Seleziona una pagina

Assegno periodico all’Ex-Coniuge

Vuoto normativo dopo abolizione voucherSono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

 

Deducibilità Adeguamento ISTAT

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448).

 

Altre Somme all’Ex coniuge



Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (Risoluzione 15.06.2009 n. 157).

E’ deducibile anche il cd “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato ‘per relationem’, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare 24.04.2015 n. 17 risposta 4.1).



Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge, nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento. La deduzione non spetta per:

  • le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 06.2002 n. 50, risposta 3.1);
  • l’’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 11.06.2009 n. 153);
  • le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2).

 

Limiti di deducibilità

Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Assegno   periodico   per   il coniuge separato o divorziato Sentenza  di  separazione  o  divorzio  per  prendere  visione  della somma  riportata  sull’atto  e,  se  previsto  la  rivalutazione  di  tale importo;

Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2016 o dal  contratto  d’affitto  o  dalla  documentazione  da  cui  risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento