
In questa guida, partendo dal significato di ravvedimento operoso, cercheremo di affrontare gli aspetti salienti, i casi principali e le novità che si sono susseguite negli anni in materia di Ravvedimento operoso
Ravvedimento Operoso: Significato
Guida al Contenuto
- Ravvedimento Operoso: Significato
- Novità in materia di ravvedimento applicabili dall’1.9.2024
- Tabella Riduzioni delle sanzioni nel ravvedimento
- Tabella Sanzioni omesso/insufficiente versamento
- Tabella Ravvedimento omesso/insufficiente versamento
- Applicazione del cumulo giuridico
- Tabella ravvedimento operoso 2016 per omesso o insufficiente versamento
- Cause ostative al ravvedimento operoso
- Ravvedimento operoso per i casi di infedele dichiarazione
- I vari casi di ravvedimento della dichiarazione integrativa
- Ravvedimento parziale dopo il Decreto Crescita
- Ravvedimento Operoso e omissione di registrazione dei contratti
- Ravvedimento per Tardiva Proroga o Risoluzione Cedolare Secca
- Ravvedimento operoso Avvisi Bonari
- Ravvedimento Operoso Accertamento con Adesione
- Ravvedimento operoso f24 a zero
- Ravvedimento Operoso per Liquidazione IVA
- Ravvedimento operoso tassa vidimazione libri sociali
- Ravvedimento operoso: Diritto Annuale CCIAA
- Ravvedimento operoso imposta di bollo
- Omessa Chiusura Partita IVA: ravvedimento possibile
Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili. Per l’anno 2015, il ravvedimento operoso è stato rivisto ed ampliato in un’ottica di maggiore collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria al fine di consentire a quest’ultima di focalizzarsi sui contribuenti meno collaborativi.
Novità in materia di ravvedimento applicabili dall’1.9.2024
A seguito della revisione del regime sanzionatorio in attuazione della Riforma fiscale, sono state apportate alcune modifiche al ravvedimento operatore. In particolare, per le violazioni commesse dall’1.9.2024:
- è sempre applicabile la riduzione a 1/7 del minimo in caso di ravvedimento effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione/oltre 1 anno dall’omissione o dall’errore e fino alla scadenza dell’accertamento. In presenza di violazioni più remote la regolarizzazione risulta quindi meno onerosa;
- considerato che la sanzione per omesso/insufficiente versamento è stata ridotta dal 30% al 25%, anche la sanzione ridotta risulta mitigata (ad esempio, è pari all’1,25% per la regolarizzazione oltre 15 giorni ed entro 30 giorni);
- anche in caso di ravvedimento è applicabile il cumulo giuridico.
Tabella Riduzioni delle sanzioni nel ravvedimento
Violazioni commesse dall’1.9.2024 | Violazioni commesse fino al 31.8.2024 | Riduzione sanzioni | |
---|---|---|---|
lett. a) | omesso/insufficiente versamento entro 30 giorni dal mancato versamento del tributo/acconto | qualsiasi violazione | 1/10 |
lett. a-bis) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione/errore ovvero, per errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’errore è stato commesso | qualsiasi violazione | 1/9 |
lett. b) | entro la dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione/errore | qualsiasi violazione | 1/8 |
lett. b-bis) | oltre la dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 1 anno dall’omissione/errore | entro la dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione/errore | 1/7 |
lett. b-ter) | oltre la dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione/errore | qualsiasi violazione (con esclusione di omesso/insufficiente versamento) | 1/6 |
lett. b-quater) | qualsiasi violazione dopo la constatazione della violazione dichiarazione omessa | qualsiasi violazione (con esclusione di omesso/insufficiente versamento) dopo la constatazione della violazione (PVC) senza comunicazione di adesione e prima dello schema d’atto | 1/5 |
lett. b-quinquies | dopo lo schema d’atto preceduto da PVC senza domanda di accertamento con adesione | 1/4 | |
lett. c)
dichiarazione omessa |
entro 90 giorni dalla violazione (tardiva dichiarazione)/30 giorni in caso di omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA | entro 90 giorni dalla violazione (tardiva dichiarazione) | 1/10 |
Tabella Sanzioni omesso/insufficiente versamento
Violazione | Sanzione violazioni fino al 31.8.2024 | Sanzione violazioni dall’1.9.2024 |
---|---|---|
Mancato versamento acconto/periodico/conguaglio o a saldo imposte risultanti da dichiarazione – | 30% importo non versato | 25% importo non versato |
Versamento effettuato con ritardo non oltre 90 gg. | 15% importo non versato (30%/2) | 12,5% importo non versato (25%/2) |
Versamento effettuato con ritardo non oltre 15 gg. | 1% per ciascun giorno (15%/15) | 0,83% per ciascun giorno (12,5%/15) |
Tabella Ravvedimento omesso/insufficiente versamento
Riduzione – Termine regolarizzazione | Sanzione ridotta violazioni fino al 31.8.2024 | Sanzione ridotta violazioni dall’1.9.2024 |
---|---|---|
Entro 14 giorni dalla scadenza 1/10 | 0,1% giornaliero | 0,0833% giornaliero |
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1/10 | 1,5% (15%/10) | 1,25% (12,5%/10) |
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1/9 | 1,6667% (15%/9) | 1,3889% 12,5(%/9) |
|
3,75% (30%/8) |
3,125% |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (per c.d. “tributo periodico”)
*oltre 1 anno dal termine “ordinario” di versamento (per c.d. “tributo istantaneo”) 1/7 |
3,75% (30%/8) | 3,125% (25%/8) 3,5714% (25%/7) |
1/7 |
4.2857% (30%/7) | |
1/6
|
5% (30% / 6) |
Applicazione del cumulo giuridico
Con la modifica del comma 8 dell’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 ad opera dell’art. 3, D.Lgs. n. 87/2024 è ora possibile applicare il cumulo giuridico, oltre che in sede di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, anche in caso di regolarizzazione tramite ravvedimento.
Nella nuova formulazione dei commi 1 e 2 dell’art. 12 è espressamente previsto che il cumulo non opera per le “violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni”. Di conseguenza:
- in caso di ravvedimento di violazioni commesse fino al 31.8.2024 la regolarizzazione va effettuata per ogni singola violazione;
- per le violazioni commesse dall’1.9.2024 al fine della regolarizzazione è possibile applicare la sanzione unica (cumulo giuridico).
Tabella ravvedimento operoso 2016 per omesso o insufficiente versamento
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 158/2015 la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti prevede anche la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Resta la sanzione al 30% per versamenti oltre i 90 giorni.
Nella seguente tabella si riepilogano e sintetizzano i principali punti del nuovo ravvedimento operoso 2016 con le riduzioni delle sanzioni applicabili ed i tributi interessati alla luce delle nuove disposizioni normative.
Ravvedimento Operoso in vigore dal 1° gennaio 2016 | ||
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Violazione Art. 13, 472/97 Riduzione Sanzione |
Limiti temporali e tributi | |
Ravvedimento sprint
(0,1% per ogni giorno di ritardo) |
Entro 14 giorni dalla scadenza
Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute |
|
Ravvedimento breve Mancato versamento del tributo.Lettera a)
(1/10 del minimo – 1,5%) |
Entro 30 giorni dalla data della sua commissione.
Tutti i tributi |
|
Ravvedimento entro 90 giorni Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera a-bis)
(1/9 del minimo – 1,67%) |
Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione.
Tutti i tributi |
|
Ravvedimento trimestrale
(1/9 del minimo – 1,67%) |
Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta salva la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene nel minor termine.
Tutti i tributi |
|
Ravvedimento lungo
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b) (1/8 del minimo – 3,75%) |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Tutti i tributi |
|
Ravvedimento biennale
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b-bis) (1/7 del minimo – 4,29%) |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.
Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
|
Ravvedimento ultrannuale
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b-ter) (1/6 del minimo – 5%) |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
|
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b-quater)
(1/5 del minimo – 6%) |
Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, Scontrini, DDT o di omessa installazione dei misuratori fiscali.
Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
|
Omessa presentazione dichiarazione (senso ampio anche atti) .Lettera c)
1/10 del minimo |
Entro novanta giorni. |
Le percentuali indicate fanno riferimento alle ipotesi di omesso versamento. La riduzione delle sanzioni, indicata in frazioni, resta comunque applicabili in altre ipotesi ma con percentuali diverse (es. dichiarazione infedele le frazioni si applicano sulla sanzione base del 90%).
Cause ostative al ravvedimento operoso
Con la lagge di stabilità del 2015 sono state anche riviste le cause ostative al ravvedimento operoso ampliando il periodo entro il quale può spontaneamente regolarizzare la propria posizione. Il contribuente non può accedere al ravvedimento solo nei seguenti casi:
- notifica di avvisi di accertamento;
- notifica di atti di liquidazione
- comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli sulla dichiarazione (36bis 600/73)
- comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo formale (36ter dpr 600/73)
- comunicazioni di irregolarità in materia di IVA (54bis 633/72)
Nel corso di TELEFISCO 2016 i funzionari dell’agenzia delle entrate hanno chiarito che la comunicazione di avvio del controllo formale (art 36ter), con la richiesta della documentazione, non rappresenta causa ostativa al ravvedimento operoso. Solo la successiva notifica dell’avviso bonario (con la comuicazione delle irregolarità) impedisce il ricorso al ravvedimento operoso.
Ravvedimento operoso per i casi di infedele dichiarazione
Si ha Dichiarazione Infedele, quando il contribuente omette l’indicazione di redditi (o componenti positivi) nella propria dichiarazione dei redditi. Il decreto legislativo 158/2015 ha sostanzialmente rivisto le sanzioni in tema di infedele dichiarazione incidendo anche sul ravvedimento operoso. Le nuove sanzioni sono:
- dal 90% al 180% per violazioni prive di condotte fraudolente
- dal 135% al 270% in caso di condotte fraudolente
- dal 30% al 60% in caso di condotte fraudolente di scarsa rilevanza
- Violazione di 250€ fissa per violazioni senza danno erariale
A partire dal 2016 si estende la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni infedeli utilizzando il ravvedimento operoso lungo. Ad esempio in caso di omessa dichiarazione del 2012 è possibile sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso applicando una sanzione del 15% (90*1/6) come previsto dall’art. 13 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs 472/97.
I vari casi di ravvedimento della dichiarazione integrativa
Dopo aver parlato delle sanzioni in tema di infedele dichiarazione, è opportuno soffermarsi sul ravvedimento in seguito alla presentazione integrativa distinguendo due fattispecie che analizziamo:
Applicazione del ravvedimento sulla sanzione del 30%
Si applica nel caso in cui la violazione che origina la compilazione dell’integrativa si ricolleghi a a violazioni riscontrabili tramite il controllo automatico (36bis) e controllo formale (36ter). Si tratta si errori di calcolo materiali (errata somma delle spese detraibili, ritenute conteggiate in eccesso, ecc)
Applicazione del ravvedimento sulla sanzione del 90%
Si applica il ravvedimento sulla sanzione del 90% (riconducibile alla dichiarazione infedele) nei casi in cui l’omissione sia riscontrabile in fase di accertamento (si pensi ad un reddito di locazione non dichiarato o a dei costi indeducibili non portati in aumento del reddito)
La valutazione in questi casi va fatta di volta in volta. Nessuna sanzione è dovuta per l’integrativa a favore in quanto nessuna violazione è stata commessa.
Ravvedimento parziale dopo il Decreto Crescita
Il Decreto Crescita ha introdotto, l’art. 13-bis relativo al Ravvedimento parziale.
In particolare la nuova disciplina prevede espressamente che l’art. 13 deve essere interpretato nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato.
È ammesso inoltre che, nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo, il ravvedimento intervenga successivamente con il versamento della sanzione e degli interessi a condizione che:
- la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento;
- gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni previste, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
È stabilita un’unica condizione ossia che la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso parziale, si applichi esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Con il Decreto Crescita si supera il limite restrittivo delle precedenti interpretazioni e sono chiaramente identificate tre nuove ipotesi di ravvedimento operoso:
- il ravvedimento frazionato a cui il contribuente può ricorrere versando l’imposta e i relativi interessi e sanzioni nel termine prescelto e, quindi, secondo la misura stabilita dalle singole finestre dell’art. 13 c. 1 D.Lgs. n. 472/97;
- il versamento in ritardo con cui il contribuente versa l’imposta in ritardo omettendo di pagare le sanzioni. Poiché non è ammessa la regolarizzazione frazionata, al di fuori di quanto stabilito dal primo periodo del nuovo art. 13-bis, in caso di versamento della sola imposta, anche in più rate, il ravvedimento si perfeziona solo con il versamento integrale delle sanzioni e degli interessi dovuti. Le sanzioni saranno commisurate all’intera imposta versata in ritardo il che equivale a dire che non si terrà conto dei versamenti rateali della sola imposta, ma il termine del versamento integrale dell’imposta, e la riduzione prevista dall’art. 13 è riferita al momento in cui è perfezionato il ravvedimento integrale (e analogamente gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo);
- regolarizzazione dei versamenti rateali, per esempio quelli che derivano dall’accertamento con adesione, con le stesse modalità del ravvedimento frazionato. Anche in questo caso è possibile ravvedere, in una o più frazioni, le singole rate del debito fiscale o ravvedere il versamento complessivo, fermo restando, se previste, le decadenze che derivano dal pagamento tardivo.
Ravvedimento Operoso e omissione di registrazione dei contratti
Alla luce delle novità introdotte sembra opportuno anche inserire una sintesi delle ipotesi di ravvedimento in materia di tardiva registrazione dei contratti (anche locazione e comodati) che ampliano la loro durata cosi come previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
In base alle nuove disposizioni abbiamo:
- Sanzione Base, dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
- Sanzione per ritardi fino a 30 giorni, dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di 200€
Alla luce delle nuove sanzioni sarà possibile sanare l’omessa registrazione dei contratti con il ravvedimento:
- entro 30 giorni di ritardo: 6%, ovvero 1/10 del 60% con un minimo della sanzione è di 20 euro (1/10 della sanzione minima di 200 euro prevista dal nuovo art. 69 del TUIR con esclusivo riguardo a questo caso).
- entro 90 giorni di ritardo: 13,33%, ovvero 1/9 del 120%, pari a 27 Euro;
- entro 1 anno di ritardo: 15%, ovvero 1/8 del 120 %, pari a 30 Euro;
- oltre l’anno ed entro 2 anni di ritardo: 17,14%, ovvero 1/7 del 120% pari a 34,28 Euro;
- oltre 2 anni di ritardo: 20%, ovvero 1/6 del 120% pari a 40 Euro;
- regolarizzazione dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 24%, ovvero 1/5 del 120%.
Per il comodato scritto, il termine per ravvedersi inizia a decorrere dal giorno successivo quello in cui doveva essere eseguita la registrazione e quindi dal 21° giorno successivo la data di stipula
In tema di insufficiente versamento dell’imposta di registro restano invariate le condizioni per il ravvedimento operoso come specificate nella tabella ad inizio post.
Ravvedimento per Tardiva Proroga o Risoluzione Cedolare Secca
Con il Decreto Fiscale (193/2016) a decorrere dal l 03/12/2016 cambiano le sanzioni e le modalità di ravvedimento per la tardiva proroga o risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.
Sarà possibile effettuare una tardiva proroga o risoluzione del contratto con cedolare secca pagando una sanzione in ragione del ritardo:
- 50 euro in caso di ritardo non superiore a 30 giorni
- 100 euro in caso di ritardo superiore a 30 giorni
Il codice tributo da utilizzare è: 1511.
Il ravvedimento è effettuato applicando le riduzione previste dall’art 13 del 472/97, specificate nella tabella ad inizio guida. Di conseguenza se si provvede al ravvedimento:
- Entro 30 giorni la sanzione sarà 5,55 euro (1/9 di 50 euro)
- Entro 90 giorni la sanzione sarà 11,11 euro (1/9 di 100 euro)
- Entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell’anno della violazione sarà 12,50 euro (1/8 di 100 euro)
- Entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo alla violazione sarà 14,29 euro (1/7 di 100 euro)
- Oltre il 30/09/2019 16,66 (1/6 di 100 euro)
Ravvedimento operoso Avvisi Bonari
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche per perfezionare i pagamenti rateali dovuti in seguito ad avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate da versare con il codice tributo 9001.
Le rate degli avvisi bonari, successive alla prima, possono essere regolarizzate ricorrendo al ravvedimento operoso e sanando l’omesso versamento entro la scadenza della rata successiva. La sanzione dovuta dovrà essere versata
- con il codice 8929 e gli interessi con il codice 1980 in caso di rateazione in seguito a controlli ai sensi dell’ 36bis e dell’art 54 DPR 633/72
- con il codice 8933 e gli interessi con il codice 1983 in caso di rateazione a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97
La sanzione andrà calcolata solo sul tributo, mentre si dibatte se il versamento degli interessi debba essere conteggiato sia sul tributo che sugli interessi di rateazione.
Ravvedimento Operoso Accertamento con Adesione
Come per gli avvisi bonari, il ravvedimento operoso può essere utilizzato per i ritardati versamenti delle rate (successive alla prima) nei casi di:
- definizione dell’accertamento;
- accertamento con adesione;
- conciliazione giudiziale e mediazione.
Le rate devono essere regolarizzate entro la scadenza della rata successiva, salvo il decadimento dal beneficio della rateazione. L’agenzia delle entrate ha definito i codici tributo da utilizzare:
- 9946 – Sanzione Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali
- 9947 – Sanzione Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Addizionale Comunale all’Irpef
- 9948 – Sanzione Ravvedimento su importi relativi all’Addizionale Regionale all’Irpef
- 9949 – Sanzione Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap
- 1984 – Interessi Ravvedimento su importi reateizzati relativi a tributi erariali
- 1985 – Interessi Ravvedimentosu importi rateizzati relativi all’Addizionale Comunale all’Irpef
- 1986 – Interessi Ravvedimento su importi relativi all’Addizionale Regionale all’Irpef
- 1987 – Interessi Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap
Ravvedimento operoso f24 a zero
Il modello F24, anche se a saldo zero in seguito a compensazioni orizzontali tra imposte, deve essere sempre presentato esclusivamente tramite i canali telematici dell’agenzia delle entrate sia per i privati che per titolari di partita IVA. In caso di mancata presentazione nei termini del modello f24 è possibile procedere al ravvedimento operoso.
Ricorrendo al ravvedimento operoso il contribuente, può regolarizzare la violazione commessa. La predetta misura della sanzione è quella stabilita nella nuova formulazione dell’art. 15 D.lgs. 471/1997 così come modificato dal D.lgs. n. 158/2015. Ad oggi, dunque, la sanzione che è pari a:
- 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni;
- 100 euro se il ritardo è superiore a 5 giorni.
Il contribuente, può tuttavia regolarizzare la violazione commessa presentando il modello F24 versando una sanzione ridotta (arrotondata al centesimo di euro), pari a:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall’omissione
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall’omissione
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall’omissione
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro due anni dall’omissione
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall’omissione
- 20,00 euro(1/5 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato dopo la consegna del PVC.
In questo caso il contribuente dovrebbe presentare il suo modello F24 compilato nelle stesse modalità ed in più versare la sanzione con il codice tributo 8911 ed indicare come anno di riferimento l’anno della violazione.
Il saldo del modello F24 non avrà più saldo zero ma avrà un saldo pari alla sanzione da versare.
Nel caso di ravvedimento, anche alla luce delle recenti modifiche presenti in questo post, il contribuente può valutare la convenienza di:
- ravvedere il modello f24 con saldo zero (come illustrato in questo paragrafo)
- ravvedere il tributo con le procedure ordinarie applicando il ravvedimento sprint, breve ecc…
La valutazione può consentire un risparmio di sanzioni ed interessi.
