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Contributi versati a casse di assistenza sanitaria

Guida al modello 730: redditi e ritenuteAi sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, purché di ammontare non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Si tratta dei contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati (ex lavoratori dipendenti) ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che prevede la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell’ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio situazione del FASI – Risoluzione 28.05.2004 n. 78), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento è stato anche precisato che, qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.8).

Le spese mediche sono detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI in nome e per conto del dirigente in pensione, in quanto questo particolare modo di sostenimento dell’onere determina gli stessi effetti del “rimborso” previsto dall’art. 15 del TUIR (Risoluzione 25.11.2005 n. 167). Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato: nell’interesse proprio; nell’interesse di familiari anche non a carico (Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E).

 

Limiti di deducibilità

La deduzione spetta per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. Nella verifica di tale limite, concorre anche l’importo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN.

 

Documentazione da controllare e conservare



Tipologia Documenti
Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza a enti o casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali Documento rilasciato dalla cassa o dall’ente attestante il pagamento

oltre ad eventuale altra documentazione dalla quale rilevare:

  • che si tratta di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale,
  • che il pensionato è un ex dipendente che a tale cassa aveva aderito anche nel corso del rapporto di lavoro;
  • che  il  contratto,  l’accordo  o  il  regolamento  aziendale, prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza, di continuare a versare i contributi assistenziali alla cassa