Seleziona una pagina

Erogazioni Liberali a Favore delle Attività Culturali ed Artistiche

Spese di istruzione universitariaDall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro o tramite cessione gratuita dei beni a favore di:

  • Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche;
  • Comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i Beni e le attività Culturali;
  • fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni individuati ai sensi del DLGS n. 42 del 2004 e del DPR n. 1409 del 1963.

 

Quando Spetta la Detrazione

La detrazione spetta per:

  • le erogazioni effettuate per l’allestimento (in Italia e all’estero) di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di questi beni, per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a tale scopo nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
  • il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti indicati e per le attività di cui alla lettera h, comma 1, art. 15 TUIR.

La detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze se si riferiscono a interventi su beni culturali tutelati ai sensi del citato DLGS n. 42 del 2004 (Risoluzione 05.04.2005 n. 42 e Risoluzione 14.06.2007 n. 133).

La detrazione in esame è ammessa anche qualora l’erogazione liberale abbia oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005, n. 39, risposta 4).

Quando non spetta la Detrazione



La detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.

L’art. 40, comma 9, del DL n. 201 del 2011, ha previsto dal 2012 che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito MIBACT) ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 40, comma 9, del DL 214 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso ad ottenere le detrazioni in questione.

L’iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame è illustrato nella circolare n. 222 dell’11 giugno 2012 del MIBACT (nota prot. n. 0004483 del 14 febbraio 2017). Come precisato dal MIBACT nella citata nota il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. Il preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata sull’intero importo delle erogazioni liberali effettuate. Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Mod 730 anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 26.

 

Erogazione liberale e “Art-bonus”

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art – bonus” (Circolare 31/07/2014 n. 24), da indicare nel rigo G9.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare



Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia Documenti
Erogazioni  liberali  a  favore  delle  attività culturali ed artistiche
  • Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario
  • In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario
  • Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento preventivo  di  spesa  vistato  e  inviato  dalla  Soprintendenza  al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione