L’art. 26 del TUIR dispone che per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Il credito dopo lo sfratto
Guida al Contenuto
Il locatore di immobili ad uso abitativo dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto può:
- recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;
- non assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito ma solo la rendita catastale rivalutata.
Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati abitativi appartenenti alla categoria catastale “A“ (A/10 escluso).
I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 1.3).
Come si calcola il credito imposta per canoni non percepiti
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte rispetto a quelle dovute in quanto commisurate ai canoni di locazione non riscossi, anziché alla rendita.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. Resta fermo che l’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporterà per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria (Circolare 07.07.1999 n. 150).
Infine, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e richiesta del credito d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.
Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2007 (dieci anni prima), sempreché, ovviamente, per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta per i canoni non percepiti |
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