Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.
Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato nè la natura pubblica o privata dell’Università.
ITS e Conservatori
La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:
- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con Circolare 24.04.2015, n. 17, risposta 2.2, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633. La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.
Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.
Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato tra più soggetti, l’importo della detrazione va rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione stessa. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti (Circolare 04.04.2008 n.34, risposta 8.1 e 8.3).
In particolare, l’’importo di euro 2.633 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio (Circolare del 08.04.2016 n. 12, risposta 7.2).
L’effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale ad esempio con l’esibizione delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.10).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 18.
Schemi contrattuali previsti
Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessario la stipula di un contratto specifico per studenti;
- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Corso di laurea presso un’università ubicata all’estero
La detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale purché sia ubicata in uno degli stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. E’, tuttavia, necessario che l’istituto che ospita lo studente possa rientrare tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.
Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata una attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.
Ubicazione della facoltà rispetto al Comune di residenza e dell’unità immobiliare rispetto all’università
La detrazione spetta a condizione che:
– l’università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest’ultimo almeno cento chilometri, sito in un’altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.3)
– che l’unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l’università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’università.
Distanza chilometrica fra il Comune di residenza dello studente e il Comune dove ha sede l’università
La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso. In particolare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore a 100 chilometri (Circolare 04.04.2008 n. 34/E).
Nei casi in cui nel Comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso “più breve” da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento “misto” (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’Università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.
Casi particolari
Sublocazione
Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” in quanto non contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.3).
Detrazione eccedente l’imposta lorda.
La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del DM 11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l’imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’art. 16 del TUIR o alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese per canoni di locazione sostenute da
studenti universitari fuori sede |
Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi
della Legge n. 431del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento Quietanze di pagamento Autocertificazione di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge |