Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro 70.000, le liberalità a favore di:
- Onlus (di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9 del DLGS n. 460 del 1997) comprese nell’elenco consultabile sul sito agenziaentrate.gov.it;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2 della Legge n. 383 del 2000;
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al DLGS n. 42 del 2004);
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal DPCM 15 Aprile 2011, dal DPCM 18 Aprile 2013 e dal DPCM 4 febbraio 2015.
Erogazioni Deducibli
La deduzione spetta anche qualora l’erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005, n. 39, risposta 4).
Il contribuente che intenda avvalersi – nel rispetto delle condizioni di legge previste – della deduzione di cui all’art. 14 del DL n. 35 del 2005 in esame, non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari:
- né della deduzione di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, spettante per le erogazioni a favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte nella relativa anagrafe (Risoluzione 24.02.2015 n.22);
- né della detrazione di cui all’art. 15, comma 1.1., del TUIR (Circolare 17/E del 24/04/2015, risposta 4.3).
Altre Erogazioni deducibili
Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:
- i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (Circolare 17/E del 24/04/2015, risposta 1.4);
- le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza purché esse siano comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa (Circolare 21.05.2014 n.11 risposta n. 7.3).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e alcune associazioni o fondazioni riconosciute. | Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario
In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata. Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017). Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del donatario |
Contributo per adozione a distanza | Attestazione del resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati |