Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di ONLUS, delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
L’elenco delle ONLUS è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Detrazione o Deduzione
In alternativa alla detrazione, le liberalità alle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi:
- dell’art. 10, comma 1, lett. g) del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22);
- dell’art. 14, comma 1, del DL n. 35 del2005 nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque entro euro 70.000 annui (Circolare 19.08.2005, n. 39).
Il contribuente non può fruire sia della detrazione che della deduzione, nè per le medesime erogazioni né per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari. La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalla Risoluzione 17.11.2008 n. 441, e dalla Risoluzione 15.06.2009 n. 160.
La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2).
Limite di detraibilità
La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento calcolato su un ammontare massimo pari a euro 30.000 annui.
Devono essere comprese nell’importo anche le erogazioni indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 41. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali alle ONLUS |
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