Ravvedimento Operoso per Liquidazione IVA
Anche se nelle istruzioni non si rimanda al ravvedimento operoso, anche per le liquidazioni trimestrali IVA reientrodotte dal 2017 si può accedere al ravvedimento operoso per le ipotesi di omessa o infedele comunicazione. La tabella seguente sintetizza schematicamente le sanzioni da calcolare alle quali aggiungere gli interessi. Il codice tributo da utilizzare è 8911
Sanzione ridotta | Termine regolarizzazione |
27,78 euro (1/9 di 250 euro) | entro 15 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
55,56 euro (1/9 di 500 euro) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
62,50 euro (1/8 di 500 euro) | entro un anno dall’omissione o dall’errore |
71,43 euro (1/7 di 500 euro) | entro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
83,33 euro (1/6 di 500 euro) | oltre due anni dall’omissione o dall’errore |
100 euro (1/5 di 500 euro) | dopo la constatazione della violazione |
Caso particolare è rappresentato dal mancato pagamento della tassa di vidimazione libri sociali dovuta, annualmente entro il 16 marzo, dalle società di capitali, che rientra tra le tasse sulle concessioni governative.
In questo caso il ravvedimento operoso si effettua pagando regolarmente con modello f24 l’imposta dovuta maggiorata con gli interessi utilizzando il codice 7085 nella sezione erario del modello F24, mentre le sanzioni dovranno essere pagate compilando il modello F23 ed in particolare:
- Codice Ufficio (campo 6): indicare RCC
- Causale (campo 9): SZ
- Codice tributo (campo 11): 678T
La sanzione va calcolata:
- 10% (1/10 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- 12,5% (1/8 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno.
Sul sito dell’agenzia delle entrate è disponibile una procedura per la compilazione di un modello f23 editabile con la generazione del modello F23 in pdf da stampare e pagare.
Ravvedimento operoso: Diritto Annuale CCIAA
In seguito alle nuove norme previste in materia di ravvedimento operoso è intervenuto il MISE precisando che le nuove riduzioni ad 1/7 ed 1/6 riguardano esclusivamente i tributi amministrati dall’agenzia delle entrate. Quindi dal nuovo ravvedimento operose resta escluso il Diritto Camerale che resta confermato:
- 1/8 della sanzione del 30% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (3,75%)
- 1/5 della sanzione del 30% (6%) per il versamento entro un anno dal termine in precedenza citato.
Per il diritto annuale restano quindi in vigore le percentuali originarie.
Ravvedimento operoso imposta di bollo
I contrassegni telematici acquistati tardivamente rispetto al documento e l’imposta di bollo assolta tardivamente è possibile il ricorso Ravvedimento Operoso. In questo modo, la sanzione del 100% sarà ridotta a:
- 1/10 (10%) nel caso in cui si procede alla regolarizzazione entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria (Es. per imposta pari € 16 è di € 1,60)
- a 1/8 (12,5%) in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza ordinaria (Es. per imposta pari a €. 16 è € 2)
L’imposta viene comunque assolta mediante l’applicazione del contrassegno telematico mentre
- la sanzione va versata con il modello F23 utilizzando il codice tributo 675T
- gli interessi vanno versati con il modello F223 utilizzando il codice 731T
Molti uffici accettano anche l’apposizione di ulteriori contrassegni telematici a titolo di sanzione ed interessi.
Omessa Chiusura Partita IVA: ravvedimento possibile
La comunicazione di chiusura della Partita IVA deve essere eseguita entro 30 giorni. L’omessa comunicazione, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 471/97, è punita con una sanzione da 516 € a 2065 €. Tuttavia, il contribuente può sanare la propria posizione con il ricorso al ravvedimento operoso nelle sue molteplici ipotesi: dal ravvedimento sprint al ravvedimento lunghissimo. Infatti il nuovo ravvedimento ultrannuale risulta davvero vantaggioso in caso di omissione della comunicazione di cessazione della Partita IVA. La sanzione va versata utilizzando il codice tributo 8911 ed indicando l’anno di chiusura della Partita IVA. L’ipotesi di ravvedimento va calcolata caso per caso. Il versamento dell’imposta solleva il contribuente dall’obbligo di presentare il modello di cessazione della Partita IVA.
Di seguito un link alle sintesi sul: